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Trattamento di dati sanitari per la ricerca scientifica: nuove prospettive

di

Giusella Finocchiaro e Laura Greco

 

 

Sommario:

1. Premessa

2. Gli ostacoli;

2.1. La preliminare individuazione della finalità;

2.2. L’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali;

2.3. Gli ordinamenti nazionali

3. Le soluzioni;

3.1. La norma di legge;

3.2. L’art. 110-bis per gli IRCCS;

3.3. Il parere del Garante;

3.4. Il giudizio di compatibilità

4. L’intervento normativo

5. Conclusioni

 

1. Premessa

Dall’adozione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (meglio noto come General Data Protection Regulation o “GDPR”) sono trascorsi ormai otto anni e il contesto, tecnologico e culturale, da allora è certamente mutato. Oggi, in particolare, si è sviluppata, anche tra i non giuristi, una maggiore sensibilità ai temi della protezione dei dati personali, al valore di questi ultimi e alle potenzialità insite nell’analisi di grandi quantità di dati.

Sono diventati purtroppo altrettanto evidenti anche gli ostacoli alla circolazione dei dati, che si sta tentando di superare attraverso nuove norme, maturate anche in sede europea, finalizzate al riutilizzo e all’accessibilità dei dati. Certo è che il progresso scientifico e tecnologico non si è mai arrestato: ne è la dimostrazione la rapidissima evoluzione in campo di intelligenza artificiale che ha spinto i legislatori di tutto il mondo a regolamentare questo fenomeno. Anche in campo sanitario, l’evoluzione tecnologica ha dato nuove opportunità alla ricerca scientifica. Da ultimo, il c.d. federated learning sembra l’approccio più affermato, che offre garanzie di maggiore sicurezza per i dati e limita gli inconvenienti (anche giuridici) derivanti dalla condivisione fisica degli stessi.

Il successo del federated learning si deve infatti alla capacità di condurre analisi nell’ambito di server locali e decentralizzati conservando i dati nei sistemi originari, così riducendo i rischi connessi alla comunicazione e al trasferimento di dati verso terzi. Dunque, se da un lato la tecnologia, specialmente in campo sanitario, pone nuove sfide per il legislatore e appare come strumento da normare, dall’altro può rappresentare essa stessa la soluzione (tecnica).

 

 

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