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L’Internet Service Provider, tra neutralità e responsabilità. il caso “Google Autocomplete”

di Fabrizio Ventriglia 1.    Introduzione La Rete rappresenta certamente un contenitore straordinario di informazioni, rese disponibili a chiunque ne abbia interesse in maniera semplice, immediata, intuitiva ed economica, se non addirittura gratuita. All’interno di un contesto così delineato, la circolazione dei dati risulta essere possibile mediante l’ausilio di unintermediario: l’Internet Service Provider. Tali intermediari, infatti, svolgono la funzione di erogare agli utenti specifici servizi di trasporto, memorizzazione temporanea e permanente delle informazioni trasmesse nella Rete, provvedendo al contempo a fornire agli utenti numerosi servizi telematici finalizzati al suddetto scopo, quali, a mero titolo di esempio, blog, email e motori di ricerca. Siffatti servizi, tuttavia, possono essere utilizzati anche per aggredire situazioni giuridiche protette altrui. Essendo un soggetto di diritto, il provider può essere personalmente responsabile per gli illeciti di Internet perfezionati con la propria condotta. Se tali illeciti, invece, dovessero essere posti in essere dagli internauti, si potrebbero perfezionare sia gli illeciti contro internet – i quali vengono realizzati a danno del mondo cibernetico e dei suoi utenti, mediante la propagazione di virus, worms, spyware ed hacking – che gli illeciti per mezzo di internet, al cui interno è possibile dunque ricomprendere quelle fattispecie di reato attinente alla lesione ai diritti della personalità – l’onore, la reputazione e la privacy in particolare – nonché la violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale o comunque gli illeciti in materia di concorrenza. La possibilità da parte dei fruitori della Rete di poter celare la propria identità rendesovente difficile ’imputazione in capo a costoro della relativa responsabilità per le attività lesive – anche se colpose – dell’altrui sfera giuridica, compiute all’interno e per mezzo della Rete. Per tale motivo, è stato più volte considerato in sede giudiziaria che il soggetto più agevole da rintracciare sia proprio il provider. La responsabilità dell’Internet Service Provider è stata disciplinata dalla direttiva 2000/31/CE (c.d. direttiva e-commerce), recepita nel nostro Ordinamento con D.Lgs 70/2003, la cui applicazione in sede giurisprudenziale non è stata sempre uniforme:: se in alcuni contenziosi, difatti, si è posta  in luce il carattere della neutralità degli Intermediari in oggetto, in altri, invece, si è concluso in maniera diametralmente opposta, prevedendo una forma di responsabilità oggettiva di quest’ultimi in relazione a supposti illeciti compiuti mediante l’utilizzo dei servizi da loro offerti. Per ultimo, in ordine cronologico, si è espresso il Collegio della I sezione civile del Tribunale di Milano, conordinanza del 23 maggio scorso, nel procedimento cautelare instauratosi tra due Fondazioni ed il colosso  californiano Google inc. 2.    Google, Autocomplete e Ricerche Correlate. Suggerire equivale a diffamare? Google è noto agli utenti della Rete  soprattutto per il suo motore di ricerca: all’interno della casella presente nella home page l’utente digita alcune parole chiavi, le quali, una volta avviata la ricerca, gli consentiranno di essere a conoscenza di tutti quei siti Internet che rispecchieranno, per argomento trattato o contenuto, proprio le suddette parole chiavi prescelte dall’internauta. Con il tempo, Google ha raffinato i servizi offerti, così, il motore di ricerca si è arricchito di  due particolari strumenti: Autocomplete e Ricerche correlate. Il servizio Autocomplete opera direttamente all’interno della casella, posta nella home page di Google, in cui l’utente digita le parole chiave finalizzate ad avviare la ricerca. Già dalle prime lettere digitate dall’utente, e dunque ancor prima del completamento della parola chiave stessa, il sistema suggerisce una serie di parole chiave – tra quelle maggiormente oggetto di ricerca da tutta la comunità degli internauti – che possano completare i termini