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Tutela brevettuale unitaria: la Corte di Giustizia respinge i ricorsi della Spagna contro i regolamenti

Corte Di Giustizia Unione Europea CGUE 2

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha respinto i due ricorsi presentati dalla Spagna contro i regolamenti di attuazione della cooperazione rafforzata per l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Corte di Giustizia Unione Europea CGUE 2Il sistema attuale di protezione dei brevetti europei è disciplinato dalla convenzione sul brevetto europeo (Cbe), un accordo internazionale che non fa parte del diritto dell’Unione [*]. Tale convenzione prevede che i brevetti europei producano gli stessi effetti in ciascuno degli Stati contraenti per i quali sono concessi e siano soggetti allo stesso regime dei brevetti nazionali concessi in tale Stato. Mediante il “pacchetto brevetto unitario” [**], il legislatore dell’Unione europea ha voluto conferire al brevetto europeo una tutela unitaria e istituire un tribunale unificato in tale settore. Nel sistema della Cbe, i brevetti europei garantiscono, in ciascuno degli Stati parti della convenzione, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale di ciascuno Stato. Nel sistema del brevetto europeo con effetto unitario (Beeu), invece, il diritto nazionale designato ai sensi del regolamento n. 1257/2012 sarà applicato nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, in cui il brevetto dispiega un effetto unitario, il che garantirà l’uniformità della tutela conferita dal brevetto. Il regime di traduzione per il Beeu, che si basa sulla procedura in vigore presso l’Ufficio europeo dei brevetti, mira a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse, in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche. Le lingue ufficiali dell’Ufficio sono il tedesco, l’inglese e il francese. Il legislatore dell’Unione ha inoltre ritenuto essenziale istituire un tribunale competente a giudicare le cause concernenti i Beeu, al fine di garantire il loro corretto funzionamento, la coerenza della giurisprudenza, la certezza del diritto nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. È in questa cornice che la Spagna aveva richiesto l’annullamento dei regolamenti sull’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (causa C-146/13) e sul regime di traduzione (causa C-147/13). Con le sue sentenze, la Corte di giustizia ha respinto i due ricorsi del Paese iberico. Causa C-146/13 (regolamento UE n. 1257/2012) – In questo primo caso la Spagna contestava la legittimità, rispetto al diritto dell’Unione, del procedimento amministrativo che precede la concessione di un brevetto europeo. Essa deduceva che detto procedimento sarebbe sottratto a un controllo giurisdizionale che consenta di garantire la corretta e uniforme applicazione del diritto dell’Unione e la tutela dei diritti fondamentali, il che lederebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La Corte ha respinto l’argomento della Spagna osservando che il regolamento non ha affatto lo scopo di fissare, anche solo parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti europei, che sono disciplinate unicamente dalla Cbe, e altresì che esso non accorpa il procedimento di concessione dei brevetti europei previsto dalla Cbe nel diritto dell’Unione. Infatti, il regolamento si limita, da un lato, a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo precedentemente concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi della Cbe può, su richiesta del suo titolare, vedersi conferire un effetto unitario e, dall’altro, a definire tale effetto unitario. La Spagna sosteneva altresì che l’articolo 118, primo comma, Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), relativo alla protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione, non costituirebbe la base giuridica appropriata per l’adozione del regolamento. La Corte ha considerato a tal riguardo che la tutela brevettuale unitaria è atta a prevenire divergenze in termini di tutela brevettuale negli Stati membri partecipanti e, pertanto, mira a una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio di tali Stati. La Spagna contestava inoltre l’attribuzione agli Stati membri partecipanti, che agiscono nel quadro del comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, della competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo e a definire la loro quota di distribuzione. La Corte ha rilevato a tal proposito che, secondo il TFUE, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Per di più, sono necessariamente gli Stati membri partecipanti, e non la Commissione o il Consiglio, a dover adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione di tali compiti, dato che l’Unione, diversamente dagli Stati membri, non è parte della CBE. La Corte ha aggiunto che il legislatore dell’Unione non ha delegato agli Stati membri partecipanti né all’Ufficio europeo dei brevetti competenze di esecuzione che spetterebbero propriamente ad esso ai sensi del diritto dell’Unione. Causa C-147/13 (regolamento UE n. 1260/2012) – In questo secondo caso, per quanto riguarda il regime di traduzione, la Spagna deduceva la violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua, dato che, a suo parere, il regolamento istituisce, per il Beeu, un regime linguistico che lederebbe i soggetti la cui lingua non rientra tra le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti. Il Paese iberico sosteneva che qualsiasi eccezione al principio dell’uguaglianza tra le lingue ufficiali dell’Unione dev’essere giustificata da criteri diversi da quelli puramente economici. La Corte ha constatato che nel regolamento si opera un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione. Nondimeno, la Corte ha sottolineato che il regolamento ha un obiettivo legittimo, segnatamente quello di creare un regime di traduzione semplice e uniforme per il Beeu e di agevolare in tal modo l’accesso alla tutela offerta dal brevetto, in particolare per le piccole e medie imprese. Infatti, la complessità e i costi particolarmente elevati che caratterizzano l’attuale sistema di tutela del brevetto europeo costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell’Unione e producono effetti negativi sulla capacità di innovazione e di competitività delle imprese dell’Unione, in particolare delle piccole e medie. La Corte ha sottolineato che il regime linguistico istituito dal regolamento rende più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro l’accesso al Beeu ed al sistema brevettuale in generale. Il regolamento, secondo la Corte, è altresi proporzionato, dato che preserva il necessario equilibrio tra gli interessi di coloro che richiedono il Beeu e quelli degli altri operatori economici relativamente all’accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o ai procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici, e ciò mediante l’istituzione di vari meccanismi (in particolare, un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione, un periodo transitorio fino a quando sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione un sistema di traduzione automatica di alta qualità e la traduzione integrale del Beeu per gli operatori sospettati di contraffazione in caso di controversia). La Corte ha dichiarato infine che l’articolo 118, secondo comma, Tfue costituisce una base giuridica corretta per il regolamento, dato che esso istituisce in effetti il regime linguistico di un titolo europeo (il Beeu), definito mediante il rinvio alla Cbe. [*] Convenzione sulla concessione di brevetti europei, sottoscritta a Monaco (Germania) il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977. L’Organizzazione europea dei brevetti è un’organizzazione intergovernativa che è stata istituita sulla base di tale convenzione. L’Organizzazione comprende due organi, ossia l’Ufficio europeo dei brevetti e il Consiglio d’amministrazione, che esercita un controllo sulle attività dell’Ufficio. L’Ufficio europeo dei brevetti è l’organo esecutivo dell’Organizzazione europea dei brevetti e l’attività principale di tale Ufficio è l’esame delle domande di brevetto e la concessione di brevetti europei. [**] Tale “pacchetto” si compone del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361, pag. 1), del regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (GU L 361, pag. 89) e dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 (GU C 175, pag. 1). 6 maggio 2015

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