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Smart contracts: opportunità e disciplina. Intervista al Prof. Andrea Stazi.

Smart contracts: opportunità e disciplina 

Intervista al Prof. Andrea Stazi, Associato di Diritto Comparato nell’Università Europea di Roma e Visiting Professor nella National University of Singapore sul volume:

Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”

 

Recensione del Prof. Mauro Grondona:

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Stazi, a suo avviso, quali sono i maggiori punti di forza dell’automazione contrattuale attraverso gli smart contracts su tecnologia Blockchain?

Lo sviluppo di tecnologie di registro distribuito tra cui in primis la Blockchain consente di creare cd. “contratti intelligenti”, o smart contracts. Questi sono caratterizzati dall’auto-esecuzione delle clausole contrattuali senza la necessità dell’intervento umano, ed in genere esclusa la possibilità di interrompere tale esecuzione o modificare il contenuto.

In alcuni casi, i “contratti intelligenti” rappresentano l’attuazione di un precedente accordo contrattuale in senso giuridico, le cui clausole sono formalizzate in codice informatico cd. sorgente. Le parti contraenti hanno in tal modo il vantaggio di strutturare le loro relazioni e prestazioni in modo più efficiente ed auto-esecutivo, prescindendo dall’ambiguità del linguaggio naturale. Queste caratteristiche consentono alle parti contraenti diversi vantaggi significativi rispetto ai contratti tradizionali: esse possono fare affidamento su promesse contrattuali che vengono memorizzate nello smart contract, ossia il protocollo di transazione automaticamente eseguito senza ricorso all’intervento giudiziale, e non devono fidarsi della controparte.

Ciò consente loro di assumere rischi calcolati, anche in ambiti in cui le parti non si trovano direttamente opposte l’una all’altra, ma che sono spesso caratterizzati dall’anonimato e da rischi applicativi, come solitamente accade nel commercio elettronico e nei contratti internazionali.  I consumatori o utenti, in particolare, potrebbero beneficiare di tali vantaggi in modo rilevante, poiché di solito si trovano di fronte a difficoltà e/o costi per cui trascurano di far valere i propri diritti in giudizio.  Inoltre, i “contratti intelligenti” comportano la possibilità della riduzione dei costi di transazione, svolgendo alcune funzioni attualmente svolte da piattaforme di intermediazione online. Gli smart contracts standardizzati consentono alle parti di incorporare le prassi commerciali nel loro accordo, aggirando la necessità di trattative esplicite ma ridondanti.

L’applicazione o compensazione automatica ha il potenziale per ridurre la quantità di controversie, aumentando la certezza e riducendo i costi di monitoraggio delle prestazioni. In generale, dunque, i “contratti intelligenti” danno luogo ad una ulteriore riduzione dell’intervento umano e formalizzazione del contratto. Rispetto ai contratti tradizionali, ancora, gli smart contracts aumentano la velocità con cui è possibile eseguire i rapporti contrattuali. Poiché non dipendono dalla carta e dai relativi passaggi procedurali e possono essere eseguiti in tempo reale, essi consentono al contempo risparmio di costi e maggiore rapidità di esecuzione rispetto ai contratti cartacei.

 

Qual è il quadro normativo europeo e italiano attuale per gli smart contracts?

Le istituzioni europee hanno iniziato ad interrogarsi in merito all’eventuale adozione di una normativa uniforme che possa garantire un approccio omogeneo rispetto alle diverse problematiche scaturenti dall’impiego di Blockchain e “contratti intelligenti”. Si sono registrate quindi talune iniziative finalizzate a favorire lo studio di tali fenomeni e la cooperazione transfrontaliera, senza finora giungere ad interventi cogenti.  Tra le altre, specificamente rilevante in tema di smart contracts è una Risoluzione del Parlamento Europeo dell’ottobre 2018 nella quale il Parlamento ha invitato la Commissione a promuovere l’elaborazione di norme tecniche in collaborazione con le pertinenti organizzazioni internazionali, ed a condurre un’analisi approfondita delle potenzialità e delle implicazioni giuridiche, tra cui quelle relative alla giurisdizione, e del quadro giuridico esistente nei vari Stati membri in relazione all’applicabilità degli smart contracts.

Quindi, il Parlamento ha invitato la Commissione, qualora emergessero potenziali ostacoli all’utilizzo di tali contratti nel mercato unico digitale, ad adottare misure adeguate al fine di valutare se tali ostacoli siano proporzionati, osservando tuttavia che la certezza del diritto può essere altresì rafforzata attraverso il coordinamento giuridico o il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri in materia, con l’evidente intento di rispettare l’autonomia dei medesimi in materia contrattuale. L’Italia ha tentato un approccio pionieristico in materia introducendo una disciplina relativa alle tecnologie basate su registri distribuiti e ai “contratti intelligenti”. La legge n. 12/2019, all’art. 8-ter, ha previsto che gli smart contracts possano soddisfare il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale. Nello stesso senso, si è aggiunto che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del regolamento UE n. 910/2014, cd. e-IDAS.  Si è previsto, dunque, un pieno riconoscimento degli effetti legali e giudiziali dello smart contract tra le parti interessate secondo una validazione temporale elettronica qualificata, la quale, ai sensi del Regolamento stesso, se rilasciata in uno Stato Membro, è riconosciuta come tale in tutti gli Stati Membri. A tal fine, le tecnologie devono possedere gli standard tecnici la cui definizione è stata affidata anche in questo caso all’Agenzia per l’Italia digitale.

 

 

Può spiegarci come avvengono l’accordo tra le parti e la manifestazione del consenso che danno origine a un “contratto intelligente” in senso giuridico?

La fase iniziale di un accordo contrattuale relativo a un “contratto intelligente” può essere simile a quella dei contratti tradizionali, con le parti che devono concordare una serie di termini contrattuali, ovvero più vicina ai contratti standard nel caso di smart contract unilateralmente predisposto da uno dei contraenti.

La pubblicazione del contratto sulla piattaforma Blockchain prescelta appare configurabile come una offerta, e l’accettazione dell’altra parte mediante la propria chiave crittografica configurerà quindi un’accettazione. Analogamente a quanto avviene nell’ambito della contrattazione telematica tout court, a seconda delle circostanze, la pubblicazione del messaggio da parte del soggetto proponente sulla Blockchain potrà ritenersi simile a un annuncio pubblicitario, e quindi un mero invito a offrire, ovvero, laddove siano specificati i termini della transazione, configurare una vera e propria offerta contrattuale.  Inoltre, la pubblicazione può, a seconda delle preferenze del proponente e delle caratteristiche permissioned o permissionless della Blockchain, costituire offerta a un destinatario determinato ovvero offerta al pubblico. Alla proposta contrattuale od offerta al pubblico fa seguito l’accettazione di una controparte, che può avvenire anche – assai di frequente – per comportamento concludente.  Ciò, in particolare, attraverso il caricamento nello smart contract di un bene digitale quale una somma di una criptovaluta o una rappresentazione digitale di un bene offline, che fornisce una comunicazione inequivocabile di accettazione della proposta o adesione all’offerta.

Pertanto, l’accettazione può avvenire sia mediante esecuzione di una determinata prestazione, sia tramite autorizzazione al trasferimento di un corrispettivo o bene digitale inserendo la propria chiave crittografica. In entrambi i casi, esiste un chiaro atto di accettazione, che può consistere o in una esecuzione dei termini in un contratto unilaterale, ovvero in una firma immettendo la chiave crittografica personale.

 

 

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