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Il nuovo fascicolo sanitario elettronico: sottoscrizione, tutela dei dati, responsabilità civile

IL NUOVO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
SOTTOSCRIZIONE, TUTELA DEI DATI, RESPONSABILITÀ CIVILE

ALBERTO GAMBINO, ELENA MAGGIO, VITTORIO OCCORSIO

Il quadro normativo
Con il Decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020 n. 34) il Governo è intervenuto anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), proponendo importanti riforme sulla sua disciplina, alla luce della recente esperienza maturata nell’ambito della pandemia da Covid-19.

Il FSE era stato introdotto dall’art. 12 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, poi convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Sempre all’epoca del Governo Monti, era stata adottata una prima misura di incentivo per l’adozione di forme di gestione informatica dei dati, con una previsione tuttavia dal contenuto talmente ampio da risultare del tutto ininfluente. Il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con l. 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, aveva infatti previsto, all’art. 47-bis (Semplificazione in materia di sanità digitale), quanto segue: “Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Non è ben chiaro in cosa consista il “privilegio” attribuito dal legislatore: la norma appare inutiliter data.

La norma sul FSE del 2012 era invece più completa, per quanto l’implementazione di questo strumento è risultata piuttosto lenta.

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