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Spid, il Tar del Lazio annulla il decreto. Samaritani (Agid): “Sentenza non rallenta il percorso per l’attuazione. Regolamenti tecnici entro fine luglio”
“La prima sezione del Tar del Lazio ha accolto il ricorso delle associazioni Assintel e Assoprovider di Confcommercio e ha annullato, in sede di merito, il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.10.2014, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014, relativo al Sistema di identificazione pubblica SPID”. È l’Avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, tra i curatori del ricorso, ad annunciare in una nota il pronunciamento del tribunale amministrativo. “Il Tar – prosegue – ha annullato in particolare le prescrizioni contenute nell’articolo 10 del Decreto della Presidenza del Consiglio, relativamente ai requisiti necessari per esercitare le attività degli Identity Provider, per violazione dei principi di concorrenza e per eccesso di potere, parità di trattamento e non discriminazione. Nel testo della sentenza peraltro si evidenziano anche profili in grado di mettere in crisi l’intero impianto del Decreto, quantomeno in relazione alle attività delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel processo di identificazione associato allo sviluppo dello SPID”. Si legge infatti nella sentenza: ”Il prescritto requisito di capitale sociale pone un limite che non persegue nemmeno una finalità logica, considerato che l’articolo 4 del decreto impugnato, ai commi 2, 3 e 4, prevede che l’Agenzia adotti regolamenti per definire le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, le modalità di accreditamento dei soggetti SPID, nonché le procedure necessarie a consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell’identità digitale: e tali norme integrative già prevedono dei requisiti molto stringenti per l’esercizio dell’attività di identificatore, senza che aggiuntivamente si palesi la necessità di subordinare lo svolgimento della ripetuta attività al raggiungimento di una soglia così elevata di capitale sociale. Il requisito si appalesa dunque sproporzionato rispetto al fine che la norma intende perseguire e, laddove è inoperante per i soggetti pubblici, dà luogo anche ad una indebita discriminazione in favore di questi ultimi, in contraddizione col principio comunitario che impone l’adozione di regole finalizzate a non trattare in modo diverso situazioni analoghe (Tar Piemonte, sez. I, 4 settembre 2009, n. 2260), a meno che non ricorrano situazioni oggettive che giustifichino siffatta diversità, che nella specie restano indimostrate”. Il Tar afferma così che “l’applicazione della nuova disciplina provocherebbe, necessariamente, effetti distorsivi del mercato, cagionando una rarefazione della concorrenza nel settore de quo che avvantaggerebbe direttamente i soggetti pubblici, esclusi dal rispetto del requisito in esame, e sottrarrebbe ampie e innovative aree di attività economiche all’iniziativa economica imprenditoriale privata, in contrasto con la finalità di massima apertura del mercato che costituisce essenza dell’ordinamento comunitario”. “Questa azione e questa sentenza non devono essere interpretate come contrarie al progetto generale – chiosa l’Avv. Sarzana – ma come una forte apertura alla concorrenza e alla possibilità di operare nel settore per le piccole e medie imprese sparse sul territorio nazionale”. “La sentenza non rallenta il percorso per l’attuazione di SPID – dichiara da parte sua Antonio Samaritani, Direttore Generale dell’Agenzia per l’italia Digitale: “Il provvedimento del tribunale amministrativo infatti annulla unicamente le prescrizioni relative ai requisiti finanziari richiesti ai privati che intendono candidarsi come identity provider. AgID procederà con la pubblicazione dei regolamenti tecnici che definiscono tempistiche e modalità di attuazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale entro la fine di luglio, così come concordato con il Ministro per la funzione pubblica”.
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21 luglio 2015