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Dj Fabo, perché con il comunicato della Corte è venuto meno il divieto assoluto di aiuto al suicidio

(via wwww.sole24ore.com) Di Carlo Merzi d’Eril e di Giulio Enea Vigevani Casi speciali talvolta spingono la Corte Costituzionale a percorrere vie non battute. Era accaduto pochi anni fa con la legge elettorale, accade oggi con la norma sull’aiuto al suicidio. Ci si attendeva l’annuncio di una sentenza, ma è apparso uno strano essere, sconosciuto agli studiosi e senza precedenti, almeno in Italia: un comunicato che informava della prossima pubblicazione di una ordinanza di rinvio del processo al prossimo settembre «per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina».

Infatti, per la Corte, «l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti».
La via, certo originale, pare permeata di saggezza. 

La Corte riconosce che l’attuale normativa, che punisce ogni forma di agevolazione al suicidio, non realizza un ragionevole bilanciamento tra i molti interessi e diritti coinvolti, ma preferisce fare un passo di lato, investendo il Parlamento del compito di trovare un corretto equilibrio. 

 

La Corte dà così la prima parola alle Camere, perché raccolgano questa sfida: del resto, in materia non vi sono scelte costituzionalmente obbligate ma una pluralità di opzioni politiche, purché capaci di conciliare i diversi valori in gioco.
Inoltre, soltanto un legislatore può predisporre un impianto normativo complesso che preveda non solo i casi in cui l’agevolazione al suicidio non costituisca reato, ma anche le procedure, le garanzie sulla genuinità della scelta e la gratuità dell’aiuto e molto altro.

Del resto, non mancano esempi recenti di leggi, quale quella sul testamento biologico del 2017, che su temi delicati e controversi hanno saputo trovare soluzioni equilibrate. Né mancano casi, fuori dai confini nazionali, di dialoghi proficui tra corti e assemblee elettive proprio sulla materia dell’aiuto al suicidio. Ad esempio, la Corte suprema canadese, in un caso assai simile a quello di Fabiano Antoniani, nel 2015 ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di assistenza al suicidio, sospendendo gli effetti della decisione per qualche mese; il legislatore è intervenuto prontamente, introducendo una disciplina organica sul fine vita, che ne prevede modalità, condizioni e limiti.

Marco Cappato

 

@marcocappato

 
 

La decisione sul mio processo è una VITTORIA, perché la Corte NON ha solo rimandato: ha anche riconosciuto l’inadeguatezza della legge. Ciò significa che se il Parlamento non farà, o farà male, sarà la Corte a intervenire tra 11 mesi. @ass_coscioni

Passo di lato non significa però passo indietro, abdicazione alla propria funzione. La Corte, infatti, affida al Parlamento il compito di regolare la materia, ma non si fida, scottata da una lunga serie di moniti ignorati dal legislatore. Né vuole abbandonare Marco Cappato al suo destino, con il rischio di una condanna, se la legge non dovesse arrivare o arrivasse troppo tardi.

Ed è per questo che si riserva l’ultima parola, preannunciando un suo intervento forte in caso di inerzia del Parlamento. Una Corte dunque innovativa nel metodo, ma nel merito ancorata ai grandi principi costituzionali, che pongono il giudice costituzionale, riprendendo la bella espressione di Roberto Bin, come “ultima fortezza” del sistema, specie quando sono in gioco i diritti fondamentali della persona.

A questo punto, quali possono essere gli scenari? È difficile immaginare se il Parlamento legifererà o se lascerà ancora una volta al giudice il compito di intervenire in un tema così delicato e politico; se interverrà con una normativa equilibrata, o se, come nel caso della legge sulla procreazione assistita, prevarranno le posizioni ideologiche. Altrettanto complicato, almeno prima di leggere l’ordinanza, è capire che cosa farà la Corte di fronte a un legislatore muto. Potrebbe dichiarare l’illegittimità del reato di aiuto al suicidio o provvedere in modo meno drastico, magari definendo le condizioni che rendono tale comportamento non punibile.

Più facile forse predire l’esito del processo penale a carico di Marco Cappato: le poche parole del comunicato della Corte fanno intravedere un esito fausto, sia nel caso che il legislatore agisca con equilibrio, sia che taccia e parli la Corte. 
Certo è che da ieri, in sostanza, è venuto meno il divieto assoluto di aiuto al suicidio, scolpito nel Codice penale del 1930 in nome del primato dello Stato sulla persona e rimasto in età repubblicana in ragione di una concezione paternalista che considera la vita come un bene da proteggere sempre e comunque, anche nei confronti dello stesso individuo. Un risultato non scontato, che salutiamo con favore.

 
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