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Limite orario di spot pubblicitari in televisione: la sfida normativa tra RTI e AGCOM

Il delicato equilibrio tra la regolamentazione sulla pubblicità televisiva e le dinamiche di mercato si manifesta nel caso della società italiana di servizi di media audiovisivi, Reti Televisive Italiane SpA (RTI), e le sanzioni imposte dall’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nel 2017. Il cuore della questione riguarda la classificazione degli annunci promozionali effettuati da RTI per l’emittente radiofonica R101, appartenente al medesimo gruppo societario.

La normativa nazionale fissa un limite di affollamento orario per la pubblicità televisiva, e per calcolare tale tempo, l’AGCOM ha incluso gli annunci promozionali di R101 nei canali televisivi di RTI. La società, proprietaria dei canali Canale 5, Italia 1 e Rete 4, sostiene che tali annunci dovrebbero essere considerati annunci di autopromozione, esclusi dal conteggio del tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva.

La controversia ha raggiunto il Consiglio di Stato italiano, che ha sottoposto alla Corte europea la domanda chiave: la nozione di “annunci dell’emittente” relativi ai propri programmi, esclusi dal calcolo della percentuale del tempo di trasmissione di spot pubblicitari televisivi, include gli annunci promozionali effettuati per una stazione radio del medesimo gruppo societario?

La Corte europea ha risposto negativamente, delineando la distinzione tra servizi di radiodiffusione radiofonici e programmi audiovisivi. I primi, costituiti da trasmissioni di contenuto sonoro senza immagini, sono diversi dai programmi audiovisivi forniti da un organismo di radiodiffusione televisiva, a meno che non siano scindibili dall’attività principale della stazione radio e qualificabili come “servizi di media audiovisivi”. Per essere considerati “propri programmi” dell’emittente televisiva, quest’ultima deve assumere la responsabilità editoriale, esercitando un controllo effettivo sulla selezione e l’organizzazione dei programmi.

La Corte ha sottolineato che il criterio della responsabilità editoriale è determinante nell’interpretare l’espressione “propri programmi”, sottolineando la distinzione tra le norme sul tempo massimo di trasmissione pubblicitaria e quelle sulla concorrenza. Questa sentenza, pertanto, rappresenta un punto di riferimento nella definizione di confini normativi e interpretativi nel contesto delle dinamiche tra diritto, mercato e tecnologia nel settore dei media audiovisivi.

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