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Cassazione: format tv, tutela diritto d’autore se la struttura è ben definita

La  controversia che ha dato origine alla pronuncia in esame viene promossa da una emittente televisiva nei confronti di una società di produzione televisiva, in quanto l’emittente televisiva riteneva di aver offerto, attraverso i suoi collaboratori, nei contatti negoziali avvenuti con il produttore, un apporto autorale tale da divenire co-autrice e dunque co-titolare dei diritti di autore sul format del programma televisivo “Amore Criminale”.
In realtà, in ogni grado di giudizio viene riconosciuto come l’apporto dell’emittente sia stato assolutamente privo di rilevanza e che comunque i pochi suggerimenti offerti dall’emittente non fossero stati nemmanco recepiti dalla convenuta produttrice nella confezione del programma televisivo andato in onda. 
 
La situazione del format è però, ancora oggi, sempre caratterizzata dalla pratica commerciale che ci rivela come il format sia: oggetto di validi contratti, oggetto di attività di impresa, oggetto di deposito presso la Siae. 
Ma, la sua tutela è, nonostante ciò, sempre aleatoria.
 
Serve dunque  – come proprio il CREDA ha sostenuto fin dal lunch seminar del Febbraio 2016 in cui fra le altre si rilanciò, dopo anni di oblio, l’idea di un codice di autodisciplina  – una unità di intenti e la consapevolezza che non si può solo attendere un, sempre auspicabile, intervento del legislatore.
In tal senso la pronuncia in commento segna un ulteriore tassello in favore di una tutela del format come opera dell’ingegno ai sensi della legge sul diritto di autore.
In particolare appare significativo il seguente passaggio “questa Corte intende per format di un programma televisivo, tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto di autore, uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione”;dunque la Corte pone giustamente attenzione alla descrizione e ciò significa, ad avviso di chi scrive, che per aversi tutela bisognerà che l’autore del format riesca ad evidenziare quei tratti caratterizzanti la sua opera e che la rendono distinguibile da altre.
 
Un caso esemplificativo può essere il format del programma “The Voice”, talent sulla musica ve ne sono tanti e nessuno può averne il “monopolio”, un talent sulla musica in cui i giudici ascoltano il concorrente di spalle e poi, in base al voto, si girano è invece un elemento assolutamente caratterizzante e distintivo e che rende quel format tutelabile. 
 
Sul punto la pronuncia in commento è altresì utile laddove i Giudici scrivono “la figura del format di un programma televisivo […] richiede una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa il che postula l’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali di detta vicenda e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione, con l’ulteriore conseguenza che in mancanza di tali elementi non è possibile invocare la tutela afferente alle opere dell’ingegno, perché si è in presenza di una ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità della stessa di un’opera dell’ingegno”.
 
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