Massimo Proto, Ordinario di Diritto privato, è di ruolo presso l’Università degli Studi Link…
Italia e blockchain, servono le linee guida
(Via Il Sole 24 ORE)
La piccola “rivoluzione” italiana della blockchain è ancora ferma. Il ministero dello Sviluppo economico, a quanto appreso dal Sole 24 Ore, avrebbe sollecitato l’adozione da parte dell’Agenzia per il digitale (Agid) dei provvedimenti attuativi della norma che dà un primo inquadramento giuridico della tecnologia dei “blocchi” negli ambiti diversi da quello più noto delle criptovalute.
La norma è contenuta nel decreto semplificazioni. Proprio in queste ore (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero il 13 febbraio 2019) sarebbero attese le linee guida e gli standard tecnici dell’Agenzia per il digitale che fa capo al ministro leghista della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.
Gli uffici del ministro dello Sviluppo, il vicepremier e leader M5S Luigi Di Maio, avrebbero chiesto indicazioni sulla tempistica prevista. Non è un mistero che per Di Maio e i Cinque Stelle la blockchain, insieme all’intelligenza artificiale e agli sviluppi dell’internet of things, sia considerata la tecnologia emergente sulla quale convogliare buona parte degli sforzi di innovazione delle politiche pubbliche. Tra l’altro è ancora attesa la pubblicazione delle due Strategie nazionali, su blockchain ed intelligenza artificiale, annunciate inizialmente per marzo. Entrambe le strategie, alle quali lavorano due distinti gruppi di lavoro coordinati dallo Sviluppo, saranno poi trasmesse alla Commissione europea che ha chiesto piani nazionali a tutti gli stati membri.
Le novità attese sulla blockchain
La norma inserita come emendamento al decreto semplificazioni dà una definizione ufficiale di «tecnologie basate su registri distribuiti» e fa un primo passo verso il “valore legale” delle blockchain intervenendo su due fronti: validazione temporale elettronica e “smart contract”.
Nel primo caso, si dispone che «la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014». Si fa riferimento solo all’articolo 41 del regolamento Ue. La validazione temporale elettronica qualificata – «che gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate» è invece disciplinata dall’articolo 42 dello stesso regolamento. Ad ogni modo, tornando a quanto dispone il decreto semplificazioni, spetta all’Agenzia per il digitale individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti devono possedere per produrre gli effetti sopra indicati. Va ricordato che era stata la stessa Agid, in sede di elaborazione della norma, a spingere per essere coinvolta nel processo di regolamentazione (fonti interne dell’Agenzia ora assicurano che le regole saranno pronte a breve).
I «contratti intelligenti»
Da sbloccare ci sono anche gli “smart contract”, i cosiddetti contratti intelligenti, di cui il decreto dà una definizione demandando all’Agenzia i compiti di fissarne i requisiti con delle linee guida. Un compito per niente facile considerata la penuria di precedenti a livello internazionale. In particolare, il Dl definisce smart contract «un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate».
Semplificando, smart contract è la traduzione in codice di un contratto in modo tale da eseguire automaticamente le clausole contrattuali al verificarsi di determinate condizioni stabilite ex ante e inserite all’interno del codice. Al concretizzarsi di predeterminati input, il codice fa corrispondere predeterminati output.
Potenzialmente infiniti gli esempi. L’applicazione di clausole nelle polizze assicurative (si pensi la ripartizione di danni al verificarsi di catastrofi naturali) o negli scambi commerciali; il riconoscimento di un indennizzo a un’azienda nel caso di malfunzionamenti di macchinari 4.0 rilevati in tempo reale; i risarcimenti per ritardi, cancellazioni o smarrimento bagagli nei contratti di trasporto che vedono coinvolti i consumatori. La fantasia potrebbe non avere limiti. Ma per partire davvero ora servono le regole applicative.
Fonte: Il Sole 24 ORE