Numero speciale 2026 Alberto M. Gambino e Dario Russo COME USARE QUESTO LIBRO…
La responsabilità professionale nell’era del “Distant Doing”. Profili giuridici della delega cognitiva all’intelligenza artificiale
La responsabilità professionale nell’era del “Distant Doing”.
Profili giuridici della delega cognitiva all’intelligenza artificiale
di
Fabrizio Degni – Michele Iaselli
§1 – Il “distant doing” come paradigma emergente: dal distant writing al distant thinking
1.1. La genealogia di una triade concettuale
La tesi che questo saggio intende sostenere prende forma a partire da una genealogia intellettuale che vale la pena ricostruire con precisione, perché dalla comprensione del suo percorso dipende la possibilità di cogliere ciò che nel fenomeno della delega cognitiva all’intelligenza artificiale è strutturalmente nuovo rispetto alle esperienze precedenti di automazione. Tre concetti — distant reading, distant writing e distant thinking — formano una triade di cui i primi due termini appartengono già al lessico critico consolidato, mentre il terzo costituisce la proposta analitica originale del presente lavoro: il punto di arrivo di una escalation concettuale che il saggio assume come propria tesi portante.
Il primo termine della triade appartiene alla critica letteraria. Nel 2000, Franco Moretti, come verrà approfondito in seguito, introdusse la nozione di distant reading per indicare un metodo di analisi della letteratura fondato non sulla lettura diretta dei singoli testi, bensì sull’elaborazione computazionale di vasti corpora: la macchina legge al posto del critico, il quale si riposiziona come progettista delle domande e interprete dei pattern emergenti.
Venticinque anni dopo, Luciano Floridi ha compiuto il gesto speculare, trasferendo quella logica dal piano della lettura a quello della scrittura.
Il distant doing — la nozione che questo saggio assume come chiave analitica — estende la logica di Floridi ben oltre la produzione letteraria, applicandola all’intero arco delle prestazioni intellettuali regolamentate. Quando un avvocato delega la ricerca giurisprudenziale a un sistema di intelligenza artificiale generativa, quando un medico sottopone un’immagine diagnostica a un algoritmo di classificazione, quando un Data Protection Officer affida la redazione di una DPIA a un tool di compliance automatizzata, ciò che avviene non è una semplice esternalizzazione di un compito meccanico: è il trasferimento di una funzione cognitiva — l’analisi, il giudizio, la sintesi — dal professionista a un sistema che produce output linguisticamente indistinguibili da quelli di un operatore umano qualificato, ma privi di qualsiasi comprensione del contesto, di qualsiasi consapevolezza del significato e, si badi, di qualsiasi responsabilità giuridica per le conseguenze. Il professionista che pratica il distant doing è un esecutore a distanza: qualcuno che firma prestazioni la cui genesi intellettuale non gli appartiene più interamente e, in molti casi, non gli appartiene affatto.