inseriti dall’internauta. Il completamento viene eseguito in maniera assolutamente automatica, mediante l’applicazione di algoritmi matematici. Ricerche correlate, invece, interviene nel momento immediatamente successivo alla ricerca avviata dall’utente, offrendo un elenco indicizzato di risultati riferiti ai risultati della ricerca. I servizi di Autocomplete e di ricerche correlate sono stati i protagonisti principali dell’ordinanza in commento. Precisamente, due Fondazioni resistenti si lamentavano dei suddetti servizi cibernetici targati Google in quanto, mediante la digitazione dei nomi di tali Fondazioni, figuravano automaticamente tra i risultati della ricerca alcune frasi lesive ed offensive della loro immagine. Così, si associavano ad esse parole quali setta o truffa sia alle due Fondazioni che al loro Fondatore. Sicchè, la richiesta delle Fondazioni era parsa consequenziale: obbligare Google alla rimozione dei termini indebitamente attribuiti alle stesse. Il Tribunale di Milano, nel corso delle due fasi del procedimento cautelare, ha assunto posizioni diametralmente opposte :per tale ragione, si ritiene interessante cercare di delineare di seguito i punti salienti del ragionamento operato, per poi tratte le dovute riflessioni. 3. L’ordinanza del giudice di prime cure. Al Giudice di prime cure era stato affidato un compito non propriamente facile, ossia quella di definire, in maniera obbiettiva, i servizi di Autocomplete e Ricerche correlate offerti da Google ed oggetto della controversia qui in commento. Pertanto, il Tribunale di Milano era ricorso a quel D.lgs 70/2003 sopra accennato, precisamente al suo articolo 15, rubricato “Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea – caching”, il quale definisce, appunto, il caching provider come quel “servizio di memorizzazione temporanea fornite dagli stessi utenti”. Detta altrimenti, la finalità di detti strumenti è semplicemente quella di agevolare l’accesso alle informazioni fornite dal destinatario: in effetti, Autocomplete e Ricerche correlate consentono agli utenti di realizzare qualunque tipo di ricerca attraverso la digitazione di parole chiavi. Una volta avviata tale ricerca, il software di indicizzazione provvede al recupero e alla, appunto, indicizzazione delle pagine cibernetiche accessibili. Così, se Autocomplete si limita semplicemente a riprodurre i risultati delle ricerche più frequenti da parte degli internauti; Ricerche correlate provvede ad elencare i risultati delle pagine indicizzate ed accessibili dal research engine parendo dalle parole digitalizzate. Tali attività, è bene evidenziarlo, sono eseguite in maniera assolutamente automatica, neutrale ed oggettiva: Google, o chi per esso, non realizza alcuna azione che possa consistere in un’eventuale associazione volontaria ed attiva tra termini riportati. Insomma, una siffatta operazione è il frutto di algoritmi matematici. Da una simile deduzione, il Tribunale concludeva negando le richieste delle due Fondazioni. A Google, sottolineava il Tribunale di Milano, non era possibile attribuire alcuna responsabilità per i risultati prodotti da Autocomplete e Ricerche correlate. A ciò aggiungasi che il Tribunale, approfondendo ancora di più la questione, deduceva l’assenza di qualsivoglia obbligoin capo al colosso californiano di rimozione di materiale se non in forza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria: a nulla valeva, dunque, una mera lettera di diffida da parte delle Fondazioni. Infine, il Giudice di prime curerilevava il difetto del carattere diffamatorio dei termini setta e plagio per come adoperati nel caso di specie, in quanto, pur non costituendo isolatamente ed obiettivamente un insulto o un’offesa, non componevano né un’affermazione (peraltro proveniente da Google), nè una frase di senso compiuto. 