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Contributo di solidarietà sugli extraprofitti energetici: per l’avvocato generale Rantos è conforme al diritto UE

Il contributo di solidarietà temporaneo sugli utili straordinari delle imprese del settore energetico, introdotto dall’Unione europea nel 2022 per fronteggiare gli effetti della crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, è conforme al diritto dell’Unione. È questa la conclusione dell’avvocato generale della Corte di giustizia UE, Athanasios Rantos, presentata il 22 ottobre 2026 nelle cause riunite relative ai procedimenti Varo Energy Belgium e a. (C-358/24), Vermilion Energy Ireland e a. (C-533/24) e Acea Produzione e a. (C-153/25).

Il contributo era stato istituito dal Consiglio dell’Unione europea per colpire gli utili imponibili realizzati nel 2022 e nel 2023 dalle imprese operanti nei settori del petrolio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, nella misura in cui superassero del 20% la media degli utili imponibili dei quattro esercizi precedenti. Le risorse raccolte erano destinate a mitigare le conseguenze della crisi energetica per famiglie, imprese ed economia. Il regolamento europeo consentiva inoltre agli Stati membri di adottare misure nazionali equivalenti, purché garantissero un livello comparabile di entrate.

Le questioni sottoposte alla Corte di giustizia riguardano la validità del regolamento e i limiti entro cui gli Stati membri possono definire le misure nazionali attuative. In particolare, la Corte costituzionale italiana ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di estendere il contributo a operatori non espressamente contemplati dalla normativa europea, tra cui imprese attive nella commercializzazione e distribuzione di energia. I giudici belgi e irlandesi hanno sollevato ulteriori dubbi relativi alla base giuridica della misura, alla proporzionalità, alla certezza del diritto, all’irretroattività, alla tutela della proprietà e alla libertà d’impresa, oltre che alla disciplina degli aiuti di Stato e al divieto di dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale ritiene che l’articolo 122, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituisca una base giuridica valida per l’adozione del regolamento. La misura, secondo Rantos, risponde alle esigenze di una crisi economica urgente attraverso un intervento temporaneo, proporzionato e coordinato tra gli Stati membri, in linea con il principio di solidarietà. Non trattandosi di una misura di armonizzazione fiscale, non sarebbe necessaria l’unanimità del Consiglio prevista per altri interventi in materia tributaria.

Un ulteriore profilo riguarda il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati nella definizione delle misure nazionali equivalenti. Secondo l’avvocato generale, gli Stati non sono in linea di principio liberi di modificare le categorie di soggetti passivi individuate dalla normativa europea. Possono tuttavia estendere il contributo ad altre entità che abbiano beneficiato di profitti energetici straordinari, tenendo conto delle specificità dei rispettivi mercati, purché l’onere complessivo e gli obiettivi delle misure nazionali rimangano equivalenti a quelli previsti dal regolamento. La circostanza che alcune imprese siano già state assoggettate a un meccanismo di tetto sui ricavi non esclude, di per sé, l’applicazione del contributo.

Rantos esclude inoltre che la natura eccezionale e temporanea della misura comporti una violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e irretroattività. Il contributo, introdotto nell’ambito della crisi energetica e limitato agli utili straordinari, non modificherebbe in modo permanente il regime fiscale delle imprese interessate. Le restrizioni al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa sarebbero giustificate dalla base normativa, dagli obiettivi di interesse generale e dal rispetto del principio di proporzionalità.

Le conclusioni affrontano anche i dubbi relativi al divieto di dazi doganali e tasse di effetto equivalente. Secondo l’avvocato generale, tale divieto non trova applicazione al contributo, poiché questo non grava sui prodotti in ragione dell’attraversamento di una frontiera, ma si applica uniformemente ai prodotti di origine nazionale e straniera. Analogamente, eventuali differenziazioni nazionali basate su criteri oggettivi non violerebbero, di per sé, il divieto di imposizioni interne discriminatorie.

Infine, la limitazione del contributo a determinati operatori, individuati sulla base di criteri oggettivi e della loro rilevanza in termini di quote di mercato, non costituirebbe una differenza di trattamento selettiva ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato. La misura sarebbe infatti coerente con la finalità di colpire le imprese che hanno conseguito profitti straordinari nel contesto della crisi energetica.

Le conclusioni dell’avvocato generale non costituiscono una sentenza della Corte, che dovrà pronunciarsi sulle questioni sottoposte dai giudici nazionali. Il loro contenuto offre tuttavia un’indicazione sull’interpretazione proposta in merito alla legittimità del contributo europeo e ai limiti delle misure nazionali adottate per attuarlo.

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