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Il Regolamento AGCOM in materia di tutela del Diritto d’autore sulle Reti di comunicazione elettronica (d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70)

di Giorgio Santoro Sommario

  1. Le novità introdotte dal Regolamento in materia di tutela del Diritto d’autore sulle Reti di comunicazioni elettroniche. Introduzione
  2. Finalità e ambito di applicazione (art. 2)
  3. Schema del Regolamento e suoi principali elementi (artt. 3 – 14)
  4. Il quadro normativo di riferimento
  5. Le recenti impugnazioni
  6. Conclusioni

1. Le novità introdotte dal Regolamento in materia di tutela del Diritto d’autore sulle Reti di comunicazioni elettroniche. Introduzione

Il 31 marzo 2014 è entrato in vigore il “Regolamento in materia di tutela del Diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” (di seguito, per brevità, “Regolamento”) adottato, all’unanimità, dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM” o “Autorità”) nella riunione del 12 dicembre 2013. [1] Il provvedimento è delineato per regolare in maniera equilibrata i differenti interessi, a volte confliggenti, che emergono nel nuovo contesto tecnologico globalizzato che consente una efficace distribuzione di prodotti e servizi e moltiplica in modo esponenziale la loro fruizione da parte degli utenti finali. La diversa potenzialità di diffusione, però, amplifica l’eventualità della violazione dei diritti, patrimoniali e non, del soggetto titolare del diritto d’autore (come, ad esempio, la lesione dell’equa remunerazione). D’altro canto, tale diritto va contemperato con il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere a tutto quanto sia reso disponibile sulle reti. Tale necessità di bilanciamento di interessi è prevista nella stessa Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che, all’art. 27, riconosce ad ogni individuo il “diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici” (I comma) e, al contempo, afferma il “diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore” (II comma). [2] L’AGCOM ha ritenuto, dunque, necessario regolare organicamente l’argomento al fine di evitare interventi isolati e non coordinati che avrebbero avuto un’efficacia limitata e non sistematica. Nelle intenzioni dell’Autorità, infatti, il provvedimento è teso a “contribuire all’azione di contrasto svolta dai pubblici poteri nei confronti della pirateria digitale” nonché, tramite una serie di azioni positive, “creare una cultura della legalità nella fruizione dei contenuti”. [3] La necessità di contemperare differenti interessi e diritti, anche di natura costituzionale, ha imposto, prima di adottare il Regolamento, di condividere il testo predisposto per confrontarsi con gli operatori del settore e i soggetti interessati. Si è proceduto, quindi, a tre diverse procedure di consultazione [4] che hanno visto, di volta in volta, un’ampia partecipazione, tramite l’invio di contributi o la richiesta di audizioni in merito alle definizioni, al campo di applicazione nonché ai profili procedurali di cui all’adottando Regolamento. [5] Tra le osservazioni pervenute anche quelle della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, in risposta alla notifica AGCOM del 2 agosto 2011. [6] Il Regolamento è il primo provvedimento che tenda ad introdurre una normativa, dal punto di vista meramente amministrativo, della c.d. pirateria online e radiotelevisiva, ovvero la circolazione in rete messa di opere digitali in violazione del diritto d’autore dei titolari. Nel nostro ordinamento, fino ad oggi, era stata adottata una politica di repressione del fenomeno basata sull’introduzione di fattispecie di natura penale (ad esempio, da ultimo con il c.d. decreto Urbani) [7] oppure modificando le norme processuali sul diritto d’autore con l’introduzione di strumenti cautelari nel processo civile di fronte alle sezioni specializzate per la proprietà intellettuale del Tribunale. [8]

2. Finalità e ambito di applicazione (art. 2)

L’art. 2, I comma, del Regolamento indica espressamente le attività dell’Autorità “in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” [9] ovvero:

  • la promozione dello “sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse”, nonché
  • la predisposizione di “procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, comunque realizzati, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica”.

