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Riflessioni circa il rapporto di terzieta nella circolazione dei veicoli in area privata

Parcheggio Riservato

di Sveva Bernardini

Parcheggio riservatoLa circolazione in area privata pone problemi di natura interpretativa circa l’applicabilità o meno di norme previste per la circolazione in area di uso pubblico. Occorre in primo luogo definire cosa si intenda per circolazione in area privata. Per parte della giurisprudenza la distinzione è dovuta alla demanialità o meno della strada (Cass. pen.  4.11.1988, in GI, 1989, II, 391), orientamento ormai superato dalla distinzione a seconda dell’utilizzo dell’area uti cives o uti singuli (per tutte Cass. pen. 15.5.1992, n. 5695). In caso di area privata si è discusso sull’applicabilità o meno delle norme del Codice della Strada, da ultimo ritenute dal Supremo Collegio quali norme di comune prudenza da osservare in tutte le strade ove vi è traffico veicolare (cfr. Cass. 12.12.1993, n. 12148), nonché dell’art. 2054 c.c., che però si riferisce alla circolazione in generale, senza distinzioni. [1] Diverso è il caso della normativa speciale relativa all’assicurazione obbligatoria che, non è applicabile in caso di circolazione in area privata, anche in ipotesi sia garantita da garanzia assicurativa per la responsabilità civile [2]. La legislazione speciale non è soggetta, infatti, ad interpretazione analogica. Pertanto in caso di sinistro in area privata non è prevista  l’azione diretta, ex art. 149 CdA [3],  né  l’applicazione dell’art. 129 Codice delle assicurazioni (ex art. 4 legge n. 990/69) [4] con rilevanti implicazioni circa la sussistenza o meno del c.d. rapporto di terzietà in caso di lesioni del proprietario del mezzo coperto da   assicurazione non obbligatoria, stante la circolazione non su strade di uso pubblico. In ipotesi di lesioni riportate dal proprietario del mezzo, portatore dell’interesse assicurato, trasportato o leso dal proprio mezzo, dovrebbero applicarsi le norme sul contratto di assicurazione in generale, in base alla quali lo stesso non può considerarsi terzo. Nel caso de quo si prospetterebbe una singolare fattispecie concreta nella quale il proprietario del veicolo si trova ad essere  danneggiato dal proprio mezzo e/o sul proprio mezzo, con la conseguente confusione tra danneggiato e danneggiante [5]. Infatti il danneggiato risulta tale per “colpa” di se stesso, vista la responsabilità oggettiva a suo carico, a norma dell’art. 2054 c.c., quale proprietario del mezzo [6]. L’autovettura sarebbe condotta da altro soggetto non prohibente domino, ma per concessione del proprietario. Il  danneggiato, quindi, dovrebbe citare  se stesso, quale responsabile del sinistro di cui è causa e litisconsorte necessario, mentre la citazione  del conducente sarebbe  meramente suppletiva [7]. La Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile nei confronti dei terzi [8], si troverebbe a dover rispondere dei danni subiti dallo stesso assicurato, addirittura per sua stessa “colpa” quale responsabile civile dell’evento dannoso. L’art. 1227 c.c. stabilisce al 1° comma il principio di carattere generale per il quale il creditore di un’obbligazione deve sottostare ad una diminuzione della prestazione dovutagli dall’obbligato nella misura in cui lo stesso creditore abbia contribuito a provocare il suo stesso danno. Peraltro, l’identificarsi fra attore e convenuto comporterebbe palesemente una inammissibilità della domanda attrice per carenza anche dell’interesse ad agire, in quanto il medesimo attore sarebbe condannato in qualità di convenuto a risarcire se stesso. E’ quindi assolutamente evidente la carenza di rapporto di terzietà, stante l’identità fra danneggiato e danneggiante, nonché fra attore e convenuto. Tale rapporto di terzietà è presupposto della garanzia prestata, la quale opera esclusivamente nei casi di responsabilità civile nei confronti dei terzi. Secondo i principi cardine del diritto assicurativo, infatti, “l’assicurato nelle assicurazioni per responsabilità civile nei confronti dei terzi non potrà mai essere terzo, ma solo parte del rapporto assicurativo che scaturisce dal negozio posto in essere” [9]. Ne consegue  l’irrisarcibilità del danno per carenza di rapporto di terzietà in ipotesi di lesioni del proprietario del mezzo circolante in area privata [10]. ________________ Note [1] G. Cardellicchio, La responsabilità civile auto e natanti, 2008 p. 12 e ss; F. Peccenini, Assicurazione per la responsabilità civile automobilistica e dei natanti, 2010, p.35; F. Caringella, Applicabilità dell’art. 2054 c.c. in caso di sinistri causati da circolazione di veicoli in aree private, 1995, p. 651 [2] G. Cardellicchio, La responsabilità civile auto e natanti, 2008 p. 12 e ss; F. Peccenini, Assicurazione per la responsabilità civile automobilistica e dei natanti, 2010, p.35; [3] Sull’azione diretta cfr. C. Bertolazzi, La rivincita dell’azione diretta, 2009, p.10; L. Bugiolacchi, La consulta sulla procedura di risarcimento diretto: cronaca di una morte annunciata, 2009, p.10, V. Amendolagine, Risarcimento diretto: profili di legittimità dell’istituto con uno sguardo ai rapporti tra assicuratore, danneggiato e responsabile civile, 2008, p.605 [4] M. Criscuolo, La RCA dopo la riforma delle Assicurazioni, 2006, p.27 e ss [5] L. Cherubino, Legittimazione attiva del “danneggiato” nell’ambito della R.C. Auto, 2009, p.6 [6] L. Favino, Prioritaria l’esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato nei principi generali dell’art. 2054 c.c., 2001, p. 106 e ss; F. Caringella, Applicabilità dell’art. 2054 c.c. in caso di sinistri causati da circolazione di veicoli in aree private, 1995, p. 651; G. Cardellicchio, La responsabilità civile auto e natanti, 2008, p.12 e ss [7] Circa profili processuali in generale cfr. V. Amendolagine, Il (presunto) responsabile di un sinistro stradale può essere evocato “iussu iudicis” nel giudizio intrapreso dal danneggiato ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazione?, 2009, p. 341; A. Scarpa, Ipotesi di conflitto d’interessi nel risarcimento danni da sinistro stradale del terzo trasportato, 2009, p.31 [8] M. Pecoraro, Luci ed ombre del sistema di tutela dei terzi e dei trasportati in una normativa tra interesse pubblico ed interesse privato, 2000, p. 1144 [9] Trattato della responsabilità civile diretto da M. Franzoni – Responsabilità e Assicurazione a cura di R. Cavallo Borgia p. 28 e ss.. [10] T. La Rocca, Circolazione stradale e strade private, p. 449.
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