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Videosorveglianza in esercizio commerciale, Cassazione: sussiste obbligo di informativa. Il testo della sentenza

di Lorenzo Delli Priscoli L’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di sorvegliare l’accesso degli avventori, costituisce “trattamento di dati personali” agli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e deve perciò formare oggetto di informativa rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale. La Cassazione ha infatti ritenuto che sussistono entrambi gli elementi in presenza dei quali l’art. 13 cit. prescrive l’obbligo di informativa: 1) il trattamento, consistente nella raccolta delle immagini delle persone che accedono nel locale e vengono riprese da una videocamera non segnalata, e 2) il dato personale, consistente nell’immagine della persona ripresa, trattandosi di dato idoneo ad identificarla. (Cassazione Sezione Seconda Civile, sentenza 2 settembre 2015, n. 17440, Presidente R. M. Triola, Relatore S. Petitti) 3 settembre 2015

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