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Pubblicate le nuove linee guida sui cookie. Dal GPDP: no a scrolling, a cookie wall e limiti della reiterazione della richiesta di consenso privacy

 

Dal Garante per la protezione dei dati personali arrivano le nuove Linee guida sui cookie. Nell’ottica di allinearsi con le innovazioni introdotte dal Regolamento europeo per la privacy (ultimo aggiornamento in Italia risale al 2014), le linee guida si pongono l’obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali on line ed alla sensibilizzazione in materia.

Il documento approvato dall’Autorità Garante sottolinea il meccanismo di acquisizione del consenso on line, il quale dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).

Di seguito i principali contenuti nelle nuove Linee guida sui cookie.

  • l’informativa dovrà indicare eventuali soggetti terzi destinatari dei dati e i tempi di conservazione dei medesimi;
  • per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati;
  • riguardo lo scrolling: il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore non rappresenta una idonea manifestazione di consenso;
  • riguardo al cookie wall (sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso) l’Autorità chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi illegittimo, salvo specifiche ipotesi da verificare caso per caso;
  • la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata senza ulteriori sollecitazioni.

Resta invariato il diritto degli utenti alla revoca del consenso precedentemente prestato.

I titolari dei siti hanno 6 mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida del GPDP.

 

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