Può un sogno diventare un'opera d'arte? E, soprattutto, se fosse possibile registrarlo e trasformarlo…
Corte UE: limiti alla giurisdizione nei casi di lesione della personalità da diffusione transfrontaliera di dati e contenuti audiovisivi
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito i criteri di competenza giurisdizionale applicabili nei casi di presunta lesione dei diritti della personalità derivante dalla diffusione di contenuti audiovisivi su più Stati membri e attraverso Internet, con particolare riguardo agli effetti prodotti dalla circolazione transfrontaliera di informazioni e dati potenzialmente lesivi della reputazione.
La controversia riguarda un’azione promossa in Polonia da un ex membro di un’organizzazione militare clandestina attiva durante la Seconda guerra mondiale e da un’associazione rappresentativa dei suoi ex combattenti. I ricorrenti hanno contestato alcune scene di una serie televisiva, ritenute idonee a ledere la loro reputazione, in quanto descrittive del gruppo come antisemita e complice dell’Olocausto. Nell’azione sono state richieste scuse pubbliche diffuse sui medesimi canali televisivi e piattaforme online, oltre al risarcimento del danno morale.
Il giudice nazionale ha interrogato la Corte in merito alla possibilità di attribuire ai giudici polacchi la competenza a conoscere dell’intero danno derivante dalla diffusione del contenuto in più Stati membri e sul web.
La Corte ha precisato che, nei casi di diffusione transfrontaliera di contenuti potenzialmente lesivi della personalità, il soggetto che si ritiene danneggiato non può ottenere nel proprio Stato del centro degli interessi il risarcimento integrale del danno subito quando non sussistono specifiche condizioni di identificabilità nel contenuto diffuso. È invece possibile agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui il contenuto è stato diffuso, ma con competenza limitata al danno prodotto nel rispettivo territorio.
Il risarcimento dell’intero danno resta riservato ai giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto o dello Stato in cui hanno sede i produttori del contenuto audiovisivo.
Con riferimento alla diffusione online, la Corte sottolinea che la possibilità di ricorrere al giudice del centro degli interessi per ottenere il risarcimento globale del danno presuppone che il contenuto digitale consenta l’identificazione, diretta o indiretta, della persona o del soggetto leso. Nel caso dell’ex militare, tale requisito non è soddisfatto, poiché l’appartenenza a una formazione storica non è sufficiente a determinare un’identificazione individuale.
Diversamente, l’associazione ricorrente può invece invocare la giurisdizione del proprio centro degli interessi quando la diffusione dei contenuti, e la correlata circolazione dei dati, incide in modo diretto sull’identità del gruppo e ne consente l’identificazione.
La Corte evidenzia inoltre che la frammentazione della diffusione dei contenuti tra più Stati membri comporta una corrispondente frammentazione delle tutele giurisdizionali, limitando la competenza dei giudici nazionali al danno localmente prodotto. Tali giudici possono pronunciarsi su risarcimento del danno morale e misure inibitorie, purché circoscritte al territorio nazionale, ma non possono disporre la rettifica dei contenuti pubblicati online.
La decisione si colloca nell’ambito delle norme dell’Unione sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale e contribuisce a definire i limiti della protezione della personalità nei casi di circolazione digitale dei dati su scala transnazionale.
Approfondimenti