  L’ambito di applicazione è definito nel II comma che precisa che “non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica”. L’attuale definizione di opere digitali [10] impedisce di considerare incluse nell’oggetto delle tutele “il design di siti web e piattaforme, le opere derivate, i siti internet approntati da blogger e creativi; tutto questo scenario, fatto di opere protette dal diritto d’autore e che sono la maggiore espressione delle potenzialità del mezzo Internet, resta fuori perché l’intento è individuare un meccanismo di tutela che miri in primis a ripristinare una differenza di velocità tra il mondo delle cose concrete e il mondo dell’online. Internet ha cambiato lo scenario della diffusione e della distribuzione di ciò che prima trovava un punto di equilibrio nel sostrato materiale”. [11] Destinatari dei provvedimenti dell’AGCOM possono essere solo i prestatori dei servizi di memorizzazione di dati ed informazioni (c.d. hosting), di connessione alla rete (c.d. mere conduit) e i fornitori di servizi di media audiovisivi. [12] L’attuale ambito soggettivo di applicazione del Regolamento ha recepito le istanze pervenute in fase di consultazioni pubbliche. L’Autorità ha, infatti, eliminato la precedente quanto generica definizione di prestatore di servizi “intermediari” al fine “di maggiore chiarezza”.

3. Schema del Regolamento (artt. 3 – 14)

Nella prima parte del Regolamento, [13] l’AGCOM promuove l’educazione degli utenti alla legalità e la diffusione dell’offerta legale di opere digitali, attraverso l’istituzione del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali (“Comitato”) che vede la partecipazione di rappresentanti delle differenti categorie portatrici di interessi nel settore. [14] Si evidenzia, inter alia, la volontà dell’AGCOM di incoraggiare il raggiungimento di intese tra le differenti categorie al fine di incentivare l’accesso alle opere digitali mediante la semplificazione della filiera di distribuzione “attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati ad hoc per la diffusione di opere digitali” e l’adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull’analisi delle transazioni economiche e dei modelli di business connessi all’offerta di contenuti in violazione del diritto d’autore (c.d. follow the money). [15] Nella seconda parte, [16] si prevedono due procedure, tra loro abbastanza simili, contro la violazione del diritto d’autore, a seconda che questa venga commessa su una pagina internet o su servizi di media. In entrambi i casi, il procedimento viene avviato attraverso l’invio di un’istanza all’AGCOM. [17] L’art. 5 dispone espressamente che “l’Autorità interviene su istanza di parte”. [18] Possono presentare l’istanza:

  • il soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale o al servizio di media; oppure
  • il soggetto (per esempio associazioni di gestione collettiva o di categoria) con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto.

  In entrambe le procedure, l’AGCOM verifica preliminarmente che l’istanza non sia irricevibile [19], inammissibile [20], improcedibile [21] o manifestamente infondata. Qualora l’Ufficio diritti digitali della Direzione servizi media (“Direzione”) non ne disponga l’archiviazione entro 7 giorni, il procedimento viene avviato. Per i soli procedimenti relativi a violazioni su una pagina internet, l’AGCOM comunica l’avvio del procedimento ai prestatori di servizi nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet, e li invita a adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante. Se questi non si adeguano, viene valutata la sussistenza dell’illecito e, a seconda che lo si ritenga sussistente o meno, vengono adottati i provvedimenti previsti o è disposta l’archiviazione della pratica. L’Autorità può adottare diversi provvedimenti: a. se il server in cui si trovano le opere in violazione è situato in Italia, ordina di norma al fornitore di servizi di hosting la rimozione selettiva delle opere o la disabilitazione dell’accesso alle opere medesime; b. se il server è all’estero ordina al fornitore di servizi di mere conduit di disabilitare l’accesso al sito contenente le opere in violazione; c. in aggiunta rispetto ai provvedimenti a. e b., il re-indirizzamento a una pagina internet il cui contenuto sarà determinato dall’AGCOM (presumibilmente contenente il provvedimento della stessa autorità) delle richieste di accesso alle pagine web contenenti le opere in violazione. In caso, invece, di procedimenti relativi a violazioni sui servizi di media, l’AGCOM, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento al fornitore di servizi, valutata la sussistenza dell’illecito, può disporne l’archiviazione oppure: a. diffidare i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della Legge sul diritto d’autore; ovvero b. ordinare ai fornitori di servizi di media non lineari, cc.dd. “a richiesta”, di rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dell’ordine, i programmi messi a disposizione in violazione delle norme sul diritto d’autore. In entrambe le procedure, la Commissione servizi e prodotti (“CSP”) adotta i relativi provvedimenti entro il termine di 35 giorni dalla ricezione dell’istanza. [22] In caso di inottemperanza alle diffide o agli ordini, l’AGCOM irroga le sanzioni previste dalla Legge n. 249 del 31 luglio 1997 che vanno da 10mila a 250mila euro. [23] Una volta conclusosi il procedimento, ex art. 17, è ammesso il ricorso avverso il provvedimento dell’Autorità dinanzi al giudice amministrativo. Laddove venga instaurato dinanzi l’Autorità giudiziaria un procedimento avente lo stesso oggetto e pendente tra le stesse parti, il procedimento amministrativo deve essere sospeso. [24] Ed ancora, nella fase immediatamente successiva all’avvio del procedimento, l’art. 7, VII comma, e l’art. 11, IV comma, dispongono l’obbligo per il soggetto istante di informare la Direzione “qualora adisca l’Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto” così da consentirne l’archiviazione. Tale scelta potrebbe comportare delle strumentalizzazioni quali, ad esempio, la scelta di instaurare un procedimento ordinario, una volta ricevuto l’avviso relativo alla presentazione dell’istanza, al solo fine di interrompere il veloce procedimento dinanzi all’AGCOM. [25] Alcuni contributi pervenuti nell’ultima consultazione pubblica, infatti, manifestavano le proprie perplessità su tali aspetti. Un contributo invitava l’Autorità a specificare che “la pendenza di un procedimento penale […] non comporta l’archiviazione del procedimento amministrativo”. In generale, altri soggetti hanno manifestato la non opportunità della “sospensione del procedimento” Tali sottolineature non sono state prese in considerazione dall’Autorità nelle sue osservazioni. [26]

