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Indagini antitrust: per l’Avvocata generale Medina non serve l’autorizzazione del giudice per acquisire e-mail professionali
Nelle conclusioni presentate il 23 ottobre u.s. presso la Corte di giustizia dell’Unione europea sita a Bruxelles, l’Avvocata generale Laila Medina ha affermato che il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali non impone la necessità di una preventiva autorizzazione giudiziaria quando le autorità garanti della concorrenza accedono a messaggi di posta elettronica professionali nel corso di un’indagine.
Il parere riguarda un caso sorto in Portogallo, dove l’autorità antitrust nazionale aveva acquisito corrispondenza elettronica interna tra dipendenti di alcune imprese sospettate di pratiche anticoncorrenziali. Le società coinvolte avevano eccepito che l’autorizzazione dovesse provenire da un giudice istruttore, non dal pubblico ministero.
Secondo l’Avvocata generale, tali acquisizioni devono essere accompagnate da garanzie procedurali adeguate e da un controllo giurisdizionale successivo, ma non è richiesto un intervento preventivo del giudice. Medina ha inoltre precisato che l’accesso alle e-mail aziendali, essendo limitato a dati di natura commerciale, non comporta la stessa incidenza sulla vita privata che si avrebbe con l’accesso ai dati di un telefono cellulare, come nel caso Bezirkshauptmannschaft Landeck.
Resta comunque necessaria un’autorizzazione giudiziaria quando l’acquisizione avviene in ambito domestico o a fini penali. Gli Stati membri, se lo desiderano, possono comunque introdurre nei propri ordinamenti una forma di autorizzazione preventiva da parte di un’autorità giudiziaria o del pubblico ministero.
La Corte di giustizia dell’UE si pronuncerà in un secondo momento sul caso, sulla base delle conclusioni presentate dall’Avvocata generale.
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