skip to Main Content

Provvedimenti cautelari nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti per illegittime modifiche unilaterali al prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. I provvedimenti sono stati avviati con l’accusa di non aver rispettato il divieto di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Il divieto fa parte dell’art. 3 del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 norma che sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia delle clausole contrattuali, che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura, e dei preavvisi già inviati alla clientela. Dopo aver avviato le istruttorie per accertare l’esistenza di una pratica scorretta e rappresentato le correlate esigenze cautelari, nessuna delle imprese ha adeguatamente giustificato la propria condotta, né ha ritenuto di modificarla, persistendo per tutte, dunque, le esigenze cautelari.

In particolare, Iberdrola ed E.ON hanno comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, obbligando i consumatori ad accettare il nuovo contratto con condizioni economiche peggiori o passando a forniture alternative.

Dolomiti ha impropriamente ritenuto valide le comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate” ovvero effettivamente applicate prima della stessa data.

Iren, infine, ha indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove e peggiorative condizioni di fornitura, sostituendo le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche con nuove comunicazioni ugualmente vietate dal Decreto Aiuti bis.

Per questi motivi l’Autorità ha disposto:

  • nei confronti di Iberdrola e di E.On, l’obbligo di applicare le originarie condizioni di offerta; di consentire il ritorno alla fornitura con le originarie condizioni ai consumatori che, a seguito della risoluzione, hanno scelto un nuovo fornitore o sono stati trasferiti alla fornitura in regime di salvaguardia;
  • nei confronti di Dolomiti e di Iren, la sospensione delle illegittime comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di offerta mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura applicato in data precedente al 10 agosto;
  • nei confronti delle quattro società, l’obbligo di informare i consumatori, individualmente e con la stessa modalità adottata in precedenza, sull’inefficacia delle comunicazioni inviate e sulle misure cautelari.

L’Autorità è inoltre in attesa delle informazioni richieste alle altre 25 imprese energetiche in merito alle condotte da loro adottate dopo il 10 agosto e ad eventuali variazioni delle condizioni economiche di offerta.

 

 

Approfondimenti:

Back To Top