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Il diritto di autore sulle reti di comunicazione elettronica, studio conoscitivo Agcom sulla pirateria online

di Elena Maggio

Recentemente, nell’indagine conoscitiva dal titolo “Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, pubblicata sul sito ufficiale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), quest’ultima, ponendo l’attenzione sul fenomeno del file-sharing e del P2P, ha inteso affermare l’esigenza di garantire un bilanciamento tra la libertà di espressione, l’equa remunerazione degli autori ed un’adeguata tutela dei diritti dei cittadini della Rete dei quali non deve frustrarsi, in particolare, il diritto alla privacy e la possibilità di accedere alla cultura per mezzo del web. La possibilità di distribuire e scambiare agevolmente contenuti attraverso la Rete rende, invero, possibile che il contenuto, in qualsiasi forma si estrinsechi, venga distribuito senza che i legittimi titolari siano in condizione di esercitare un effettivo controllo. L´intersezione dei differenti interessi che vengono in gioco esprime contrasti sempre più frequenti tra il diritto d´autore ed altri istituti fondamentali del nostro ordinamento, quali la libertà di espressione, la privacy e lo stesso diritto di accesso ad Internet. Sostenendo l’affermazione, presente nelle più recenti Direttive Europee, secondo cui l’accesso ad internet è un principio fondamentale dello stesso ordinamento comunitario, ed in conseguenza del nostro ordinamento, l’AGCOM è intervenuta nell’acceso dibattito con uno studio attento sul fenomeno, sul quadro normativo attuale, sugli attori e sui rispettivi poteri di intervento, facendosi altresì promotrice della necessità di procedere ad una riformulazione dell’impianto normativo vigente in materia. Sul punto era già intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che, nel procedimento Favap versus Telecom Italia, nonché nel caso Peppermint, aveva preso posizione contro il monitoraggio sistematico degli utenti che scaricano film e musica dalla rete. Nel tentativo di salvaguardare il diritto d’autore, ha infatti rilevato il Garante, si rischia di frustrare notevolmente il diritto alla privacy. Anche dall’analisi portata a termine dall’Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni emerge chiaramente come politiche di monitoraggio, repressive e di sorveglianza nei confronti del fenomeno del file-sharing e del P2P siano dannose prima di essere addirittura incostituzionali. Nell’ottica di garanzia di una giusta tutela sia degli autori che degli utenti della Rete, l’Autorità ha dato ampia ed esaustiva dimostrazione altresì dell’inefficacia di approcci, propri delle legislazioni francese ed inglese, basati esclusivamente su divieti e repressioni per lo scoraggiamento delle violazioni del diritto d’autore. L’AGCOM ha inteso sottolineare come l’accertamento degli illeciti sulla Rete dovrebbe rimanere nelle mani della magistratura, in ragione dei seri obblighi tecnici e giuridici che occorre rispettare nelle pratiche di accertamento di tali illeciti, e non demandato, come da alcuni auspicato, ad altre strutture o provider. Uno degli obiettivi dell’indagine conoscitiva portata a termine dall’AGCOM è stato, quindi, comprendere cosa possa fare l’Autorità, competente in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, al fine di garantire, da un lato, un’applicazione efficace del diritto d’autore e, dall’altra, un’adeguata tutela della privacy e dei diritti dei cittadini della rete. Ciò, nel tentativo di contemperare i contrapposti interessi e nel pieno rispetto dei differenti ruoli dei soggetti che si trovano ad operare nel settore, quali ad esempio la SIAE, ente pubblico che opera anch’essa a tutela, soprattutto con riferimento al rilievo patrimoniale, delle opere dell’ingegno e, più in generale, del diritto d’autore. L’AGCOM, autorità amministrativa indipendente, svolge, infatti, funzioni super partes di garanzia e vigilanza del sistema delle comunicazioni elettroniche, essendole riconosciuti ampi poteri istruttori, di accertamento e sanzionatori, al fine di assicurare il rispetto delle regole del mercato e dei consumatori; essa tutela interessi costituzionalmente protetti, quali