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Cos’è un brevetto? Un breve vademecum sul tema

Ascolta L'intervento Dell'Avv. Elena Maggio A Radio1

A valle dell’intervento di venerdì 15 novembre dell’Avv. Elena Maggio alla trasmissione radiofonica di Radio1 Rai “Citofonare Cuccarini”, pubblichiamo una breve guida pratica a sua cura con le risposte alle domande più frequenti in tema di brevetti  1. COS’È UN BREVETTO E PERCHÉ È UTILE BREVETTARE? Il brevetto è un titolo giuridico, equivalente ad un titolo di proprietà, che conferisce a colui che lo richiede – la maggior parte delle volte si tratta dello stesso inventore – un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione, il c.d. diritto di esclusiva, seppur tale monopolio sia limitato temporalmente e territorialmente. È utile brevettare un’invenzione poiché il brevetto tutela l’invenzione ed i diritti di sfruttamento dell’invenzione riconosciuti a chi ottiene il brevetto da eventuali abusi da parte di terzi. Con la registrazione del brevetto, infatti, colui che ne è titolare acquisisce il diritto di vietare a terzi, la produzione, l’applicazione, l’uso e la messa in commercio del prodotto o del procedimento oggetto di brevetto. A seguito della concessione del brevetto l’utilizzo e la diffusione dell’invenzione sarà condizionata al consenso del titolare del brevetto. 2. COSA SI PUO’ BREVETTARE E QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER DEPOSITARE UN BREVETTO?

