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Corte di giustizia dell’Unione europea: gli Stati membri possono conservare dati biometrici e genetici sulla base di norme interne, nel rispetto delle garanzie dell’UE
a cura di Valeria Montani
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito oggi, 20 novembre 2025, l’ambito entro il quale le autorità di polizia degli Stati membri possono raccogliere e conservare dati biometrici e genetici relativi a persone perseguite penalmente o sospettate di aver commesso un reato. La decisione fornisce un importante orientamento sull’interpretazione della direttiva (UE) 2016/680, che disciplina il trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati.
La pronuncia trae origine da un caso verificatosi in Repubblica ceca, dove un funzionario pubblico era stato sottoposto a misure di identificazione nell’ambito di un procedimento penale a suo carico. Nonostante l’opposizione dell’interessato, la polizia aveva proceduto al rilevamento delle impronte digitali, al prelievo del profilo genetico, alla realizzazione di fotografie e alla stesura di una descrizione personale, inserendo tali dati nelle proprie banche dati. Dopo la condanna definitiva intervenuta nel 2017, il funzionario ha contestato la legittimità di queste misure e la successiva conservazione dei dati, sostenendo che costituissero un’ingerenza ingiustificata nella sua vita privata.
Un giudice nazionale ha accolto il ricorso ordinando la cancellazione dei dati; decisione impugnata in cassazione dalle autorità di polizia. La Corte amministrativa suprema ceca ha quindi investito la Corte di giustizia per chiarire la compatibilità del regime giuridico nazionale con la normativa europea.
Nella sentenza odierna, la Corte precisa innanzitutto che la nozione di “diritto dello Stato membro”, ai fini dell’applicazione della direttiva, comprende non solo le disposizioni legislative, ma anche la giurisprudenza nazionale, a condizione che sia accessibile, sufficientemente prevedibile e capace di definire condizioni minime per la raccolta, conservazione e cancellazione dei dati biometrici e genetici.
Sul tema della raccolta, la Corte considera che il diritto dell’Unione non impedisce una normativa che autorizzi, senza distinzione, l’acquisizione di tali dati nei confronti di qualsiasi persona perseguita o sospettata di aver commesso un reato doloso. Tale possibilità resta tuttavia subordinata al rispetto di due condizioni: le finalità perseguite non devono richiedere una distinzione tra sospettati e perseguiti, e i titolari del trattamento devono garantire l’osservanza dell’insieme delle garanzie previste per i dati appartenenti a categorie particolarmente sensibili.
Quanto alla conservazione, la Corte stabilisce che il diritto dell’Unione consente una normativa nazionale che affidi alle autorità di polizia la valutazione della necessità di mantenere i dati, sulla base di norme interne. A condizione che siano previsti termini adeguati per verifiche periodiche e che, in ogni controllo, sia accertata la stretta necessità della prosecuzione della conservazione, il diritto nazionale non è tenuto a fissare un periodo massimo di conservazione.
La decisione conferma quindi che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nell’organizzazione dei propri sistemi di gestione dei dati in ambito penale, purché nel pieno rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali imposte dal diritto dell’Unione.





