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Siti di quotidiani con video, l’avvocato generale CGUE: “Non sono servizi audiovisivi ai sensi del diritto dell’Unione”

Video Www.tt.com

Il sito web di un quotidiano contenente materiale video non è un servizio audiovisivo ai sensi del diritto dell’Unione, ed eventuali difficoltà derivanti dalla necessità delle autorità nazionali di regolamentazione di valutare il carattere dei servizi esistenti sul mercato non possono giustificare l’estensione del campo di applicazione della direttiva fino a comprendere tutti gli attuali contenuti audiovisivi su Internet. È questa l’opinione dell’avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea Maciej Szpunar. La direttiva 2010/13 relativa al coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi prevede, in particolare, che un servizio di media audiovisivo è un servizio che si trova sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche; in altri termini una trasmissione televisiva o un servizio non lineare (on-demand). Video www.tt.comIl caso origina nel 2012 in quanto l’autorità di regolamentazione austriaca (Kommunikationsbehörde) sosteneva che la sezione video del sito Tiroler Tageszeitung Online, che ospita contenuti provenienti da varie fonti (il proprio materiale e materiale prodotto dalla televisione locale o fornito dagli utenti del sito web, ecc) fosse appunto da considerarsi come un servizio di media audiovisivo a richiesta soggetto a un obbligo di segnalazione. La società che gestisce il quotidiano online ha così presentato un ricorso giunto fino alla Corte di Giustizia. Szpunar osserva che il legislatore dell’Unione ha espressamente sottolineato, nel preambolo della direttiva, che essa non intendeva includere i “portali” di informazione presenti online. Dunque, in primo luogo, l’emergere di siti Internet multimediali contenenti materiale audio e audiovisivo oltre a contenuti testuali e fotografie non deve essere considerato come il risultato dello sviluppo tecnologico della televisione tradizionale, bensì come un nuovo fenomeno che dipende principalmente dall’aumento della larghezza di banda delle reti di telecomunicazione. Inoltre, uno spazio online come quello del Tiroler Tageszeitung sarebbe la forma attuale di ciò che il legislatore, quando lavorò alla direttiva, definì come la “versione elettronica di giornali o riviste”. Ciò non significa, tuttavia, che i contenuti immessi su Internet, compresi i contenuti audiovisivi, non possano o non debbano essere soggetti a regolamentazioni e disposizioni di legge, comprese le disposizioni del diritto dell’Unione europea, su questioni quali la tutela dei minori e l’ordine pubblico, la pubblicità, o le norme relative alla trasmissione di eventi importanti, ma queste stesse disposizioni, chiosa in conclusione Szpunar, devono essere adattate alle caratteristiche specifiche di Internet, in particolare alla sua natura multimediale. 3 luglio 2015

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