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Giustizia predittiva, la Francia dice no alla profilazione dei giudici

(Via Altalex)

Niente profilazione dei giudici in funzione predittiva in Francia. Oltralpe è appena entrata in vigore una corposa riforma della Giustizia ed il Governo non si è lasciato sfuggire un aspetto collegato al nuovo statuto del giudice in epoca digitale. Creando un “vespaio” tra i sostenitori del mondo start up, le società di analytics (Predictice, in primis), gli stessi avvocati.

La legge n. 2019-222 (di programmazione 2018-2022 e di riforma della giustizia) prevede sanzioni penali salate per le società o chiunque, partendo dalle decisioni e sentenze, raccolga, analizzi e riutilizzi “i dati di identità dei magistrati con lo scopo o l’effetto di valutare, analizzare, confrontare o prevedere le loro pratiche effettive o presunte pratiche professionali”. Il divieto vale sia per la giustizia ordinaria sia per quella amministrativa e sorpassarlo potrebbe costare fino a cinque anni di prigione.

Non ci vuole molto a capire quale sia stata l’ispirazione di questa chiusura totale dell’ordinamento francese a sistemi di raccolta in data base di informazioni riguardo gli indirizzi espressi dai magistrati francesi, con l’effetto di bloccare le iniziative commerciali volte a raccogliere in data base le decisioni giudiziarie al fine di creare tool di giustizia predittiva; se non tutte (sarebbe assurdo), senz’altro quelle che avrebbero per effetto la pressione sulla magistratura.

L’articolo 33 della legge n. 2019/222 riguarda la supervisione e armonizzazione delle regole di divulgazione delle decisioni giudiziarie: chiarisce il regime della divulgazione aperta delle informazioni sulle decisioni e quello dell’accesso alle decisioni rese dai tribunali civili – armonizza la questione dell’emissione di copie di decisioni giudiziarie a terzi.

Nei documenti ufficiali del governo francese (Warning: la traduzione è libera) si legge: “Lo sviluppo della diffusione delle decisioni giudiziarie su Internet e l’imminente attuazione delle disposizioni sui dati aperti  delle decisioni giudiziarie della legge n ° 2016-1320 del 7 ottobre 2016 per una Repubblica digitale assicurano che tutti abbiano accesso alle decisioni giudiziarie, garantendo al tempo stesso la sicurezza delle persone e il rispetto delle loro privacy. I sistemi per la diffusione delle decisioni dei tribunali online e l’emissione di copie da parte dei registri devono essere chiariti e messi in coerenza. Poiché la maggior parte delle decisioni giudiziarie sono ora destinate alla diffusione online, è necessario porre fine a domande di massa per l’emissione di decisioni giudiziarie e per consentire ai registri di rifiutare le domande di decisioni da parte di terzi. La legge perciò prevede che, nell’ambito della divulgazione aperta dei dati, il nome e il cognome delle persone fisiche che sono parti o terzi saranno oscurati. Inoltre, è previsto di nascondere qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione di queste persone così come magistrati e membri del registro in caso di pericolo per la loro sicurezza e per il rispetto della loro vita privata. Sarà inoltre vietato il riutilizzo dei dati identificativi di giudici e impiegati a fini di classificazione, valutazione, confronto o profilazione in un modo più ampio. Questo divieto è accompagnato da una sanzione penale.

I terzi possono anche richiedere alla cancelleria dei tribunali una copia della decisione, alle condizioni precedenti. Gli elementi che consentono di identificare le parti e i terzi potranno essere nascosti in caso di rischio per la loro sicurezza e il rispetto della loro privacy. Queste regole si applicano sia alla giustizia amministrativa che giudiziaria”.

Da quanto al momento possiamo dedurre, da una parte la Francia ha colto l’occasione della riforma (che, per inciso, ripropone tante misure di giustizia telematica e non già in vigore in Italia. Per esempio la firma elettronica e il decreto ingiuntivo telematico; il divorzio breve, la mediazione obbligatoria in via sperimentale e l’accorpamento di sedi giudiziarie; ed aggiunge il processo penale telematico) per operare (e disciplinare) la scelta di open data della giustizia, anche a fini predittivi dunque. Dall’altra ha bloccato sul nascere le iniziative volte a servirsi degli open data giudiziari per studiare tools che permettessero di profilare i magistrati per ricostruire il loro pensiero giuridico e giudiziario, al fine di impostare su base predittiva ipotesi di difesa.

Su Artificial lawyers è possibile rileggere una ricostruzione della vicenda francese e delle motivazioni che sarebbero alla base di questa decisione dalla penna dell’avvocato, esperto di machine learnig, le cui iniziative di ricerca risalenti al 2016 avrebbero portato a questa decisione governativa. La ricostruzione è utile anche per comprendere più da vicino le iniziative francesi in materia di open data e giustizia telematica.

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