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Tribunale UE conferma le decisioni di ispezione adottate dalla Commissione nei confronti di Orange nell’ambito di un eventuale abuso di posizione dominante

Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso dell’operatore di telecomunicazioni francese Orange confermando le decisioni di ispezione della Commissione nell’ambito di un eventuale abuso di posizione dominante. Orange (denominata France Télécom fino al 1° luglio 2013) è una società di capitali di diritto francese che si occupa, in particolare, di fornire servizi di accesso a Internet per le imprese e le persone fisiche. Nel 2011 un’impresa concorrente, la Cogent, ha depositato una denuncia presso l’Autorità garante della concorrenza francese, ritenendo che Orange avesse abusato della propria posizione dominante mediante varie pratiche nel settore delle prestazioni di interconnessione reciproche in materia di connettività Internet. Nel 2012 l’Autorità francese ha dichiarato che le pratiche contestate ad Orange non erano state riscontrate o non costituivano un abuso di posizione dominante. Parallelamente, la Commissione aveva avviato un procedimento nei confronti di Orange su pratiche assai simili. Successivamente alla decisione dell’Autorità francese, la Commissione, con decisioni del 25 e del 27 giugno 2013 ha ordinato ad Orange di sottoporsi a un’ispezione che si è svolta dal 9 al 13 luglio 2013 in quattro siti di Orange. Ritenendo che la Commissione non avesse il diritto di ordinare tale ispezione nei suoi locali nelle circostanze del caso di specie, Orange ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento delle suddette decisioni. Con questa sentenza il Tribunale respinge il ricorso di Orange e conferma le decisioni di ispezione della Commissione. Se Orange contestava la proporzionalità e la necessità delle decisioni di ispezione, dal momento che l’Autorità francese aveva già svolto indagini su presunte infrazioni identiche e ravvisato la conformità della sua condotta alle norme dell’Unione in materia di concorrenza, il Tribunale rammenta che la Commissione, in linea di principio, non è vincolata da una decisione emessa da un giudice o da un’autorità nazionale in applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e che la Commissione può in ogni momento assumere decisioni in materia di concorrenza, anche ove queste risultino in contraddizione con una decisione nazionale. Orange sosteneva, inoltre, che la comunicazione alla Commissione del fascicolo del procedimento nazionale avrebbe potuto costituire un’alternativa meno gravosa ma altrettanto efficace rispetto a un’ispezione, in quanto la Commissione avrebbe potuto in tal modo ottenere informazioni aggiuntive sulle presunte infrazioni. Pur sottolineando che può apparire increscioso che la Commissione abbia optato per un’ispezione senza preventivamente verificare le informazioni ottenute dall’Autorità francese, il Tribunale rileva, nondimeno, che le decisioni di ispezione non sono viziate da illegittimità, dato che l’Autorità non aveva condotto alcuna ispezione nei locali di Orange e che la sua decisione era quindi stata presa sulla sola base delle informazioni da quest’ultima volontariamente presentate. In tale contesto, il Tribunale osserva che le ipotetiche motivazioni anticoncorrenziali eventualmente perseguite da Orange rivestirebbero, per natura, carattere segreto, ed è quindi poco probabile che possano emergere dai dati pubblici di Orange e dalle informazioni fornite alla Commissione. La società sosteneva, infine, che il Tribunale deve assicurarsi della non arbitrarietà di una decisione di ispezione verificando se gli indizi in possesso della Commissione fossero sufficientemente seri e circostanziati da giustificare l’adozione della decisione. A tale riguardo, il Tribunale dichiara che sebbene la Commissione non sia tenuta a indicare, in fase di istruzione preliminare, gli indizi che la inducono a prendere in considerazione l’ipotesi di una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, ciò tuttavia non significa che essa non debba essere in possesso di simili indizi. Il Tribunale conferma quindi di essere legittimato a verificare se la Commissione disponga di indizi sufficientemente seri prima dell’adozione di una decisione di ispezione, ma ricorda che una verifica siffatta non costituisce l’unico mezzo che gli consente di accertare la non arbitrarietà della decisione. Così, detta verifica non risulta necessaria se la natura arbitraria della decisione può essere dedotta dal carattere sufficientemente preciso dell’esplicitazione delle presunzioni che la Commissione intende verificare. Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la natura delle restrizioni di concorrenza ipotizzate era definita in termini sufficientemente precisi e dettagliati nelle decisioni di ispezione e che queste ultime davano conto del modo in cui il comportamento di Orange poteva rientrare tra le pratiche sospettate. Ciò considerato, il Tribunale può ravvisare la mancanza di arbitrarietà delle decisioni di ispezione sulla sola base delle motivazioni sottese a tali decisioni e non ha quindi bisogno di esaminare gli indizi in possesso della Commissione alla data di adozione delle decisioni. Foto in home page: Tomshw.it 26 novembre 2014

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