Elisabetta Giovanna Rosafio è professore ordinario di Diritto della navigazione e Diritto aerospaziale presso la…
Privacy e diritto all’oblio, il gestore di un motore di ricerca online è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web di terzi. Montuori (Garante Privacy): “Consonanza con direzione intrapresa dall’Autorità
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l’elenco di risultati mostri un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dall’elenco di risultati. La Corte constata che occorre tuttavia ricercare un giusto equilibrio tra il legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a un’informazione e i diritti fondamentali della persona interessata, e segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali Chi gestisce un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. È quanto si legge in una sentenza della Corte di Giustizia Europea, la quale stabilisce che, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l’elenco di risultati mostri un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dall’elenco di risultati. La Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) mira a proteggere le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche (segnatamente il diritto alla vita privata) in occasione del trattamento dei dati personali, eliminando al tempo stesso gli ostacoli alla libera circolazione di tali dati. Nel 2010 il sig. Mario Costeja González, cittadino spagnolo, ha presentato all’Agencia Española de Protección de Datos (Agenzia spagnola di protezione dei dati, AEPD) un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL (editore di un quotidiano largamente diffuso in Spagna, specialmente nella regione della Catalogna), nonché contro Google Spain e Google Inc. Il sig. Costeja González faceva valere che, allorché il proprio nome veniva introdotto nel motore di ricerca del gruppo Google (Google Search), l’elenco di risultati mostrava dei link verso due pagine del quotidiano di La Vanguardia, datate gennaio e marzo 1998. Tali pagine annunciavano una vendita all’asta di immobili organizzata a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei confronti del sig. Costeja González. Mediante detto reclamo, il sig. Costeja González chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di sopprimere o modificare le pagine suddette (affinché i suoi dati personali non vi comparissero più) oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati. Dall’altro lato, chiedeva che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di La Vanguardia. Il sig. Costeja González affermava in tale contesto che il pignoramento effettuato nei suoi confronti era stato interamente definito da svariati anni e che la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza. L’AEPD ha respinto il reclamo diretto contro La Vanguardia, ritenendo che l’editore avesse legittimamente pubblicato le informazioni in questione. Per contro, il reclamo è stato accolto nei confronti di Google Spain e Google Inc. L’AEPD ha chiesto a queste due società di adottare le misure necessarie per rimuovere i dati dai loro indici e per rendere impossibile in futuro l’accesso ai dati stessi. Google Spain e Google Inc. hanno proposto due ricorsi dinanzi all’Audiencia Nacional (Spagna), chiedendo l’annullamento della decisione dell’AEPD. È in tale contesto che il giudice spagnolo ha sottoposto una serie di questioni alla Corte di giustizia.
Nella sua sentenza odierna, la Corte constata anzitutto che, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca «raccoglie» dati ai sensi della direttiva. La Corte giudica inoltre che il gestore «estrae», «registra» e «organizza» tali dati nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, prima di «conservarli» nei suoi server e, eventualmente, di «comunicarli» e di «metterli a disposizione» dei propri utenti sotto forma di elenchi di risultati. Tali operazioni, contemplate in maniera esplicita e incondizionata dalla direttiva, devono essere qualificate come «trattamento», indipendentemente dal fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni diverse dai dati personali.
La Corte ricorda inoltre che le operazioni contemplate dalla direttiva devono essere considerate come un trattamento anche nell’ipotesi in cui riguardino esclusivamente informazioni già pubblicate tali e quali nei media. Una deroga generale all’applicazione della direttiva in un’ipotesi siffatta avrebbe come effetto di svuotare in larga parte quest’ultima del suo significato. La Corte reputa inoltre che il gestore del motore di ricerca sia il responsabile di tale trattamento, ai sensi della direttiva, dato che è lui a determinarne le finalità e gli strumenti del trattamento stesso. La Corte rileva in proposito che, nella misura in cui l’attività di un motore di ricerca si aggiunge a quella degli editori di siti web e può incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca deve garantire, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva. Soltanto in tal modo le garanzie previste dalla direttiva potranno sviluppare pienamente i loro effetti e potrà essere effettivamente realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate. Quanto all’ambito di applicazione territoriale della direttiva, la Corte osserva che Google Spain costituisce una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e, pertanto, uno stabilimento ai sensi della direttiva. La Corte respinge l’argomento secondo cui il trattamento di dati personali da parte di Google Search non viene effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento in Spagna. La Corte considera al riguardo che, quando dati siffatti vengono trattati per le esigenze di un motore di ricerca gestito da un’impresa che, sebbene situata in uno Stato terzo, dispone di uno stabilimento in uno