skip to Main Content

La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sulla clausola claims made

Con sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016 le Sezioni Unite della Cassazione affermano la non vessatorietà della clausola che, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che sia il fatto illecito sia la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura).

Tuttavia, in presenza di determinate condizioni, tale clausola può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al codice del consumo, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

La pronuncia si sofferma, inoltre, sulla compatibilità della clausola claims made con l’introduzione, in taluni settori, dell’obbligo di assicurare la responsabilità civile connessa all’esercizio della propria attività, rilevando che il giudizio di idoneità della polizza difficilmente può avere esito positivo in presenza di una clausola claims made, perché quest’ultima, comunque articolata, espone il garantito a buchi di copertura.

A giudizio della Corte sono in gioco non solo i rapporti tra società e assicurato, ma anche e soprattutto quelli tra professionista e terzo, dal momento che quest’ultimo è esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa attività della controparte restino, per incapienza del patrimonio della stessa, definitivamente a suo carico.

di Monica La Pietra Cassazione civile, sez. un., 6.05.2016, n. 9140 19 maggio 2016

Back To Top