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Corte di Giustistia: il prestito di un e-book può essere equiparato a quello di un libro tradizionale

Nei Paesi Bassi, il prestito di libri elettronici da parte di biblioteche pubbliche non rientra nel regime del prestito pubblico applicabile ai libri tradizionali.

Le biblioteche pubbliche,infatti, mettono i libri elettronici a disposizione del pubblico su Internet, sulla base di accordi di licenza con i titolari dei diritti.

La Vereniging Openbare Bibliotheken, un’associazione che riunisce tutte le biblioteche pubbliche nei Paesi Bassi («VOB»), ritiene, invece, che il regime per i libri tradizionali dovrebbe applicarsi anche al prestito digitale.

In tale contesto,  ha presentato un ricorso contro la Stichting Leenrecht, una fondazione incaricata della riscossione della remunerazione dovuta agli autori, al fine di ottenere una sentenza dichiarativa in tal senso.

Il ricorso della VOB riguarda i prestiti organizzati secondo il modello «one copy, one user», ossia il prestito della copia di un libro in formato digitale realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da tale utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

Il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), investito della controversia, ha ritenuto che la risposta alle domande della VOB dipenda dall’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione ed ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali.

Infatti, una direttiva dell’Unione del 2006, che riguarda in particolare il diritto di noleggio e di prestito dei libri, prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o proibire tali noleggi e prestiti appartiene all’autore dell’opera.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare a tale diritto esclusivo per i prestiti da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano un’equa remunerazione.

Si pone dunque la questione se tale deroga si applichi anche ai prestiti di libri elettronici organizzati secondo il modello «one copy, one user».

Nella sua sentenza (C-174/15 del 10 novembre 2016), la Corte rileva, innanzitutto, che non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva. Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia che il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici.

Inoltre, escludere completamente dall’ambito di applicazione della direttiva il prestito effettuato in formato digitale sarebbe contrario al principio generale che impone un alto livello di protezione in favore degli autori.

In secondo luogo, la Corte ha verificato se il prestito pubblico della copia di un libro in formato digitale, secondo il modello «one copy, one user», possa ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

La Corte europea ha riconosciuto l’applicabilità dell’eccezione di prestito pubblico prevista all’articolo 6 della Direttiva 2006/155 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, che prevede comunque un’equa remunerazione degli autori. Per via di questa decisione, le biblioteche pubbliche europee potranno dunque prestare libri anche in formato digitale rispettando le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia ha equiparato quindi il prestito digitale a quello cartaceo, sostenendo che nella nozione di “prestito”, ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, secondo il modello, sopra descritto, del «one copy, one user». La Corte dichiara, pertanto, che la nozione di «prestito» ai sensi della direttiva comprende anche un prestito di tal genere.

La Corte precisa inoltre che gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari, che possono innalzare il livello di tutela dei diritti degli autori oltre quanto esplicitamente previsto dalla direttiva. Nel caso di specie, la legislazione olandese richiede che la copia del libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione o con il suo consenso.

Secondo la Corte di Giustizia, tale condizione supplementare deve essere considerata compatibile con la direttiva. Per quanto riguarda il caso in cui la copia di un libro in formato elettronico sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale, la Corte rammenta che uno degli obiettivi della direttiva è costituito dalla lotta alla pirateria e rileva che l’ammissione del prestito di una copia siffatta può comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore.

L’eccezione di prestito pubblico non si applica di conseguenza alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

23 novembre 2016

 

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