Stato membro, il trattamento viene effettuato “nel contesto delle attività” di tale stabilimento, ai sensi della direttiva, qualora quest’ultimo sia destinato ad assicurare, nello Stato membro in questione, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti sul motore di ricerca al fine di rendere redditizio il servizio offerto da quest’ultimo. Per quanto riguarda poi l’estensione della responsabilità del gestore del motore di ricerca, la Corte constata che quest’ultimo è obbligato, in presenza di determinate condizioni, a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona. Tale obbligo può esistere anche nell’ipotesi in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle suddette pagine web, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita. La Corte sottolinea in tale contesto che un trattamento di dati personali effettuato da un gestore siffatto consente a qualsiasi utente di Internet, allorché effettua una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona su Internet. La Corte rileva inoltre che tali informazioni toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della vita privata e che, in assenza del motore di ricerca, esse non avrebbero potuto, o soltanto difficilmente avrebbero potuto, essere connesse tra loro. Gli utenti di Internet possono così stabilire un profilo più o meno dettagliato delle persone ricercate. Inoltre, l’effetto dell’ingerenza nei diritti della persona, a detta della Corte, risulterebbe moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute negli elenchi di risultati carattere ubiquitario. Tenuto conto della sua potenziale gravità, una simile ingerenza non può, secondo la Corte, essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore del motore di ricerca nel trattamento dei dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall’elenco di risultati potrebbe, a seconda dell’informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati a avere accesso a quest’ultima, la Corte constata che occorre ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona interessata, e segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. La Corte rileva in proposito che, se indubbiamente i diritti della persona interessata prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblico a ricevere tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica. L’oblio Infine, interrogata sulla questione se la direttiva consenta alla persona interessata di chiedere che dei link verso pagine web siano cancellati da tale elenco di risultati per il fatto che detta persona desideri che le informazioni ivi figuranti relative alla sua persona siano oggetto di oblio dopo un certo tempo, la Corte rileva che, qualora si constati, in seguito a una richiesta della persona interessata, che l’inclusione di tali link nell’elenco è, allo stato attuale, incompatibile con la direttiva, le informazioni e i link figuranti in tale elenco devono essere cancellati. La Corte osserva al riguardo che anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta nel caso in cui, tenuto conto dell’insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, tali dati risultino inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo trascorso. La Corte aggiunge che, nel valutare una domanda di questo tipo proposta dalla persona interessata contro il trattamento realizzato dal gestore di un motore di ricerca, occorre verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che le informazioni in questione riguardanti la sua persona non vengano più, allo stato attuale, collegate al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. Qualora si verifichi un’ipotesi siffatta, i link verso pagine web contenenti tali informazioni devono essere cancellati da tale elenco di risultati, a meno che sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, giustificanti un interesse preminente del pubblico ad avere accesso, nell’ambito di una ricerca siffatta, a dette informazioni. La Corte precisa che la persona interessata può rivolgere domande siffatte direttamente al gestore del motore di ricerca, che deve in tal caso procedere al debito esame della loro fondatezza. Qualora il responsabile del trattamento non dia seguito a tali domande, la persona interessata può adire l’autorità di controllo o l’autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ordinino a detto responsabile l’adozione di misure precise conseguenti. Il Garante italiano Traspare una certa soddisfazione dalle parole di Luigi Montuori, Capo Dipartimento comunicazioni elettroniche del Garante Privacy italiano: “Aspetto di leggere più nel dettaglio la sentenza, soprattutto per ciò che attiene le competenze territoriali delle varie autorità nazionali. Tuttavia, non si può non constatare la consonanza con la direzione intrapresa dal Garante italiano negli ultimi anni, con un procedimento aperto nei confronti direttamente di Google Inc. e all’interno di un fronte coordinato con altri Paesi europei. Mi preme sottolineare – conclude Montuori – l’importante ruolo svolto nel procedimento dal Governo italiano, che si è costituito nel giudizio, anche sulla scorta dei contributi inviati a tal fine dal Garante”. Google Di tutt’altro avviso la posizione ufficiale di Google: “Si tratta di una decisione deludente per i motori di ricerca e per gli editori online in generale. Siamo molto sorpresi che differisca così drasticamente dall’opinione espressa dall’Advocate General della Corte di Giustizia Europea e da tutti gli avvertimenti e le conseguenze che lui aveva evidenziato. Adesso abbiamo bisogno di tempo per analizzarne le implicazioni”. LEGGI “Uno, nessuno e centomila: tra reputazione online e diritto all’oblio. Montuori (Garante Privacy): ‘Importante capire il diritto alla contestualizzazione dell’informazione’” 13 maggio 2014