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Il Tribunale Ue conferma la registrazione della forma delle figurine Lego come marchio comunitario

FigurineLego

Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto un ricorso della società Best Lock confermando la registrazione della forma delle figurine Lego come marchio comunitario. Secondo il relativo regolamento [*], i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico non possono essere registrati come marchi comunitari. FigurineLegoNel 2000 la società Lego Juris ha fatto registrare presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (l’Uami) alcuni marchi comunitari tridimensionali per giochi e giocattoli. La Best Lock, concorrente che utilizza figurine simili, ha chiesto di dichiarare la nullità di detti marchi, in quanto, da una parte, la forma del prodotto sarebbe imposta dalla sua stessa natura (cioè la sua capacità di assemblaggio con altri mattoncini da costruzione ad incastro, a fini ludici) e in quanto, dall’altra, le figurine giocattolo risponderebbero, sia nel loro insieme sia nei loro dettagli, a soluzioni tecniche (cioè l’incastro con altri mattoncini da costruzione). L’Uami ha respinto le domande di nullità proposte dalla Best Lock. Quest’ultima ha allora chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare le decisioni dell’Uami. Con le sue sentenze, il Tribunale respinge i ricorsi dichiarando irricevibile, anzitutto, la censura secondo cui la forma del prodotto sarebbe imposta dalla sua stessa natura, in quanto la Best Lock non ha dedotto alcun argomento a sostegno di tale asserto e non ha sviluppato alcuna argomentazione diretta a dimostrare che le considerazioni dell’UAMI al riguardo siano errate. Per quanto riguarda la censura, secondo cui la forma del prodotto sarebbe necessaria per ottenere un risultato tecnico, il Tribunale osserva che alla forma degli elementi caratteristici delle figurine (testa, corpo, braccia e gamba) non appare collegato alcun risultato tecnico, né risulta derivarne, in quanto tali elementi non consentono comunque l’assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili. Inoltre, la rappresentazione grafica degli incavi sotto i piedi, del lato posteriore delle gambe, delle mani e del blocchetto sopra la testa non permette di stabilire, di per sé, se tali elementi comportino una qualsiasi funzione tecnica (come permettere l’assemblaggio con altri elementi) né, eventualmente, quale essa sia. Infine, nulla consente di ritenere che la forma delle figurine sia, come tale e nel suo insieme, necessaria per permettere l’assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili: infatti, il “risultato” di tale forma consiste semplicemente nel conferire tratti umani, fermo restando che non si può qualificare come “risultato tecnico” il fatto che la figurina rappresenti un personaggio e possa essere utilizzata da un bambino in un contesto ludico appropriato. Il Tribunale ne conclude che le caratteristiche della forma delle figurine non sono necessarie per ottenere un risultato tecnico. Contro la decisione, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte. [*]  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1). 17 giugno 2015

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