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Open Data, l’Agid pubblica le linee guida 2014 e apre la consultazione pubblica. Il Garante Privacy: “Solo dati aggiornati e indispensabili”

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le “Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico” per l’anno 2014.  In linea con le prescrizioni del Codice dell’amministrazione digitale, esse hanno lo scopo di “indirizzare l’azione della pubblica amministrazione verso una adeguata gestione dei dati ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi delineati con l’Agenda nazionale”. Il documento aggiorna e sostituisce completamente quello dello scorso anno; come previsto, il documento viene ora condiviso con tutti gli interessati che potranno proporre integrazioni e modifiche nel periodo di consultazione pubblica che va dal 5 al 20 giugno prossimi. Nel frattempo, alcuni suggerimenti potranno essere oggetto di discussione in occasione del seminario sul tema della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico che sarà tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale giovedì 29 maggio (dalle ore 10:00) nell’ambito di ForumPA 2014. Il Garante Privacy Arrivano intanto anche le Linee Guida dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, nelle quali si fissano alcuni principi in materia di rispetto della privacy in merito alla pubblicazione dei dati della Pa. “Sui siti on line della Pa – chiosa il Garante – devono esserci solo dati esatti, aggiornati e indispensabili. È vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli open data, ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Occorrono garanzie per i più deboli”. Ecco in sintesi le principali misure indicate per la trasparenza on line. Principi generali

  • Le Pa devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati.
  • Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni  devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l’obbligo.
  • Le Pa devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria. E’ sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.
  • Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.
  • Qualora le Pa intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere prima all’anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l’identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell’interessato.

  Open data e riutilizzo dei dati

  • I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.
  • L’obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di  pubblicare dati in “formato aperto”, non comporta che tali dati siano anche “dati aperti”, cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.
  • Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.
  • I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

  Durata degli obblighi di pubblicazione Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33. Sono previste però alcune deroghe, come nell’ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni. Motori di ricerca

  • L’obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l’obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull’albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc).
  • Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.

  Specifici obblighi di pubblicazione

  • Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico.
  • A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati  identificativi.
  • Vi è invece l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l’esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).

  Obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla trasparenza

  • Il rispetto dei principi di esattezza, necessità,  pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, vale anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi etc.).
  • Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti dall’utente, è necessario prevedere l’inserimento all’interno del documento di “dati di contesto” (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l’indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni.
  • Deve essere evitata la duplicazione massiva dei file.

  28 maggio 2014

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