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Internet mobile: la direttiva “servizio universale” non stabilisce un obbligo tariffario di natura sociale per le comunicazioni e gli abbonamenti

Corte Di Giustizia Unione Europea CGUE 2

Corte di Giustizia Unione Europea CGUE 2La direttiva “servizio universale” [*] non stabilisce un obbligo tariffario di natura sociale per le comunicazioni e gli abbonamenti Internet mobili; per contro, devono essere offerte tariffe sociali a determinate categorie di consumatori per gli abbonamenti di telefonia e di Internet a postazione fissa. A pronunciarsi in tal senso è la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il caso ha origine nel 2013, quando Base Company e Mobistar, due operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica in Belgio, hanno proposto dinanzi alla Corte costituzionale del loro Paese un ricorso con la richiesta di annullamento del meccanismo di finanziamento previsto nella legge che traspone la direttiva in questione. Questo meccanismo impone un contributo agli operatori il cui fatturato raggiunga o superi determinate soglie, in modo da finanziare il costo netto della fornitura di condizioni tariffarie particolari ad alcune categorie di beneficiari. Le due compagnie ritenevano che l’obbligo di contribuire al finanziamento del costo netto che deriva dalla fornitura dei servizi mobili di comunicazione e di abbonamento Internet fosse contrario al diritto dell’Unione. La Corte costituzionale aveva così deciso di sottoporre delle questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Essa chiedeva sostanzialmente se le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti nella direttiva si applicassero ai servizi di comunicazione mobile e di abbonamento Internet. Nella sentenza dell’11 giugno, la Corte dichiara anzitutto che la direttiva stabilisce espressamente l’obbligo, a carico degli Stati membri, di garantire la connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica, sottolineando che l’espressione in postazione fissa è opposta rispetto al termine mobile. Pertanto, la Corte considera che i servizi di comunicazione mobile sono, per definizione, esclusi dall’insieme minimo dei servizi universali definito dalla direttiva, poiché la loro fornitura non presuppone un accesso e una connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica. Allo stesso modo, i servizi di abbonamento Internet mobile non rientrano in questo insieme minimo. Per contro, i servizi di abbonamento Internet sono inclusi in tale insieme nel caso in cui la loro fornitura presupponga una connessione a Internet in postazione fissa. La Corte ricorda che gli Stati membri sono liberi di considerare i servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso servizi di comunicazione mobile, come “servizi obbligatori supplementari”. In tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un meccanismo di finanziamento di tali servizi che preveda la partecipazione di specifiche imprese. [*] La direttiva “servizio universale” (direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, GU L 108, pag. 51, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, GU L 337, pag. 11) definisce l’insieme minimo di servizi che deve essere accessibile a tutti gli utenti finali. Essa consente agli Stati membri di richiedere alle imprese designate di proporre ai consumatori opzioni o formule tariffarie speciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso ai servizi considerati. Gli Stati membri possono ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. 12 giugno 2014

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