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“I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al D.Lgs. n. 21/2014”: l’art. 62 “Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento”

Inuovidirittideiconsumatoricommentario

Di seguito l’abstract del contributo dell’Avv. Valerio Mosca contenuto nel volume “I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al D.Lgs. n. 21/2014”, a cura del Prof. Alberto Gambino e dell’Avv. Gilberto Nava ed edito da Giappichelli.

Articolo 62

Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. Il primo comma dell’art. 62 cod. cons. stabilisce il divieto di applicare al consumatore oneri supplementari rispetto a quelli sostenuti dal professionista nell’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di payment card surcharge). Con riferimento al payment card surcharge, il legislatore era già intervenuto con altre norme anteriori al d.lgs. 21/2014, ossia: – l’art. 3, comma 4, d.lgs. 11/2010 che, nel recepire la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ha previsto che «il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento»; e – l’art. 21, comma 4-bis, cod. cons., che ha incluso nell’elenco di azioni ingannevoli vietate anche l’applicazione al consumatore di «un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi». inuovidirittideiconsumatoricommentarioIn questo contesto, il nuovo art. 62, comma 1, ha previsto il divieto di imporre ai consumatori non solo spese per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, ma anche «nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista». Anche al fine di mantenere una piena coerenza con l’ordinamento comunitario, si ritiene che il riferimento ai «casi espressamente stabiliti» debba essere inteso in un’accezione sistematica, tale cioè da ammettere la possibilità per il professionista di addebitare al consumatore i costi sostenuti per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento laddove ciò non costituisca una violazione di altre norme dell’ordinamento (ad esempio, quelle in materia di pratiche commerciali scorrette). Il fatto che gli oneri ribaltabili sul consumatore siano solamente quelli indicati come «sostenut[i] dal professionista» sembra suggerire che essi possono essere rappresentati solamente dai costi che il professionista è tenuto a versare ad un soggetto terzo (essenzialmente il prestatore del servizio di pagamento) in relazione al singolo pagamento di un bene venduto o servizio fornito. Resta peraltro l’oggettiva difficoltà di individuare, caso per caso, quali siano i costi effettivamente sostenuti dal professionista per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Il comma 2 dell’art. 62 cod. cons. stabilisce che gli istituti di emissione della carta di pagamento (cd. issuer) riaccreditano al consumatore i pagamenti in caso di addebito eccedente rispetto al prezzo pattuito con il professionista, nonché in caso di utilizzo fraudolento della carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. In questi casi, l’istituto di pagamento ha il diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. La previsione relativa al riaccredito delle somme eccedenti il prezzo pattuito con il professionista e di quelle frutto di uso fraudolento della carta di pagamento è finalizzata essenzialmente a irrobustire la tutela del pagatore nonchè, più in generale, la sicurezza delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento e la diffusione delle stesse. La norma in esame pone invece a carico del professionista il rischio economico connesso a eventuali pratiche fraudolente o pagamenti eccedenti rispetto a quanto pattuito, stabilendo infatti la possibilità per l’istituto di emissione della carta di pagamento di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. LEGGI  L’art. 45 “Definizioni” L’art. 52 “Diritto di recesso” Contratti online, negoziazione assistita e teleselling: i nuovi diritti dei consumatori nel convegno a Roma. All’attenzione dell’Agcm Quali garanzie per gli acquisti online? Al via la campagna informativa di Antitrust e Commissione europea GUARDA i video del convegno “I nuovi diritti dei consumatori alla prova della negoziazione assistita. D.Lgs. n. 21/2014 e D.L. n. 132/2014 a confronto” 9 dicembre 2014

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