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Il Tar Lazio esclude la registrazione al Co.re.com. e la qualificazione come testata giornalistica online di un blog

di Valerio Mosca* Con sentenza n. 9841 del 20 settembre 2017, il Tar Lazio ha esaminato l’applicabilità ai blog (e siti Internet aventi caratteristiche analoghe) degli obblighi normativi e regolamentari stabiliti nei confronti delle testate giornalistiche, comprese quelle online. La sentenza è di particolare interesse soprattutto perché ha affrontato per la prima volta nell’ambito della giurisdizione amministrativa una questione su cui, invece, si è già più volte pronunciata la Corte di Cassazione, ossia l’identificazione della “linea di demarcazione” oltre la quale – e dei requisiti in presenza dei quali – anche un sito Internet possa qualificarsi come testata giornalistica, risultando quindi soggetto a tutti gli obblighi che ne conseguono. 

In particolare, il giudizio in questione aveva ad oggetto il ricorso proposto da un’associazione di consumatori contro una decisione del Co.re.com. Lazio che, a fronte di una specifica istanza della ricorrente, aveva concluso che il sito Internet www.romafaschifo.com non fosse soggetto all’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e agli ulteriori obblighi che da tale iscrizione discendono. Ad ampliare l’ambito oggettivo del giudizio, la ricorrente aveva impugnato anche il presunto silenzio-inadempimento che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Federazione Editori di Giornali e la Polizia Postale avrebbero serbato nei confronti di alcune istanze con cui la ricorrente aveva invitato e diffidato tali amministrazioni a intervenire nei confronti del suddetto blog al fine di “verificare che esso assuma e mantenga quei profili di trasparenza e indipendenza tali da assicurare un buon servizio alla Città di Roma”.

La posizione dell’associazione ricorrente si basava su un’assunzione ben precisa: al di là dei requisiti formali richiesti per qualificare un sito Internet come testata giornalistica, la verifica essenziale da effettuare deve essere incentrata sul contenuto sostanziale del sito Internet e sull’effettiva natura dei contenuti pubblicati. 

Questa prospettazione, tuttavia, è rigettata dal Tar Lazio alla luce della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di Cassazione (soprattutto in sede penale, ai fini della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa). Secondo tali approdi giurisprudenziali, per distinguere tra una testata giornalistica online e altri siti Internet che in varia forma esprimono manifestazioni del pensiero (forum, blog, social network, etc.) è pur sempre necessario verificare la sussistenza di alcuni requisiti ben precisi. In particolare, questi requisiti hanno natura sia ontologica (ossia strutturale), sia teleologica (ossia attinente alla finalità della pubblicazione). In sintesi, “la struttura è “costituita dalla “testata”, che è l’elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile), mentre “la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie legate all’attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione” (sentenza Cass. Pen. 25 febbraio 2016, n. 12536).

Applicando questi criteri generali al caso di specie, il Tar Lazio ha rilevato che, se da un lato il sito Internet in esame risponde al requisito teleologico (dal momento che il suo scopo è quello di pubblicare notizie legate all’attualità e destinate alla lettura critica del pubblico), dall’altro non è identificabile né il requisito della periodicità regolare delle pubblicazioni, né quello dello svolgimento dell’attività da parte di soggetti qualificati alla professione giornalistica.

È opportuno sottolineare che tale conclusione non è da intendersi come una sorta di prevalenza degli aspetti formali sulla valutazione sostanziale del messaggio comunicativo diffuso su Internet. Al contrario, la posizione del Tar sembra finalizzata ad assicurare un corretto equilibrio tra l’esigenza di applicare gli obblighi in materia di testate giornalistiche anche ad analoghi prodotti non cartacei ma diffusi solamente online, e l’esigenza di evitare l’estensione della medesima normativa ad una pletora di altri siti Internet che, sebbene aventi la finalità di pubblicare ed esaminare notizie legate all’attualità, mantengono una diversa connotazione, maggiormente legata alle dinamiche del web in termini di assenti (o minori) vincoli temporali nella pubblicazione delle notizie o commenti, nonché nella mancanza strutturale del carattere di professionalità giornalistica (non in termini di qualità sostanziale, ma di qualifica) da parte dei soggetti che curano e aggiornano il sito Internet.

D’altra parte, è evidente che l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe determinato un ampliamento estremamente significativo della nozione di testata giornalistica anche a prodotti del web come blog o altri siti analoghi, sebbene la soglia de minimis di cui all’art. 3-bis del Decreto Legge n. 63/2012 esclude l’applicazione di una serie di obblighi qualora la testata giornalistica produca ricavi inferiori a 100.000 euro. Ciò solleverebbe significative problematiche in termini, ad esempio, di effettivo enforcement della normativa e di applicazione di vincoli potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo della libera espressione di numerosi siti Internet che non sono inquadrabili in termini né di professionalità giornalistica, né di vincoli nella periodicità di pubblicazione.

Quanto sopra esaminato si interseca, a sua volta, con l’ampio dibattito in corso sul fenomeno delle fake news presenti in misura non irrilevante su alcuni siti Internet: senza potere in questa sede esaminare tale complessa questione, ci si limita a evidenziare che, per le stesse ragioni sopra delineate, la soluzione non sembra certamente potersi identificare in un ampliamento degli obblighi connessi alla qualifica di testata giornalistica anche ad altri siti Internet.

Infine, è importante sottolineare che la mancata qualificazione di un blog (o altro sito Internet) come testata giornalistica non determina l’assenza della tutela sancita ai sensi dell’art. 21, comma 1, Cost. alla libera manifestazione del pensiero, dal momento che essa si può esprimere anche attraverso un sito Internet. Ciò che non può trovare applicazione rispetto ai siti Internet non qualificabili come testate giornalistiche è, invece, la tutela rafforzata prevista dal terzo comma dell’art. 21 Cost. nei confronti della stampa, da cui discende il divieto di sequestro preventivo in caso commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa. In questi termini si sono recentemente espresse anche le SS.UU. Cass. Civ. nella sentenza 18 novembre 2016 n. 23469.

Il testo della sentenza del Tar Lazio  9841_2017 (obblighi Corecom su blog)

*Avvocato, Responsabile Dipartimento TMT di Legance – Avvocati Associati

 

 

 

 

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