Presso la presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
20 settembre 2016
Sì dell’Aula della Camera alle norme per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il testo, approvato a Montecitorio con 242 sì, 73 no e 48 astenuti, passa al Senato. Tutta l’opposizione si è astenuta tranne il M5S, che ha votato contro.
Attesa da oltre un anno, la seconda lettura riconsegna il testo per il terzo passaggio al Senato, dove nel maggio 2015 era stato approvato all’unanimità, una normativa profondamente modificata, che ha cambiato l’impostazione del provvedimento, nato, come ha ricordato la relatrice a palazzo Madama, la senatrice novarese Elena Ferrara (Pd), per tutelare i minorenni.
Nel primo articolo si definisce legislativamente l’identikit del bullo e la relativa estensione in cyberbullismo, che prevede un atteggiamento aggressivo o la molestia ripetuta a danno di una vittima, in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla, attraverso vessazioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il bullismo telematico.
Chi subisce atti di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della privacy che interviene entro le successive 48 ore.
L’oscuramento può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
In presenza di reati non procedibili d’ufficio (a condizione che non vi sia querela) il bullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Qualora l’ammonimento cada nel vuoto, la pena viene aumentata. Se l’ammonito è minorenne, il questore lo convocherà insieme a un genitore.
Giro di vite sullo stalking: viene rafforzata l’attuale aggravante per gli atti persecutori online, specificandone in modo più definito i contorni. In sostanza lo stalker sarà punito con la reclusione da uno a sei anni ed una pena analoga sarà comminata se il reato è commesso con uno scambio di identità, divulgazione dei dati sensibili, diffusione di registrazioni ottenute con violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc.
Presso la presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
20 settembre 2016