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Gli Internet provider non hanno obblighi in ordine alla rimozione di contenuti diffamatori (commento a Tribunal De Grande Instance De Paris, Sentenza, 4 aprile 2013, H&M Vs Google – Youtube)

di Iacopo Pietro Cimino   In una recente decisione i giudici del Tribunal De Grande Instance di Parigi hanno deliberato su una richiesta risarcitoria fondata sull’articolo 6 della LCEN (di recepimento della Direttiva CE n. 2000/31) in materia di responsabilità dell’internet provider. La Corte Transalpina, ha affermato che il provider non è tenuto ad apprezzare la natura diffamatoria dei contenuti veicolati dai propri utenti e pertanto, non è tenuto a rimuovere eventuali contenuti, neppure a seguito dell’esplicita richiesta (c.d. notice) formulata dal presunto danneggiato; salva l’ipotesi che tali contenuti risultino manifestamente illeciti. l giudici dell’Alta Corte parigina hanno espressamente affermato che Google e YouTube non sono responsabili per l’omessa rimozione dei contenuti illeciti segnalati da H&M, poiché la valutazione di video diffamatori: “suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappe par principe à celui qui n’est qu’un intermédiaire technique” (richiede un’analisi delle circostanze che hanno portato alla loro diffusione, che sfugge in linea di principio, ad un mero intermediario tecnico, n.d.r. l’internet provider). L’interpretazione offerta dalla Corte parigina appare tuttavia contraddire il disposto della Direttiva CE n. 2000/31, di fatto, abrogando il sistema fondato sulle diffide (notice) al provider per ottenere la rimozione dei contenuti illeciti, anche in assenza di una espressa statuizione da parte dell’autorità giudiziaria. Tribunal De Grande Instance De Parìs, Sentenza, 4 aprile 2013, H&M c. Google  

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