Ascolta l'intervento dell'Avv. Elena Maggio a Radio1
Ascolta l’intervento dell’Avv. Elena Maggio a Radio1
Sono brevettabili le invenzioni relative a nuovi prodotti o procedimenti di qualsiasi settore della tecnica, mentre non possono essere brevettate, le idee, le intuizioni, le scoperte prive di concreta attuazione. Ben può essere brevettata l’eventuale applicazione all’industria di una scoperta scientifica. Vi sono poi fattispecie che la legge esclude espressamente dalla brevettabilità come i procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici. Affinché la domanda di registrazione del brevetto sia accolta l’invenzione deve essere nuova, deve cioè trattarsi di un trovato non conosciuto allo stato della tecnica e non risolversi in una mera evoluzione di trovati già conosciuti; deve essere il frutto di un’attività inventiva, ossia deve essere un nuovo modo di risolvere un problema tecnico che non era desumibile dal complesso delle conoscenze cui l’inventore poteva attingere; deve poter avere applicazione industriale ed essere lecita. È infatti vietata la brevettabilità di invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute etc.. 3. IL BREVETTO HA UNA DURATA? QUALE? Il brevetto (italiano ed europeo) ha una durata di 20 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel corso di tale periodo il titolare del brevetto potrà far valere, nei confronti dei terzi, il diritto di esclusiva conseguente alla concessione del brevetto. La legge riconosce, dinanzi a brevetti relativi a particolari invenzioni per l’industria, la possibilità di prolungare la vita del brevetto. La durata del brevetto potrebbe, inoltre, essere condizionata dall’accoglimento di eventuali richieste di invalidità o di revoca formulate ed accolte successivamente alla concessione del brevetto. Inoltre, a tutela del progresso tecnologico, il legislatore ha previsto la decadenza del brevetto in caso di mancato sfruttamento dell’invenzione nel tempo o di mancato pagamento dei diritti di mantenimento da parte del titolare. 4. LA CONCESSIONE DEL BREVETTO TUTELA I DIRITTI DEL TITOLARE IN TUTTO IL MONDO? No. L’efficacia del brevetto ha limiti sia temporali che territoriali. Il brevetto nazionale, ad esempio, ha un’efficacia territoriale limitata allo Stato in cui la domanda viene depositata e di seguito accolta. L’inventore o chi ha intenzione di tutelare l’invenzione a mezzo del brevetto ha tuttavia la possibilità di ampliarne l’efficacia territoriale richiedendo la concessione del c.d. brevetto europeo che avrà efficacia in tutti gli stati aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo o del brevetto internazionale che avrà efficacia in tutti gli stati che hanno aderito al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti. Nel contesto globalizzato in cui viviamo è importante che l’invenzione economicamente significativa sia protetta a livello internazionale. 5. DOVE DEVE ESSERE DEPOSITATA LA DOMANDA DI BREVETTO? La domanda per la concessione del brevetto nazionale in Italia deve essere redatta su un apposito modulo, reperibile sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e depositata presso il medesimo ufficio o presso una qualsiasi Camera di Commercio. La presentazione della domanda di brevetto europeo, sempre redatta su un apposito modulo, va invece effettuata presso una delle sedi dell’Ufficio Brevetti Europeo o presso l’Ufficio Brevetti nazionale di uno degli stati aderenti, per l’Italia l’Ufficio Italiano Brevetti Marchi. La presentazione della domanda del brevetto internazionale va effettuata, invece, presso la sede dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale oppure presso l’Ufficio Brevetti Europeo o presso l’Ufficio Brevetti di uno stato che ha aderito al Trattato. Quindi, anche il deposito della domanda di brevetto internazionale può avvenire ancora una volta presso l’Ufficio Italiano Brevetti Marchi. 6. QUALE E’ IL CONTENUTO DELLA DOMANDA DI BREVETTO? È NECESSARIO COSTRUIRE UN PROTOTIPO PER VERIFICARE SE L’INVENZIONE CHE SI INTENDE BREVETTARE FUNZIONA? La domanda dovrà essere molto dettagliata, riportare i dati anagrafici dell’inventore e del richiedente il brevetto, il titolo dell’invenzione, una relazione tecnica minuziosa che descriva l’invenzione sia in ordine alla realizzazione che dal punto di vista del funzionamento. Occorre mettere in risalto lo scopo dell’invenzione ovvero il problema tecnico che l’invenzione si prefigge di risolvere. La relazione è spesso accompagnata da disegni tecnici che devono illustrare tutti i passaggi della realizzazione, le parti dell’oggetto o del procedimento che lo caratterizzano e distinguono da prodotti o procedimenti similari, ma non è necessario dare prova del funzionamento dell’invenzione con il deposito di un prototipo. A seguito della presentazione della domanda l’ufficio competente a riceverla effettua un esame di sussistenza, nell’invenzione rappresentata nella domanda, dei requisiti necessari e decide se concedere o meno il brevetto. 7. A QUALI COSTI VA INCONTRO CHI INTENDE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO? È complesso fornire un’indicazione di massima sui costi poiché il costo del brevetto dipende da differenti fattori: in primo luogo dal tipo di invenzione e dal tipo di brevetto. Ad esempio, il brevetto nazionale ha un costo notevolmente inferiore a quello europeo ed a quello internazionale ma anche le tutele che offre al titolare si rivelano notevolmente inferiori. Il costo può poi variare anche in relazione alla modalità di presentazione della domanda di brevetto.  In caso di brevetto nazionale italiano, in primo luogo l’inventore andrà incontro al costo dei diritti di deposito della domanda che vanno all’incirca dai 50 euro se la domanda è presentata in formato elettronico ai 600 euro se presentata in formato cartaceo. Ai costi indicati potranno aggiungersi spese per eventuali rivendicazioni di precedenti depositi di un’analoga domanda di brevetto eseguita all’estero e per attività di ricerca ove necessaria. Colui che richiede ed ottiene il brevetto dovrà inoltre pagare le tasse annuali per il mantenimento in vita del titolo, pena la decadenza del medesimo. 8. IN CHE MODO IL TITOLARE DEL BREVETTO PUO’ TUTELARE I PROPRI DIRITTI? La legge prescrive diversi strumenti a tutela dei diritti derivanti dal brevetto tra i quali, ad esempio, l’instaurazione di un’azione di contraffazione dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente; o ancora, la richiesta al giudice di provvedimenti cautelari quali il sequestro di prodotti contraffatti o l’inibitoria alla prosecuzione di attività di fabbricazione e messa in commercio non autorizzata del prodotto oggetto di brevetto. 9. CHE DIFFERENZA C’È TRA INVENZIONE E MODELLO DI UTILITÀ? Il brevetto può essere richiesto per invenzione industriale e per modello di utilità. Il modello di utilità non è altro che un ritrovato che fornisce particolari comodità di applicazione a prodotti o procedimenti già in uso. La distinzione tra invenzione e modello di utilità non è sempre agevole. Volendo semplificare, nel caso in cui si realizzi un prodotto o un procedimento nuovo si avrà invenzione mentre se si migliora, in modo innovativo, un prodotto o un procedimento già esistente si ha un modello di utilità. Un esempio di modello di utilità è costituito dalle impugnature ergonomiche nel tempo applicate a prodotti già in uso da tempo. Anche i modelli di utilità per ottenere il relativo brevetto devono rispondere ai requisiti di novità, attività inventiva, possibile applicazione industriale e liceità. I costi di registrazione del brevetto per modello di utilità sono notevolmente più bassi. Il brevetto per modello di utilità  ha una durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda. 10. DIVULGARE LE INFORMAZIONI RELATIVE AD UN’INVENZIONE EQUIVALE AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO? No. La commercializzazione, la descrizione, la divulgazione anche per mezzo di  pubblicazioni scientifiche di un nuovo ritrovato, non ancora brevettato, possono fornire prova in ordine alla paternità dell’invenzione ma non assicurano all’inventore l’esclusivo sfruttamento dell’invenzione stessa. Infatti, ove si renda nota a terzi un’invenzione non ancora oggetto di brevetto o per la quale non è stata ancora depositata la domanda di registrazione del brevetto, chiunque potrà sfruttare l’invenzione nonché richiedere la registrazione del brevetto a suo favore. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed all’Ufficio Europeo dei Brevetti. Immagine in home: corriereuniv.it 18 novembre 2013

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