4. Il quadro normativo di riferimento

Uno dei principali argomenti utilizzati per porre in discussione il Regolamento è l’attribuzione alle Autorità indipendenti di un potere di tipo normativo: l’attribuzione di un potere positivo dovrebbe non soltanto tracciare il quadro dei principi entro cui alle Autorità indipendenti sia consentito muoversi, ma anche conferire espressamente alle medesime l’esercizio della potestà normativa. [27] Recentemente, il Consiglio di Stato ha affermato che “l’attribuzione alle Autorità di settore di ampi poteri regolamentari impone il rafforzamento del principio di legalità procedimentale che si sostanzia, tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari”. La condotta dell’Autorità nel caso di specie, sembra aver aderito a tale orientamento. [28] Se, in linea generale, l’applicazione rigorosa del principio di legalità esigerebbe che la potestà regolamentare fosse attribuita espressamente alle Autorità indipendenti è pur vero che talvolta il fondamento di detti poteri è stato desunto in modo implicito da disposizioni legislative volte a definire in maniera alquanto generica i compiti delle Autorità, senza specificare la natura regolamentare degli atti con rilevanza esterna [29]. Il Consiglio di Stato, ha rinvenuto il fondamento della potestà normativa nel “generale potere dell’Autorità di dettare prescrizioni atte a garantire la sicurezza degli impianti”. Nell’emanazione delle direttive che rientrano nella sua potestà regolatrice, l’Autorità non può limitarsi esclusivamente a comportamenti già individuati dal legislatore, perché in tal modo si finirebbe per rendere evanescente quella funzione di “regolazione e controllo”, affidata ad essa per il settore di competenza, che costituisce lo scopo primario della sua istituzione. [30] Nel caso di specie, l’AGCOM ha fondato la propria competenza sulla base di diverse disposizioni legislative statali, attributive di una generale competenza all’Autorità in materia di diritto d’autore. In primis, va posto in evidenza l’art. 182 bis della legge n. 633 del 1941, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, introdotto dall’art. 11 della legge n. 248 del 2000, “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”. L’attribuzione all’Autorità di compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni alla normativa sul diritto d’autore, in coordinamento con la Società Italiana degli Autori e degli Editori (“SIAE”) “nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge”, rappresenta la prima conferma normativa della competenza in tale ambito, e particolarmente in quello del diritto d’autore veicolato sulle reti di comunicazione elettronica. Sul punto, è stato affermato che “da una lettura dell’art. 182 bis nella direzione di un rafforzamento di competenze già rinvenibili nella legge istitutiva del 1997, […], è possibile desumere non già un’arbitraria espansione di poteri, bensì un’evoluzione rafforzativa di un ruolo già affidato all’ AGCom, adesso però nell’ottica di una collaborazione istituzionale tra apparati amministrativi”. [31] In secondo luogo, rileva il D. Lgs. n. 70 del 2003 (con cui è stata recepita la Direttiva n. 2000/31/CE c.d. “sul commercio elettronico”) [32], ed in particolar modo gli artt. 14, III comma, 15, II comma e 16, III comma, che prevedono la possibilità per l’AGCOM (oltre che naturalmente per l’Autorità giudiziaria) di esigere, anche in via d’urgenza, dal prestatore di servizi l’impedimento o la fine delle violazioni commesse, da cui discende la legittimazione di un potere d’intervento in capo all’Autorità, fermo restando l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Infine, con specifico riferimento al settore audiovisivo, nell’articolo 32 bis del D.Lgs. n. 177 del 31 luglio 2005 (c.d. “Testo unico della radiotelevisione”) [33] che, nell’imporre ai fornitori di servizi di media il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’esercizio della propria attività, ha affiancato al generale potere di vigilanza e di ispezione dell’Autorità il potere di emanare le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e dei divieti previsti dalla norma. [34] In tale ambito, nel valutare le disposizioni di cui al Decreto Romani, le Commissioni Parlamentari Riunite (VII e IX) hanno espresso parere favorevole all’introduzione di un richiamo esplicito al decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68 recante attuazione della Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del Diritto d’Autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della Direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. “I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi”. [35]

