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Intervista al Prof. Avv. Giovanni Maria Riccio. La tutela del diritto d’autore nell’alveo dei diritti fondamentali

Giovanni Maria Riccio, Professore ordinario di diritto comparato, è uno dei fondatori di E-Lex. Come professionista legale assiste imprese nazionali e multinazionali in questioni relative al diritto delle tecnologie (privacy,startup, commercio elettronico), della proprietà intellettuale (copyright, concorrenza, marchi e brevetti) e del diritto dell’arte in ambito stragiudiziale e giudiziale. Svolge l’attività di responsabile per la protezione dati (DPO) per enti pubblici e società private.

Il Prof. Avv. Giovanni Maria Riccio

 

Le tecnologie digitali hanno cambiato radicalmente il modo in cui i contenuti creativi vengono prodotti, distribuiti e accessibili. Il diritto d’autore garantisce che autori, compositori, artisti, registi e altri creatori ricevano riconoscimento, pagamento e protezione per le loro opere.

In tal senso, perché il diritto d’autore necessita di tutele e legittimazioni come l’inserimento tra i diritti fondamentali? A Suo avviso i passi dell’Unione europea nel far recepire integralmente le norme UE in materia di diritto d’autore nel diritto nazionale in tutti i Paesi membri, permetteranno di acquisire una maggiore comprensione e consapevolezza dell’importanza della tutela di questi diritti?

L’inserimento del diritto d’autore nell’alveo dei diritti fondamentali (nel genus dei diritti di proprietà intellettuale) è un tema di cui si discute da anni. Secondo alcuni, il diritto d’autore, rispetto ad altri diritti fondamentali (e, in particolare, al free speech), vive una sorta di paradosso: il copyright non è più uno dei motori della creazione delle idee, né uno strumento per potenziare e migliorare lo sviluppo culturale, ma è sovente un limite alla circolazione delle idee, così come al loro riuso o rielaborazione. È, quindi, un diritto fondamentale che rischia di essere un limite all’esercizio di altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione. Dall’altro lato, l’inclusione, con l’art. 17(2) della Carta europea dei diritti fondamentali, della proprietà intellettuale non è stato esente da critiche, sia per la formulazione laconica della norma, sia perché considera unicamente la proprietà intellettuale come specificazione del diritto di proprietà. Sono questioni aperte, come dimostra la recente pronuncia della Corte di Giustizia sull’annullamento dell’art. 17 della direttiva 2019/790.

Per quanto riguarda la produzione normativa comunitaria, colpisce che, sinora, si sia intervenuti sul diritto d’autore in maniera disorganica, spesso cedendo alle pressioni delle lobby dominanti, e, peraltro, optando per l’adozione di direttive – che assicurano un’armonizzazione, ma non una unificazione del diritto – e mai di regolamenti. Questo ha determinato, in sede di recepimento delle discrasie talora significative, che hanno minato gli obiettivi delle direttive stesse.

 

A Suo avviso esiste un potenziale utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la gestione dei dati legati ai contenuti protetti dal diritto d’autore da parte dei settori creativi, in particolare nell’ambiente online?

Su questo aspetto sono stati fatti degli enormi passi in avanti, con strumenti che consentono di riconoscere suoni e video in maniera automatizzata. Anche sul fronte della raccolta dei diritti da parte delle società di gestione collettiva, la tecnologia sta facilitando l’individuazione delle opere utilizzate, consentendo una ripartizione analitica dei diritti raccolti. Le stesse tecnologie, inoltre, sono molto efficaci anche nel contrasto alla pirateria on-line. Su questo punto, il binomio tecnologia-strumenti di enforcement è fondamentale: si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle dynamic e alle live blocking injunction, già ordinate da alcuni tribunali europei, che consentono intervenire automaticamente e rapidamente sulle violazioni commesse nella rete internet. Un altro tema, ma ancora una volta l’elenco sarebbe troppo lungo, è quello dei non-fungible token (NFT), tema di grande interesse, che possono offrire una tutela adeguata e sicura rispetto all’autenticità delle opere.

 

Dal punto di vista del diritto d’autore, la sua applicazione nei settori creativi delle nuove tecnologie, come blockchain e intelligenza artificiale (AI), necessita di un’ulteriore esplorazione da parte di parti interessate, responsabili politici e accademici? In quale misura?

Nel caso dell’intelligenza artificiale, così come del metaverso, serve una riflessione che coinvolga diverse discipline. Per esempio, nel caso dell’intelligenza artificiale, probabilmente il profilo maggiormente affascinante attiene all’idea di poter riconoscere dei diritti – questione recentemente discussa in materia brevettuale in molti ordinamenti – a entità non umane. Apparentemente, potrebbe apparire una provocazione, in realtà dovremmo domandarci davvero cosa distingue, sotto il profilo della soggettività giuridica, un uomo da una macchina. Sul piano più pragmatico e applicativo, sul tavolo ci sono molte possibili letture: da quella che nega radicalmente qualsiasi diritto al creatore delle opere per mezzo dell’intelligenza artificiale a quelle che, rispettivamente, vorrebbero riconoscere diritti connessi o un diritto sui generis. Tuttavia, anche in questo caso, prima di soffermarsi, con un approccio forse formalistico, sulle soluzioni pratiche, forse dovremmo chiederci quanto l’intelligenza artificiale potrebbe far sparire alcuni settori dell’industria creativa.

 

 

a cura di

Valeria Montani

 

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