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Regolamento sui servizi digitali: respinto il ricorso di Amazon contro la designazione come piattaforma di «dimensioni molto grandi»

a cura di Valeria Montani

Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da Amazon EU Sàrl contro la decisione della Commissione che aveva qualificato la piattaforma Amazon Store come «piattaforma online di dimensioni molto grandi» ai sensi del Digital Services Act (DSA). Tale designazione comporta l’applicazione di obblighi specifici in materia di trasparenza, gestione dei rischi e accesso ai dati, destinati ai servizi che superano la soglia di 45 milioni di utenti nell’Unione.

Amazon aveva contestato la legittimità di tali previsioni, sostenendo che gli obblighi imposti dal DSA ledessero diversi diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, tra cui la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il principio di uguaglianza, la libertà di espressione e il diritto alla vita privata. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che tali argomentazioni non trovassero fondamento.

Sotto il profilo della libertà d’impresa, il Tribunale ha riconosciuto che gli adempimenti richiesti dal DSA comportano costi e interventi organizzativi significativi. Tuttavia, l’ingerenza è prevista dalla legge, non compromette il nucleo essenziale della libertà economica ed è giustificata dalla necessità di prevenire i rischi sistemici collegati alla diffusione di contenuti illeciti e alla tutela degli utenti.

Quanto al diritto di proprietà, i giudici hanno osservato che gli obblighi introdotti dal regolamento non incidono sulla titolarità della piattaforma, ma si traducono principalmente in oneri amministrativi. Anche qualora si configurasse un’interferenza, essa risponderebbe comunque a finalità legittime di interesse generale.

Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione del principio di uguaglianza, evidenziando che il legislatore europeo dispone di un ampio margine di discrezionalità nel trattare in modo uniforme tutte le piattaforme che superano la soglia prevista dal DSA. Tale scelta non è arbitraria, poiché servizi con una base utenti così ampia possono esporre un numero considerevole di persone a contenuti dannosi.

In relazione alla libertà di espressione, i giudici hanno confermato la legittimità dell’obbligo di offrire agli utenti un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione. Si tratta di una misura proporzionata e volta alla tutela dei consumatori, che non incide sul contenuto essenziale della libertà di comunicazione commerciale.

Quanto alla protezione dei dati personali e delle informazioni riservate, il Tribunale ha riconosciuto che gli obblighi relativi alla pubblicità delle inserzioni e all’accesso ai dati da parte dei ricercatori comportano un’interferenza in tali diritti. Tuttavia, questa è giustificata, disciplinata con precisione e accompagnata da garanzie adeguate, incluse misure di sicurezza e limiti rigorosi alle modalità di trattamento.

Con questa decisione, il Tribunale conferma l’impianto del DSA e la legittimità della designazione delle piattaforme di maggiore impatto, ribadendo il ruolo centrale degli obblighi di trasparenza e responsabilità per garantire un ambiente digitale più sicuro e affidabile per gli utenti europei.

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