Massimo Proto, Ordinario di Diritto privato, è di ruolo presso l’Università degli Studi Link…
Il Tribunale Ue conferma le ammende di 131 milioni di euro inflitte alla Toshiba e alla Mitsubishi Electric per la loro partecipazione all’intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas
Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto i ricorsi della Toshiba e della Mitsubishi Electric confermando ammende inflitte dalla Commissione alle due compagnie per la loro partecipazione a un’intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (GIS) tra il 1988 e il 2004. Con decisione del 24 gennaio 2007 la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 750,71 milioni di euro a venti società europee e giapponesi (ABB, Alstom, Areva, Areva T & D AG, Areva T & D Holding, Areva T & D SA, Fuji Electric Holdings, Fuji Electric Systems, Hitachi, Hitachi Europe, Japan AE Power Systems., Mitsubishi Electric, Nuova Magrini Galileo, Schneider Electric, Siemens, Siemens Österreich, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Toshiba e VA Tech Transmission & Distribution); “le imprese che hanno partecipato al cartello – si legge in una nota della Corte del Lussemburgo – hanno concluso un accordo al fine di coordinare la loro attività commerciale a livello mondiale ed hanno elaborato un sistema di quote volto a determinare le quote di mercato che ciascun gruppo poteva ripartire tra i suoi membri. Secondo la Commissione, i partecipanti al cartello hanno altresì concluso un accordo non scritto per riservare il mercato europeo alle imprese europee ed il mercato giapponese alle imprese giapponesi”. Le GIS sono le componenti principali delle sottostazioni di trasformazione, che servono a convertire la corrente elettrica ad alta tensione in corrente a bassa tensione e viceversa. La loro funzione è di proteggere il trasformatore da sovraccarichi e/o isolare il circuito e il trasformatore in caso di guasto. Le ammende inflitte alla Mitsubishi Electric e alla Toshiba ammontavano rispettivamente a 113,92 milioni di euro e a 86,25 milioni di euro. A queste due ammende si aggiungeva un importo di 4,65 milioni di euro che le due società giapponesi dovevano pagare in solido. Con sentenze del 12 luglio 20114, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato le ammende inflitte alla Mitsubishi e alla Toshiba, dichiarando che la Commissione, nel calcolare tali ammende, aveva violato il principio della parità di trattamento. Per contro, il Tribunale ha accertato la partecipazione della Mitsubishi e della Toshiba all’intesa. Le sentenze del Tribunale sono state confermate dalla Corte di giustizia con sentenza del 19 dicembre 2013. La Commissione ha ricalcolato le ammende inflitte alla Mitsubishi e alla Toshiba e le ha fissate rispettivamente a 74,82 milioni di euro e a 56,79 milioni di euro. L’importo da pagare in solido dalle due società è stato nuovamente fissato a 4,65 milioni di euro. I due produttori giapponesi hanno allora adito il Tribunale per far annullare le nuove ammende. Nelle sue ultime sentenze, il Tribunale ha dunque respinto i ricorsi della Toshiba e della Mitsubishi Electric e ha confermato l’importo delle nuove ammende inflitte dalla Commissione. I due produttori giapponesi contestano, in particolare, alla Commissione di aver loro addebitato lo stesso livello di responsabilità nell’intesa che è stato addebitato ai produttori europei, mentre, contrariamente a questi ultimi, essi hanno partecipato a un solo aspetto dell’intesa. Infatti, le imprese giapponesi si sono unicamente impegnate, nei confronti delle imprese europee, a non penetrare nel mercato dello Spazio Economico Europeo (SEE), cosicché la loro partecipazione si limitava a una semplice astensione. Per contro, esse non hanno partecipato alla ripartizione delle quote di mercato nel SEE. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che “l’astensione delle imprese giapponesi fosse una condizione preliminare alla ripartizione delle quote di mercato tra i produttori europei nel SEE, di modo che tali imprese hanno apportato un contributo necessario al funzionamento dell’infrazione nel suo complesso, e il loro livello di responsabilità non può essere qualificato minore”. La Toshiba e la Mitsubishi Electric sostengono, altresì, che la determinazione dell’importo delle ammende avrebbe dovuto essere fondata sul valore delle vendite di GIS di ciascuna di esse nel 2003. Orbene, la Commissione ha preso in considerazione, nel calcolare le nuove ammende, non già il valore delle vendite di ciascuna di tali imprese, ma quello della TM T & D, una società comune detenuta in parti uguali dai due produttori giapponesi. A tale riguardo, il Tribunale ricorda che “la Commissione era tenuta, a seguito dell’annullamento delle prime ammende, a prendere in considerazione il 2003 come anno di riferimento per la determinazione del valore delle vendite. Nel corso di tale anno, la Toshiba e la Mitsubishi Electric non avevano registrato esse stesse le vendite di GIS, tenuto conto del fatto che avevano trasferito le loro attività in tale settore alla loro società comune, la TM T&D. Ne consegue che, prendendo in considerazione come nuovo anno di riferimento il 2003, la Commissione poteva determinare il valore delle vendite secondo modalità particolari, basandosi sulle vendite realizzate dalla TM T & D”. 20 gennaio 2016