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Geoblocking, il Consiglio Ue intende rimuovere gli ostacoli al commercio elettronico

Il Consiglio ha approvato un progetto di regolamento che vieta i blocchi geografici ingiustificati tra Stati membri.

Il progetto di regolamento si prefigge di eliminare la discriminazione fondata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti e di rilanciare il commercio elettronico.

“Fare acquisti online in un altro paese UE come fanno i cittadini di quel paese è qualcosa che molti ormai si aspettano di poter fare. Le nuove norme intese a porre fine ai blocchi geografici ingiustificati miglioreranno sensibilmente l’economia basata sul commercio elettronico e renderanno accessibile per i cittadini una scelta più ampia di beni e servizi. Perché ciò accada è indispensabile che esista una garanzia di sicurezza e fiducia tra chi compra e chi vende. Oggi, con la nostra decisione, raggiunta solo pochi mesi dopo la presentazione della proposta, abbiamo aperto la strada a un rapido avvio dei negoziati con il Parlamento e a una loro potenziale chiusura l’anno prossimo.” Peter Žiga, presidente del Consiglio e ministro slovacco dell’economia

Si è raggiunto un accordo a maggioranza qualificata. Servirà da posizione comune del Consiglio per avviare i negoziati con il Parlamento europeo nell’ambito della procedura legislativa ordinaria dell’UE.

Gli elementi principali del testo del Consiglio sono:

Obiettivo e campo d’applicazione

L’obiettivo principale della proposta è prevenire la discriminazione dei consumatori e delle imprese in materia di accesso a prezzi, condizioni di vendita o di pagamento negli acquisti di prodotti o servizi in un altro paese UE.

Il campo d’applicazione è conforme alla direttiva sui servizi, che esclude talune attività quali i servizi finanziari, audiovisivi, di trasporto, i servizi sanitari e quelli sociali.

Le nuove norme saranno conformi ad altre normative UE vigenti in materia di vendite transfrontaliere quali la normativa sul diritto d’autore e il diritto dell’Unione relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare i regolamenti Roma I e Bruxelles I.

Parità di accesso a beni e servizi

In base alle nuove regole, gli operatori non saranno in grado di discriminare i clienti relativamente ai termini e alle condizioni generali – prezzi inclusi – offerti per la vendita di beni o servizi in tre casi, ossia quando l’operatore:

1. vende beni che sono consegnati in uno Stato membro in cui egli propone la consegna o che sono ritirati presso un luogo concordato con il cliente;

2. fornisce servizi tramite mezzi elettronici, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall. Sono esclusi i servizi la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l’uso di opere tutelate dal diritto d’autore o di altri materiali protetti, oppure nel vendere opere tutelate dal diritto d’autore in forma immateriale, quali e-book o musica online;

3. fornisce servizi che il cliente riceve nel paese in cui ha sede l’operatore, quali l’alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto e la vendita di biglietti d’ingresso per festival musicali o parchi divertimento.

Diversamente dalla discriminazione basata sul prezzo, la differenziazione tariffaria non sarà vietata e gli operatori sono quindi liberi di offrire diverse condizioni generali di accesso – prezzi inclusi – e di privilegiare, in particolari territori, determinati gruppi di clienti.

Inoltre, gli operatori non saranno obbligati a effettuare una consegna a clienti al di fuori dello Stato membro in cui essi propongono la consegna.

Operazioni di pagamento

Il regolamento vieta la discriminazione ingiustificata dei clienti in relazione al mezzo di pagamento. Gli operatori non saranno autorizzati ad applicare condizioni di pagamento diverse ai clienti per motivi di nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento.

Non discriminazione per accesso a siti web di commercio elettronico

Gli operatori non saranno autorizzati a bloccare o limitare l’accesso dei clienti alla propria interfaccia online per motivi di nazionalità o luogo di residenza.

Se un operatore blocca o limita l’accesso o reindirizza i clienti a una diversa versione dell’interfaccia online, dovrà fornire una chiara spiegazione.

Vendite passive

In base all’orientamento generale, resteranno valide alcune esenzioni consentite dalle norme UE sulla concorrenza. Un esempio è il caso in cui gli operatori sono vincolati da un accordo con il proprio fornitore che li obbliga a limitare le vendite passive (ossia vendite in cui l’operatore non sollecita attivamente il cliente a effettuare un acquisto). In tali casi il nuovo regolamento non è d’applicazione.

Prossime tappe

I negoziati tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione avranno inizio non appena il Parlamento avrà approvato la sua posizione.

Contesto

La Commissione ha presentato la proposta iniziale al Consiglio e al Parlamento europeo il 25 maggio 2016. La proposta è basata sull’articolo 114 del trattato UE.

E` stata presentata insieme ad altre proposte legislative relative ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e alla revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, con l’obiettivo di fare passi avanti verso l’integrazione di un mercato veramente unico.

Nelle conclusioni del 25-26 giugno 2015, il Consiglio europeo ha sottolineato l’importanza della strategia per il mercato unico digitale e ha sollecitato interventi per dare attuazione a componenti chiave della strategia, tra cui la rimozione dei rimanenti ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi venduti online e far fronte alla discriminazione ingiustificata fondata sull’ubicazione geografica.

20  dicembre 2016

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