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La Corte di giustizia e le condizioni per l’uso di prove in procedimenti penali transfrontalieri: il caso EncroChat

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Nel contesto di procedimenti penali in corso in Germania per traffico illecito di stupefacenti, svoltisi con l’utilizzo del servizio di telecomunicazioni cifrate EncroChat, la Corte di Giustizia ha delineato, il 30 aprile 2024, le condizioni per la trasmissione e l’utilizzo delle prove nei procedimenti penali transfrontalieri, in base alla direttiva sull’ordine europeo di indagine penale.

L’ordine europeo di indagine può essere emesso da un pubblico ministero, senza la necessità di rispettare le condizioni applicabili alla raccolta delle prove nello Stato di emissione, purché sia garantito un controllo giurisdizionale sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

La Corte ha chiarito che le misure di intercettazione devono essere tempestivamente notificate allo Stato membro interessato e che il giudice penale deve escludere gli elementi di prova se la persona coinvolta non è in grado di svolgere le proprie osservazioni su di essi.

Nel caso specifico, la polizia francese, con l’aiuto di esperti olandesi e l’autorizzazione di un tribunale francese, è riuscita ad infiltrarsi nel servizio di telecomunicazioni EncroChat, utilizzato su scala mondiale per il traffico di droga. Attraverso un server di Europol, l’Ufficio federale di polizia criminale tedesco ha potuto consultare i dati intercettati riguardanti gli utenti di EncroChat in Germania.

In risposta agli ordini europei di indagine emessi da una procura tedesca, un tribunale francese ha autorizzato la trasmissione di tali dati e il loro utilizzo nei procedimenti penali in Germania. Tuttavia, il tribunale del Land, Berlino, ha sollevato interrogativi sulla legittimità di tali ordini europei di indagine, che ha quindi sottoposto alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali.

La Corte ha stabilito che l’ordine europeo di indagine per la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione può essere emesso anche da un pubblico ministero, purché sia garantito un controllo giurisdizionale sui diritti fondamentali delle persone coinvolte. Inoltre, ha precisato che le misure di intercettazione devono essere notificate allo Stato membro interessato e che il giudice penale deve escludere gli elementi di prova se la persona coinvolta non è in grado di svolgere le proprie osservazioni su di essi.

Queste decisioni sono finalizzate a garantire il rispetto della sovranità degli Stati membri coinvolti e a tutelare i diritti delle persone coinvolte nei procedimenti penali transfrontalieri.

 

 

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