l’informazione, la libertà di manifestazione del pensiero, l’iniziativa economica privata, la concorrenza. Chiara la competenza esclusiva dell’Autorità nel prevenire ed accertare le violazioni del diritto d’autore su reti di comunicazione elettronica, il documento sottolinea, però, che obblighi di monitoraggio o misure tecniche in capo agli ISP (Internet Service Provider) possono essere imposti esclusivamente nel rispetto delle condizioni definite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò che appare allora lecito immaginare quale concreta, prima, ipotesi di lavoro è l’imposizione, in capo agli Internet Service Provider (ISP), di un obbligo di comunicazione all’Autorità, con cadenza periodica, dei dati sul traffico Internet (aggregati ed in forma anonima), nel rispetto, naturalmente, della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della Rete. Tale impostazione da un lato non contrasterebbe con il dettato normativo di cui all’art. 17 del d.lgs. 70 del 2003, il quale esclude possa sussistere un generico obbligo di vigilanza degli ISP sull’attività posta in essere dai loro utenti, dall’altro assicura il rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, inter alia quello alla riservatezza dei dati personali. Nel documento in esame si è, inoltre, provveduto ad effettuare un’analisi tecnica ed economica del fenomeno della pirateria online, così da poter meglio identificare gli strumenti più adatti da utilizzare per i fini di tutela e bilanciamento degli interessi sopra indicati. Peraltro, nel documento in esame viene anche sfatato il luogo comune dell’aumento del fenomeno del P2P che si rivela, invece, in notevole flessione. Si è, infatti, sottolineato il progressivo aumento degli abbonati in banda larga che permettono l’accesso ai contenuti digitali, e-cont, legali; ciò ha condotto ad un calo della pirateria online crollata dal 40% del 2007 al 19 % del 2009. L’indagine, arricchita anche da un’attenta analisi economica del fenomeno, dimostra come il P2P ed il downloading non sono composti da traffico esclusivamente illegale; vengono, infatti, riportati i risultati di studi condotti da studiosi di spicco, tra cui Lessing, i quali sembrano aver dimostrato che il file-sharing ed il P2P determinino, contrariamente a quanto ritengano i più, un aumento del benessere del consumatore anche per effetto dell’aumento della varietà di contenuti disponibili e della pressione sulla diminuzione dei prezzi dei CD, DVD con, nel più lungo termine, possibili ricadute positive sulla concorrenza e sull’innovazione. L’Autorità evidenzia, in ultimo, la necessità, in luogo di inutili e lesive pratiche repressive, dell’avvio di un dialogo con il mercato al fine di promuovere la cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali; individuare modelli che siano in grado di garantire tanto un’equa remunerazione per tutti gli attori della filiera quanto la possibilità di un accesso ai contenuti in Rete che sia il più ampio possibile; identificare misure adeguate per prevenire e contrastare azioni illegali. Tra le ipotetiche soluzioni prospettate nel documento, atte alla realizzazione del contemperamento degli interessi in gioco, una potrebbe essere quella delle c.d. licenze collettive estese. Si tratta di un sistema di adesione volontaria, in virtù del quale gli enti di gestione collettiva negoziano per conto degli aventi diritto la licenza con gli operatori che veicoleranno poi i contenuti digitali su Internet. Esempio applicativo delle licenze collettive estese è stato l’accordo stipulato lo scorso anno tra Nokia e Siae, offrendo una concreta e attuabile prospettiva di risoluzione delle problematiche giuridiche che la diffusione delle opere dell’ingegno sulla rete presentano. Infatti, per la prima volta in Italia, i diritti di tutte le canzoni italiane scaricate tramite il portale Nokia vengono, a tutt’oggi, direttamente amministrati dalla SIAE attraverso una speciale piattaforma tecnologica. Questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Autorità come rimedio concreto alla pirateria in grado di tenere in considerazione tutti gli interessi dei soggetti coinvolti. Scarica l’ingine conoscitiva [pdf]
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