5. Le recenti impugnazioni

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, risultano due ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (“TAR Lazio”) al fine di ottenere l’annullamento del Regolamento, presentati rispettivamente da:

  • Associazione nazionale stampa online, Federazione Media digitali indipendenti e Open Media Coalition; e
  • Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Assoprovider-Confcommercio e Assintel.

Relativamente a quest’ultimo, il 9 aprile 2014, si è svolta la prima udienza dinanzi al TAR Lazio. Il Giudice amministrativo, non adottando alcun provvedimento cautelare, ha rinviato la decisione sul merito al prossimo 25 giugno 2014. Risulterebbe, parimenti, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rivolto dall’emittente satellitare Sky, per l’eccesso di delega con cui AGCOM avrebbe adottato il Regolamento. [36]

6. Conclusioni

Al 16 maggio 2014, e, dunque, 46 giorni dopo la sua entrata in vigore, risultano 22 segnalazioni di violazione del diritto d’autore di cui 3 in ambito musicale, 9 relative a materiale fotografico; 2 relative a libri elettronici; e 8 relative a diritti audiovisivi. [37] Al 6 giugno 2014, l’AGCOM ha pubblicato 18 provvedimenti di avvio del procedimento istruttorio, 7 di termine di archiviazione (di cui 1 per manifesta infondatezza, 2 per irricevibilità dell’istanza, 2 per inammissibilità dell’istanza, 1 per ritiro dell’istanza ed 1 in quanto pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria) e 5 provvedimenti applicativi del Regolamento. [38] Per meglio comprendere i meccanismi contenuti nel Regolamento, e le relative implicazioni applicative, sarà necessario attendere l’implementazione dello stesso attraverso l’adozione di un numero più elevato di provvedimenti nonché le eventuali opposizioni agli stessi dinanzi al giudice amministrativo da parte dei soggetti destinatari del provvedimento (c.d. regulation by litigation). [39] Sarà interessante vedere in che modo l’Autorità regolerà i casi in cui vi siano più titolari dei diritti su di un’opera digitale: sarà sufficiente l’istanza presentata da un singolo? Servirà un’istanza firmata congiuntamente da tutti i titolari del medesimo diritto? Sarà parimenti interessante comprendere in che modo l’Autorità terrà in considerazione i principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità nell’emanazione dei propri provvedimenti inibitori e nella scelta del ordine maggiormente idoneo a conseguire il risultato prefissato. Note: [1] Sul punto si veda Delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 (consultabile all’indirizzo www.agcom.it/documents/10179/0/Documento/b0410f3a-0586-449a-aa99-09ac8824c945). [2] Sul punto si vedano i risultati dell’Indagine conoscitiva realizzata dall’AGCOM “Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” del 12 febbraio 2010, pagg. 7 e ss. (www.agcom.it/default.aspx?DocID=3790). Sull’art 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, v., in generale, G. CONTALDI, La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale, Giuffrè, 2009, 6 ss. [3] Sul punto si veda Comunicato Stampa AGCOM del dicembre 2013 (www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=12174). [4] Sul punto si vedano i documenti in consultazione pubblica di cui alle Delibere AGCOM n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011 e n. 452/13/CONS del 25 luglio 2013. Sulla Delibera 668/10 CONS, si è espressa M. CAPPELLO rilevando come si trattasse di una consultazione atipica in quanto fondata non su un testo di articolato bensì sui lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità. Gli interventi dell’AGCOM in materia di diritto d’autore e contenuti digitali, relazione tenuta al convegno “Strumenti per il diritto d’autore su Internet”, Roma, 23 maggio 2011. [5] Hanno partecipato alla consultazione pubblica, inter alia, Associazione Italiana Editori (AIE), Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), Confindustria Cultura Italia, Facebook, Federazione Italiana Editori Giornali, Federazione Industria Musicale Italiana, Google Italy S.r.l., MTV Italia e i principali operatori di telefonia fissa o mobile. [6] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche in G.U.C.E. n. L204 del 21 luglio 1998, pag. 0037 – 0048. [7] Decreto legge n. 72 del 22 marzo 2004 “Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché’ a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”, convertito con modifiche con Legge n. 128 del 21 maggio 2004 con cui sono state previste misure sanzionatorie mirate a rendere effettiva la tutela dei diritti d’autore, che colpiscano penalmente la condotta di coloro che, per fini commerciali, scambiano file protetti dal copyright, riservando la sola sanzione amministrativa a chi scarica i file per uso personale. Per un primo commento su tale normativa v., N. LUCCHI, I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà, Springer, 2009, 141 ss.; Codice penale e leggi complementari a cura di D’Angelo, Maggioli, 2008, 588 ss.; C. SARZANA di S. IPPOLITO, Informatica, Internet e diritto penale, Giuffrè, 2010, passim; A. SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Maggioli, 2009, 164 ss. [8] Con la definitiva emanazione dell’art. 2 del Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il nostro legislatore ha apportato novità significative al Decreto Legislativo n. 168 del 27 giugno 2003, introducendo il Tribunale delle Imprese, con l’obiettivo di ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale tra cui, appunto, le controversie in materia di diritto d’autore. Sul punto, inter alia, F.VERDE, Il Tribunale delle imprese, Cacucci, 2012. [9] Secondo l’art. 1, I comma del Decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche” “i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato” (www2.agcom.it/l_naz/cod_comunicaz_dl259_03.htm). [10] Secondo la definizione di cui alla lett. p) del Regolamento, per opera digitale si intende “un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica”. [11] Sul punto A. GAMBINO, intervento nel seminario di studi “Il Regolamento Agcom sulla tutela del diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica”, Roma, 18 febbraio 2014. [12] Secondo la definizione di cui agli artt. 14 “Responsabilità nell’attività di semplice trasporto – Mere conduit” e 16 “Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni – Hosting” del Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003. [13] “Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali” (Capo II, artt. 3 e 4), dedicata alle misure per favorire l’offerta legale e la promozione effettiva dell’accesso ai contenuti digitali. [14] Con comunicazione del 26 febbraio 2014, l’Autorità ha invitato le associazioni rappresentative dei consumatori, autori, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media e prestatori di servizi della società dell’informazione a manifestare il proprio interesse alla partecipazione al Comitato. [15] Tale obiettivo nasce da una proposta di Google che ha avviato accordi con i principali processori di pagamento (Visa, Mastercard e PayPal per i micro pagamenti) al fine di bloccare i flussi di denaro dei siti che negoziano materiale piratato ed impedire una loro monetizzazione senza remunerare i creatori dei contenuti. www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/9875339/Google-looks-to-cut-funds-to-illegal-sites.html. [16] Contenente le misure a tutela del diritto d’autore, articolata a sua volta in “Procedure a tutela del diritto d’autore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” (Capo III, artt. 5 – 9) e “Disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore sui servizi di media” (Capo IV, artt. 10 – 14). [17] L’Autorità ha inaugurato il sito www.ddaonline.it in cui è possibile consultare tutta la normativa e la documentazione di interesse nonché scaricare tutta la modulistica necessaria all’invio delle istanze. [18] Tale scelta di escludere qualsiasi intervento autonomo da parte dell’Autorità, ha suscitato alcune perplessità in alcuni Autori in quanto l’azione dell’Autorità non è finalizzata alla tutela degli interessi dei privati ma alla promozione ed alla salvaguardia della creatività, come fattore di promozione della cultura. Si veda, ad esempio, S. PREVITI, Il nuovo regolamento AGCOM per la tutela del diritto d’autore. Tutela del diritto d’autore, arriva il nuovo regolamento AGCOM (www.leggioggi.it/2013/12/27/il-nuovo-regolamento-agcom-per-la-tutela-del-diritto-dautore). [19] Qualora l’istanza non sia stata trasmessa utilizzando l’apposito modello o per difetto di informazioni essenziali (artt. 6, IV comma, let. a) e 11, V comma, let. a) del Regolamento). [20] Qualora l’istanza non