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Biglietti aerei acquistati online, per l’avvocato generale Spielmann il giudice competente è quello dell’aeroporto di check-in

Nel caso di acquisto online di un biglietto aereo, la residenza del passeggero non può essere utilizzata per determinare il giudice competente nel luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha concluso il contratto di trasporto. È questa la posizione espressa dall’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Dean Spielmann, nelle sue conclusioni su una controversia relativa allo smarrimento di un bagaglio.

La vicenda riguarda una passeggera che aveva acquistato tramite una piattaforma indipendente online un biglietto per un volo della compagnia Vueling Airlines da Madrid a Barcellona. Il biglietto era stato comprato dal domicilio della passeggera a Fuenlabrada, nella regione di Madrid. All’aeroporto di partenza la passeggera aveva poi aggiunto come servizio supplementare il check-in del bagaglio. Il bagaglio è però andato perso durante il viaggio.

La passeggera ha quindi presentato una richiesta di risarcimento davanti al giudice di Fuenlabrada. Il giudice spagnolo ha tuttavia espresso dubbi sull’interpretazione della Convenzione di Montreal, che disciplina tra l’altro la responsabilità dei vettori nel trasporto aereo internazionale e le norme sulla competenza giurisdizionale. Per questo ha deciso di sottoporre alcune questioni alla Corte di giustizia.

Un primo dubbio riguarda l’applicabilità della Convenzione di Montreal, dato che il volo collegava due aeroporti situati nello stesso Stato membro. Secondo l’avvocato generale Spielmann, il diritto dell’Unione europea rende comunque applicabili le norme della Convenzione anche al trasporto aereo effettuato all’interno di uno Stato membro. Ciò risponde all’obiettivo di uniformità perseguito dalla Convenzione e coerente con la politica europea di armonizzazione della responsabilità dei vettori e dei diritti dei passeggeri.

Il giudice spagnolo ha poi chiesto se potesse considerarsi competente come giudice del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto. Questo presupporrebbe interpretare tale luogo come coincidente con la residenza principale del passeggero nel caso in cui il contratto sia stato concluso online. L’avvocato generale esclude questa possibilità.

Un ulteriore quesito riguarda la possibilità di distinguere, per individuare la competenza giurisdizionale, tra la prestazione principale di trasporto aereo e quella accessoria relativa al trasporto dei bagagli, soprattutto quando il danno riguarda proprio quest’ultima. Anche in questo caso Spielmann ritiene che una prestazione accessoria non possa essere determinante per stabilire il luogo in cui il vettore possiede un’impresa tramite la quale è stato concluso il contratto. Il criterio deve quindi riferirsi al contratto relativo alla prestazione principale di trasporto aereo.

Nelle sue conclusioni l’avvocato generale propone inoltre una riflessione più ampia sull’interpretazione di questo criterio alla luce dell’evoluzione del settore aereo e della diffusione dei contratti conclusi online. Secondo Spielmann, l’interpretazione dovrebbe essere ampia ed evolutiva e tener conto sia della maggiore tutela garantita ai passeggeri dalla Convenzione di Montreal sia delle trasformazioni legate ai progressi tecnologici.

In questa prospettiva propone di considerare, nel caso di un contratto concluso online, come luogo rilevante l’aeroporto in cui il vettore aereo procede, direttamente o tramite un accordo commerciale con un altro vettore, alla registrazione dei passeggeri e dei loro bagagli. In altre parole, il giudice competente potrebbe essere quello del luogo in cui avviene il check-in del volo.

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