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Tribunale dell’Unione Europea: notorietà dei marchi e rischi di confusione

Il Tribunale dell’Unione Europea, in data 24 aprile 2024, ha emesso una sentenza che conferma l’importanza della notorietà graduale dei marchi e i rischi di confusione tra marchi simili.

Nel novembre 2019, la Kneipp GmbH, un’impresa tedesca di prodotti cosmetici, ha richiesto all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di registrare il marchio “Joyful by nature” per prodotti cosmetici, candele profumate e servizi di marketing. Tuttavia, la Maison Jean Patou, un’impresa francese di lusso, ha opposto la registrazione del marchio, sostenendo che il marchio “JOY” godeva di grande notorietà in parte dell’Unione Europea e che vi era il rischio di confusione tra i due marchi.

Il Tribunale ha respinto il ricorso della Kneipp, confermando che il marchio “JOY” godeva di notorietà in Francia per i prodotti di profumeria e profumi. Anche se la notorietà poteva essere diminuita nel corso degli anni, il marchio possedeva ancora una notorietà “residua” al momento della richiesta di registrazione del marchio “Joyful by nature”. Il Tribunale ha sottolineato che la notorietà di un marchio si acquisisce e si perde gradualmente nel tempo.

Inoltre, il Tribunale ha ribadito che un marchio deve possedere un carattere distintivo per poter essere registrato e che vi era un rischio di associazione tra i due marchi, il che avrebbe potuto consentire alla Kneipp di trarre un vantaggio indebito dalla reputazione del marchio “JOY”.

Questa sentenza sottolinea l’importanza della notorietà graduale dei marchi e la necessità di valutare attentamente i rischi di confusione tra marchi simili durante il processo di registrazione.

 

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