skip to Main Content

Obbligo BIM e Gestione Informativa Digitale negli appalti pubblici: perché il tema diventa giurisprudicamente rilevante solo ora

Quando si parla dell’obbligo BIM negli appalti pubblici può sorgere una domanda apparentemente semplice: perché tornare oggi su una disciplina introdotta dal D.Lgs. 36/2023? La risposta è nel fattore temporale. Sebbene il nuovo Codice dei contratti pubblici abbia già ridefinito il quadro normativo della gestione informativa digitale delle costruzioni, il tema è diventato realmente centrale solo con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2025 e con i successivi interventi interpretativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso del 2025 e del 2026.

È proprio ora, infatti, che la norma entra nella fase applicativa e, con essa, emergono i primi problemi interpretativi suscettibili di assumere rilievo contenzioso.

L’art. 43 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, impone l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (GID), espressione normativa che supera il tradizionale riferimento al solo BIM, per gli interventi di nuova costruzione e per quelli su opere esistenti di importo superiore a due milioni di euro. Per i beni culturali opera invece la soglia speciale prevista dall’art. 14 del Codice.

La novità non è soltanto tecnica. Il legislatore attribuisce alla gestione informativa digitale una funzione organizzativa e procedimentale: la progettazione, l’esecuzione, il controllo e persino la fase manutentiva devono svilupparsi attraverso dati interoperabili, ambienti di condivisione e modelli informativi.

Da qui nasce il primo profilo giuridico: la natura dell’obbligo BIM.

Non si tratta di un semplice requisito tecnologico né di una facoltà organizzativa della stazione appaltante. L’obbligo assume carattere procedimentale e può incidere sulla legittimità degli atti di gara. Se una procedura rientra nelle soglie previste e la stazione appaltante omette l’adozione della GID, il tema potrebbe tradursi in una contestazione sulla conformità della lex specialis alle prescrizioni del Codice.

In questo contesto assumono rilievo i pareri interpretativi del MIT del 2025. Il parere n. 3353 del 3 aprile 2025 ha chiarito che l’obbligo si applica anche al completamento delle opere incompiute quando il valore residuo supera i due milioni di euro. Non rileva, quindi, soltanto la nuova costruzione: il criterio determinante è l’entità economica dell’intervento e la sua riconducibilità al ciclo informativo dell’opera.

Parallelamente si è sviluppato il tema delle deroghe. Il regime transitorio introdotto dall’art. 225-bis del correttivo ha escluso dall’obbligo le procedure già avviate entro il 31 dicembre 2024 in presenza di determinati presupposti documentali, soprattutto con riferimento al DOCFAP. Qui emerge una seconda possibile area di contenzioso: stabilire quando una procedura possa dirsi realmente “avviata” e quali atti siano sufficienti a cristallizzare il regime precedente.

Anche l’esclusione degli interventi manutentivi presenta risvolti interpretativi significativi. Il Codice esonera manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo il caso in cui l’opera sia già stata sviluppata con modelli informativi digitali. Questo significa che il BIM continua a seguire l’opera lungo il suo ciclo di vita: la digitalizzazione iniziale può generare obblighi successivi nelle fasi manutentive. Il principio sotteso è quello della continuità informativa.

Ulteriore profilo destinato ad assumere rilievo giurisprudenziale riguarda i requisiti organizzativi delle stazioni appaltanti. L’Allegato I.9 richiede formazione del personale, atto organizzativo BIM, ambiente di condivisione dati, nomina delle figure tecniche dedicate e predisposizione della documentazione informativa. La questione che potrà emergere è se tali elementi costituiscano meri adempimenti interni oppure condizioni di legittimità per l’avvio delle procedure soggette a GID.

In prospettiva, il contenzioso non riguarderà soltanto l’uso del BIM come strumento tecnico, ma l’intera governance digitale dell’appalto pubblico: corretta impostazione del Capitolato Informativo, validità dell’Offerta di Gestione Informativa, interoperabilità dei modelli, rispetto degli standard OpenBIM e conformità ai requisiti UNI EN ISO 19650 e UNI 11337.

Per questo il tema, pur fondato su una disciplina del 2023, è oggi pienamente attuale. La fase normativa è ormai conclusa; si apre quella applicativa. Ed è in questo passaggio che la gestione informativa digitale smette di essere innovazione tecnologica e diventa questione giuridica, amministrativa e, verosimilmente, giurisprudenziale.

Approfondimenti:

Back To Top