Elisabetta Giovanna Rosafio è professore ordinario di Diritto della navigazione e Diritto aerospaziale presso la…
Corte di Giustizia Ue: l’inserzionista non è responsabile se il sito web non cancella gli annunci
L’Együd Garage è una società di diritto ungherese specializzata nella vendita e nella riparazione di autoveicoli Mercedes. Per più di cinque anni, è stata vincolata da un contratto di assistenza per riparazioni alla Daimler, costruttore tedesco di autoveicoli Mercedes e titolare del marchio internazionale «Mercedes-Benz». In forza di tale contratto, l’Együd Garage poteva utilizzare tale marchio e di far figurare nei propri annunci la dicitura : «Officina autorizzata Mercedes-Benz». A seguito della risoluzione del predetto contratto, l’Együd Garage ha tentato di cancellare ogni annuncio su internet per evitare di far credere al pubblico che continuasse a essere contrattualmente vincolata alla Daimler. Nonostante le iniziative avviate, diversi annunci che si riferivano al vincolo contrattuale con la Daimler hanno continuato a essere diffusi su internet e indicizzati nei motori di ricerca. La Daimler ha quindi chiesto al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest, Ungheria) di ingiungere all’Együd Garage di far cancellare da internet gli annunci in questione e di astenersi da qualsiasi ulteriore violazione dei diritti connessi al suo marchio. Il giudice adìto ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva in materia di marchi d’impresa consenta alla Daimler di pretendere dall’ex controparte contrattuale di avviare iniziative incisive per evitare di arrecare pregiudizio al suo marchio. La Corte statuisce con una sentenza che la messa in rete su un sito internet di un annuncio pubblicitario che menziona un marchio costituisce un uso di tale marchio da parte dell’inserzionista se quest’ultimo ha commissionato l’annuncio. Per contro, la comparsa del marchio sul sito in questione non costituisce più un siffatto uso da parte dell’inserzionista, se quest’ultimo abbia espressamente preteso dal gestore del sito presso il quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellarlo e il gestore si astenga dall’eseguire tale richiesta. Le omissioni del gestore, infatti, non possono essere imputate a un inserzionista che cerca di evitare l’ uso non autorizzato del marchio. Analogamente, l’inserzionista non può essere ritenuto responsabile degli atti e delle omissioni dei gestori di altri siti internet che, senza il suo consenso, hanno ripreso l’annuncio per pubblicarlo sul proprio sito. Nel contesto in cui si è venuta a trovare la società Együd Garage, la Daimler non ha, però, diritto di ingiungerle giudiziariamente di far cessare la messa in rete dell’annuncio oggetto del contendere. In particolare, la Corte Ue ha così interpretato l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. La Corte infine ha precisato che il titolare del marchio, da un lato, può chiedere all’inserzionista la restituzione di qualunque beneficio economico possa derivargli dagli annunci ancora in linea e, dall’altro, può agire nei confronti dei gestori dei siti internet che violano i diritti ricollegabili al suo marchio.