skip to Main Content

Nuove disposizioni in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore di investitori in banche in liquidazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 59/2016 [1], che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il decreto legge dispone misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, misure a sostegno delle imprese e di accelerazione delle attività di recupero crediti. Queste le principali novità:

  • Indennizzo agli investitori – Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (artt. 8-9)

Il decreto prevede indennizzi per i clienti delle quattro banche oggetto della procedura di risoluzione del novembre 2015 (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti).

Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati di cui all’art. 1, comma 855 legge 208/2015, nell’ambito di un rapporto diretto con una delle banche in liquidazione, entro la data del 12 giugno 2014, possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo forfetario dell’ammontare determinato, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  1. patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2015;
  2. ammontare del reddito lordo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2015.

L’importo dell’indennizzo forfettario è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp.

L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 59.

Essa va indirizzata al Fondo di solidarietà e deve indicare il nome, l’indirizzo e l’elezione di un domicilio, anche digitale, dell’investitore, la banca in liquidazione presso la quale sono stati acquistati gli strumenti finanziari con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

L’investitore deve, altresì, allegare la documentazione relativa al contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati, i moduli di sottoscrizione o l’ordine di acquisto, le attestazioni degli ordini eseguiti, copia della richiesta di pagamento alla banca in liquidazione del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati e una dichiarazione sulla consistenza patrimoniale mobiliare.

Il Fondo verifica la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni, calcola l’importo dell’indennizzo e procede alla liquidazione.

Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

  • Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti

Il decreto legge prevede, altresì, una serie di misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti.

Pegno mobiliare non possessorio (art. 1)

Si prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi ed inerenti all’esercizio dell’impresa.

Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili.

Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare i beni, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, sul prodotto risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo della cessione del bene gravato o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto e deve riportare l’indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.

Il pegno non possessorio si costituisce con l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente.

Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali  titolari  di  un  pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere: a) alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di  informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di restituire contestualmente l’eccedenza; b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita; c) ove previsto nel contratto di  pegno  e  iscritto  nel  registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione; d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita,  a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di  valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.

In caso di fallimento del debitore, il creditore può procedere solo dopo che il suo credito sia stato ammesso al passivo con prelazione. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 legge fall., il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (art. 2)

Al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  è aggiunto l’art. 48 bis, rubricato «Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato».

Il contratto di finanziamento concluso tra  un  imprenditore  e  una  banca  (o  altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico) può, dunque, essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.

Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione  principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. Il patto può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova norma, in sede di successiva modifica delle condizioni contrattuali.

La norma precisa che nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese l’inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta.

Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Se il debitore contesta la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto; l’eventuale fondatezza della contestazione incide soltanto sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare. Allorché il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non deve corrispondere nulla al creditore.

Può farsi luogo al trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In questo caso, l’accertamento dell’inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell’esecuzione e il valore  di  stima è determinato dall’esperto nominato dallo stesso giudice.

Quando, dopo la trascrizione del  patto, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

Entro trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione garantita il creditore provvede a dare pubblicità nei registri  immobiliari  del mancato  definitivo  avveramento della condizione sospensiva.

Registro delle procedure esecutive e concorsuali (art. 3)

Viene, inoltre, istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure esecutive e concorsuali. Il registro è accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti  nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva. Nel registro sono pubblicati documenti e informazioni relativi: a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare; b) alle procedure di  fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa; c) ai procedimenti di omologazione di accordi  di  ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis legge fall., nonché ai piani di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), quando vengano fatti oggetto  di  pubblicazione  nel  registro  delle imprese; d) alle procedure di amministrazione straordinaria; e) alle procedure di accordo di  ristrutturazione  dei  debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Fondo bancario di solidarietà del personale del credito

Il decreto amplia l’ambito di operatività del Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Per agevolare la gestione degli esuberi di personale, si prevede che l’indennità di sostegno al reddito possa essere erogata fino a sette anni prima che il soggetto raggiunga i requisiti per la pensione (anziché cinque).

L’operatività di tale ampliamento è subordinato all’emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

[1] Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a  favore  degli  investitori  in  banche  in  liquidazione, in GU n.102 del 3-5-2016.

di Monica La Pietra

Decreto Legge 3 maggio 2016 n.59 

 

foto (da fotolia_835)

21 maggio 2016

Back To Top