skip to Main Content

Divieto di diffusione dei contenuti di Russia Today: la Corte UE estende gli obblighi anche ai siti web non commerciali

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il divieto di diffondere i contenuti dell’emittente russa Russia Today (RT), previsto dalle misure restrittive adottate dall’Unione europea dopo l’aggressione russa all’Ucraina, si applica anche ai siti Internet accessibili gratuitamente e privi di finalità commerciali.

La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale presentato da un giudice tedesco nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di tre persone accusate di aver ripubblicato, attraverso un sito web finanziato esclusivamente mediante donazioni volontarie degli utenti, numerosi contenuti video provenienti dal canale RT – Russia Today Germany.

Il nodo interpretativo riguardava la nozione di “operatore” contenuta nel regolamento europeo che vieta la diffusione dei contenuti dell’emittente russa. In particolare, il giudice nazionale chiedeva se tale qualifica potesse riguardare anche soggetti che non svolgono attività economica e che gestiscono piattaforme prive di finalità di lucro.

La Corte ha adottato un’interpretazione ampia della disciplina europea, affermando che il concetto di operatore comprende qualsiasi soggetto che, direttamente o indirettamente, renda disponibili al pubblico i contenuti oggetto del divieto, indipendentemente dalla natura commerciale dell’attività svolta.

Secondo i giudici di Lussemburgo, l’applicazione del divieto non dipende dall’esistenza di uno scopo di lucro, dalla forma di finanziamento del sito Internet, né dalla portata quantitativa o dalla durata della diffusione dei contenuti. Anche un sito accessibile gratuitamente e sostenuto da contributi volontari può quindi rientrare nell’ambito di applicazione delle misure restrittive europee.

La decisione assume particolare rilievo sotto il profilo della regolazione digitale, poiché conferma che gli obblighi derivanti dal regime sanzionatorio dell’Unione europea si estendono all’intero ecosistema online e non soltanto agli operatori economici tradizionali. La responsabilità per la diffusione dei contenuti vietati viene così ancorata alla concreta attività di messa a disposizione delle informazioni, piuttosto che alla natura commerciale del servizio.

Con questa interpretazione, la Corte rafforza l’efficacia delle misure europee di contrasto alla propaganda russa, ritenendo che una lettura restrittiva della nozione di operatore comprometterebbe l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, ossia impedire la circolazione dei contenuti oggetto delle sanzioni e contribuire alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dell’Unione europea anche nell’ambiente digitale.

 

Approfondimenti:

Back To Top