4. Il contenuto dell’ordinanza del riesame. La responsabilità dell’Internet Service Provider (a sua insaputa). Ritorno alle origini Avverso l’ordinanza del Giudice di prime cure, i ricorrenti spiegavano reclamo ritenendo che fosse stata applicata in modo non corretto la disciplina di cui al D.lgs 70/2003 e che, nel cosa di specie, Google non potesse essere qualificato come “caching provider” e, in  quanto tale, beneficiare delle esenzioni di responsabilità per lo stesso previste. Ancora una volta il Tribunale di Milano, questa volta in composizione collegiale, si trovava a valutare i servizi di Autocomplete e Ricerche correlate. Per il collegio del riesamei servizi offerti da Google, nonostante visualizzino dati, immessi dagli internauti e così presenti nelle pagine cibernetiche, suggeriscono all’utente dei risultati mediante l’utilizzo di una loro “logica”. il Tribunale non mette in dubbio che la procedura di cui sopra si compia in maniera del tutto automatica, ma evidenzia che sia comunque ideata da Google nonché influenzata dalle sue scelte imprenditoriali e tecniche, anche se per una finalità non diretta ed essenziale al funzionamento del motore di ricerca. Questo ragionamento ha portato il collegio a ritenere che, nel caso di specie, Google sia un Internet Service Provider non passivo – come in precedenza ritenuto – bensì attivo, proprio perché compie un’azione, prestabilita dalla società californiana, di aggregamento di parole, di dati, di suggerimenti e di correlazioni a quella specifica ricerca avviata dal fruitore. Così ragionando si preclude l’applicazione delle esenzioni di responsabilità garantite dal D.lgs 70/2003, nei suoi articoli 15 e 16, e troveranno applicazione le disposizioni codicistiche  in materia di responsabilità aquiliana. Una volta ritenuto offensivo e lesivo della reputazione l’accostamento, mediante la funzione di Autocomplete, della parola setta alle Fondazioni ricorrenti (con “setta” si indica un “raggruppamento di persone attorno a personalità carismatiche o comunque unite da un credo – ideologico, religioso o politico – professato in modo radicale e intransigente e travolta in contrapposazione esplicita alla comunità e all’ideologia dominante. Nel senso più dispregiativo il termine sta per gruppo fazioso e intollerante”), giacché in contrasto con le finalità filantropiche dalle stesse perseguite, i Giudici del riesame hanno così dedottoche la responsabilità del Provider debba essere a questi attribuita laddove rimanga inerte di fronte alle segnalazioni di siffatte  aggregazioni Il Tribunale, pertanto, peratanto accoglieva il reclamo promosso dalle Fondazioni e ordinava a Google la rimozione dell’Associazione tra il nome delle Fondazioni ed il termine setta. 5. Internet Service Provider: intermediario, suggeritore e diffamatore? Spunti di riflessione. La conclusione del procedimento oggetto della presente analisi solleva ancora una volta quelle criticità, oramai divenute tipiche, relativamente alle pronunce giurisprudenziale nostrane in materia di responsabilità del provider. Leggendo il provvedimento pubblicato lo scorso maggio, infatti, il Tribunale in nessun punto ha espressamente definito l’elemento soggettivo. Non si comprende, pertanto, se il colosso californiano della Silicon Valley abbia agito con dolo ovvero con colpa. I Giudici di Milano hanno dunque optato per la non applicabilità dell’art. 15 del D.lgs 70/2003 che prevede – lo si ripete – che “nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta”. Al contrario, il Tribunale ha deciso di attribuire a Google un ruolo “attivo” nello svolgimento delle sue funzioni di ISP: il rimprovero mosso a Google sarebbe quello di non aver effettuato alcun preventivo controllo delle stringhe digitate dagli utenti. A parere di chi scrive, una siffatta conclusione non è esente da critiche: le stringhe di ricerca così realizzate dai singoli utenti mediante l’utilizzo del motore di ricerca offerto da Google altro non sarebbero che delle informazioni trasmesse dagli stessi e destinati ad essere memorizzate, in maniera automatica, dal provider, quest’ultimo il quale non potrebbe – e dovrebbe –  affatto modificarli, altrimenti comportando la sussistenza di una sua responsabilità. Una sua attività sarebbe stata, invece, pretesa soltanto a fronte di una richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria. Scarica il testo dell’ ordinanza del Tribunale di_Milano del_23_maggio 2013

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