sia riconducibile all’ambito di applicazione del Regolamento (artt. 6, IV comma, let. c) e 11, V comma, let. c) del Regolamento). [21] Qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria (artt. 6, IV comma, let. b) e 11, V comma, let. b) del Regolamento). [22] Laddove, invece, ricorra un’ipotesi di violazione di carattere massivo, l’art. 9, relativo al solo procedimento relativo alle violazioni sulle reti di comunicazione elettronica, dispone un termine abbreviato di 12 giorni. La previsione suscita alcune perplessità in ragione della mancata puntuale definizione di “violazione di carattere massivo”. [23] Legge n. 249 del 31 luglio 1997 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”. [24] Così come disposto dagli artt. 6 e 11 del Regolamento, sin dal deposito dell’istanza, il procedimento non può “essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria”. [25] Sul punto si leggano le osservazioni di L. ATTOLICO, disponibili all’indirizzo www.01net.it/diritto-d-autore-tutte-le-perplessita-sul-regolamento-agcom/0,1254,0_ART_157882,00.html [26] Sul punto si vedano i parr. 156, 157, 169-171 della Delibera n. 680/13/CONS. [27] Sul punto si veda A. PIROZZOLI, L’iniziativa dell’AGCOM sul diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica in Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2011, 2. (www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pirozzoli_0.pdf). In generale v., tra gli altri, FOA’, I regolamenti delle Autorità amministrative indipendenti, Torino, 2002, passim; NICODEMO, Le Autorità indipendenti dopo la riforma del titolo V, in Quad. cost., 2002, 607 ss. [28] Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2521 del 2 maggio 2012 in Foro amm. CDS 2012, 5, 1284. [29] Su questi aspetti v., per tutti, M. CUNIBERTI, Autorità indipendenti e libertà costituzionali, Giuffrè, 2007, 504 ss. [30] Sul punto si veda G. COZZOLINO, La tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica: brevi note sullo schema di regolamento di cui alla delibera n. 398/11/CONS dell’Agcom in Rivista Amministrazione In Cammino, a cura di G. DI GASPARE, consultabile all’indirizzo www.amministrazioneincammino.luiss.it ed il relativo commento a Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2987 del 29 maggio 2002 in Cons. Stato, 2002, I, 1229 e in Giornale Dir. Amm., 2002, 8, 881. [31] Sul punto si veda A. PIROZZOLI, op.cit.; G. COZZOLINO, op.cit. ; L. NIVARRA, Itinerari del diritto d’autore, Giuffrè, 2001, pagg. 17 e ss.; F. BRUNO e G. NAVA, Il nuovo ordinamento delle comunicazioni. Radiotelevisione, comunicazioni elettroniche, editoria, Giuffrè, 2006, 215 ss.; M. FRATINI, Le sanzioni delle autorità amministrative indipendenti, Giuffrè, 2011, 896 ss. [32] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno in G.U.C.E. L178 , 17/07/2000, P. 0001 – 0016. [33] Così come introdotto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (cd. decreto Romani) con cui è stata recepita la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/65/CE che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive in G.U.U.E. L 332, 18/12/2007, p. 27–45. [34] A. DI AMATO, ‎ N. GAVIANO e ‎ M. MENSI, MC Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, CCE, 2010, 14 ss.; F. PIZZETTI, I diritti nella «rete» della rete. Il caso del diritto di autore, Giappichelli, 2011, 130 ss. [35] Sul punto si veda L. DAFFARRA, Diritto d’autore: la consultazione pubblica dell’Agcom relativa alle competenze dell’Authority (www.key4biz.it/News/2011/01/18/Policy/agcom_diritto_d_autore_comunicazioni_elettroniche_proprieta_intellettuale_editoria_radiodiffusione_200803.html). [36] Fonte: www.repubblica.it/tecnologia/2014/04/11/news/pirateria_sky_fa_ricorso_contro_regole_agcom_anticostituzionali-83361929/. [37] Fonte: www.key4biz.it/News/2014/05/16/Policy/Regolamento_Agcom_ddaonline_diritto_d_autore_GdF_paolo_occhipinti_224957.html. [38] Fonte: www.ddaonline.it/interventi.html [39] Sul meccanismo, consueto nell’ordinamento di common law, B. YANDLE, A. DORCHAK e P.MORRISS, Regulation by litigation. Regulation & Governance, Wily online Library, 2011, 241 ss.; G. DELLA CANANEA, La definizione delle controversie nelle comunicazioni elettroniche: dall’Autorità ai comitati regionali, in Le istituzioni del federalismo, 2006, 833 ss. 19 giugno 2014

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