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Diritti dei consumatori: la relazione della Commissione Ue sulla direttiva 2011/83

1. Introduzione

La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori1 (“la direttiva”), adottata il 25 ottobre 2011, ha l’obiettivo di favorire il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l’Unione e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti.

La direttiva doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali degli Stati membri entro il 13 dicembre 2013, in modo tale da diventare applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 13 giugno 2014.

A norma dell’articolo 30 della direttiva, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti il contenuto digitale e il diritto di recesso. La Commissione ha valutato la direttiva basandosi su:

  •  uno studio esterno sull’applicazione della direttiva;
  •  una relazione del Comitato economico e sociale europeo;
  •  consultazioni con diversi portatori di interessi;
  • e altre fonti di dati.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione illustra i principali risultati della valutazione. La direttiva è stata valutata meno di tre anni dopo la data prevista per l’applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento e pertanto si è basata su dati piuttosto limitati. Poiché la sua attuazione è ancora nella fase iniziale, la valutazione era finalizzata ad esaminare i progressi nel suo recepimento e nella prima applicazione.

La valutazione della direttiva è stata effettuata in parallelo a un più vasto controllo di adeguatezza della legislazione unionale in materia di consumatori e di commercializzazione, eseguito nell’ambito del programma REFIT e i risultati della valutazione della direttiva sono confluiti nella relazione finale sul controllo di adeguatezza.

Si è inoltre fatto ricorso a varie attività di consultazione condotte nell’ambito del controllo di adeguatezza (ad esempio il gruppo di consultazione dei portatori di interesse e il vertice dei consumatori) al fine di raccogliere pareri e dati utili per la valutazione della direttiva.

2. Obiettivo e disposizioni principali della direttiva

La direttiva ha abrogato la direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e la direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Ha introdotto norme pienamente armonizzate per i contratti a distanza (online) e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi alla fornitura di beni e servizi e di contenuto digitale.

Ha inoltre modificato talune disposizioni della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e la direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

L’articolo 1 stabilisce l’obiettivo generale della direttiva, ovvero favorire il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l’Unione e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti.

Come spiegato al considerando 4 della direttiva, tale armonizzazione è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese.

Mentre le precedenti direttive concernenti i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali tra imprese e consumatori assicuravano un livello minimo di armonizzazione delle norme pertinenti in materia di protezione dei consumatori, la direttiva in esame è una direttiva di piena armonizzazione.

Ciò significa che, nel quadro della direttiva, gli Stati membri non possono mantenere o adottare, nelle rispettive legislazioni nazionali, disposizioni che non siano in linea con la direttiva stessa, salvo che quest’ultima disponga altrimenti (articolo 4).

La direttiva consente agli Stati membri di imporre obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti negoziati nei locali commerciali (articolo 5, paragrafo 4) e di avvalersi di scelte normative in sei settori nell’ambito del loro diritto nazionale.

Gli Stati membri hanno l’obbligo di fornire informazioni circa il ricorso a tali scelte normative e la Commissione ha messo a disposizione tali informazioni sul suo sito web, come previsto dall’articolo 29 della direttiva. Le scelte normative più diffuse sono illustrate di seguito:

• 20 Stati membri non applicano le disposizioni della direttiva ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali in virtù dei quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro (o a un valore inferiore stabilito nella legislazione nazionale) (articolo 3, paragrafo 4, della direttiva);

• 15 Stati membri impongono requisiti linguistici relativi all’informazione contrattuale per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore (articolo 6, paragrafo 7, della direttiva);

• 7 Stati membri hanno optato per un regime d’informazione semplificato per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali riguardanti lavori di riparazione o manutenzione espressamente richiesti dal consumatore e di importo non superiore a 200 EUR (articolo 7, paragrafo 4, della direttiva);

• 16 Stati membri impongono l’obbligo di confermare per iscritto i contratti conclusi per telefono (articolo 8, paragrafo 6, della direttiva).

Rispetto al precedente quadro giuridico istituito dalla direttiva 97/7/CE e dalla direttiva 85/577/CEE, che prevedeva un’armonizzazione minima, le nuove disposizioni della direttiva sui diritti dei consumatori contemplano:

• una maggiore armonizzazione degli obblighi di informazione precontrattuale per i contratti negoziati nei locali commerciali (articolo 5, paragrafo 1) e la completa armonizzazione di quelli applicabili ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali (articolo 6, paragrafo 1);

• l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva al contenuto digitale mediante l’introduzione di disposizioni specifiche ad esso inerenti, ad esempio per quanto riguarda le informazioni concernenti la funzionalità e l’interoperabilità e il diritto di recesso (articolo 5, paragrafo 1, lettere g) e h); articolo 6, paragrafo 1, lettere r) e s); articolo 9, paragrafo 2, lettera c); articolo 14, paragrafo 4, lettera b); articolo 16, lettera m));

• i requisiti formali per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ad esempio la presenza di un “pulsante” per gli ordini con l’obbligo di pagamento (articoli 7 e 8);

• un periodo pienamente armonizzato di 14 giorni entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, fatte salve alcune eccezioni (articolo 16), e diritti di rimborso più chiari (articoli da 9 a 15);

• nuove norme per quanto riguarda la consegna e il passaggio del rischio (articoli 18 e 20);

• l’obbligo di applicare la “tariffa di base” alle chiamate telefoniche effettuate dal consumatore per contattare il professionista in merito ai contratti già conclusi (articolo 21);

• il divieto di imporre oneri ingiustificati in relazione all’uso di strumenti di pagamento (articolo 19) e di inserire caselle preselezionate (articolo 22).

• l’esonero del consumatore dall’obbligo di pagare un corrispettivo in caso di prestazione di servizi o fornitura di prodotti non richiesta (“fornitura non richiesta”, articolo 27); • l’introduzione di un modulo tipo di recesso a livello dell’Unione (articolo 6, paragrafo 1, lettera h), e articolo 11, allegato I, parte B).

Continua a leggere la Relazione della Commissione Ue

 

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