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Avvocato generale Ue: lo Stato può autorizzare biblioteche a digitalizzare opere senza autorizzazione titolari di diritto. Con alcuni paletti

A suo parere la direttiva sul diritto d’autore non consente agli Stati membri di autorizzare gli utenti a stoccare su una chiave USB l’opera digitalizzata dalla biblioteca ma non impedisce, in linea di principio, di effettuare una stampa dell’opera stessa a titolo di copia privata Uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza l’accordo dei titolari dei relativi diritti d’autore, opere da essa detenute nella propria collezione per proporle su posti di lettura elettronica. È quanto afferma l’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Niilo Jääskinen. In virtù della direttiva sul diritto d’autore (Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – GU L 167, pag. 10), gli Stati membri devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. Tuttavia, la direttiva consente agli Stati membri di prevedere talune eccezioni o limitazioni a tale diritto. Una facoltà di tal genere sussiste, in particolare, per le biblioteche accessibili al pubblico (biblioteche non volte al perseguimento di alcun vantaggio commerciale o economico; tale facoltà si applica, alle stesse condizioni, agli istituti di insegnamento, ai musei e agli archivi) le quali, a fini di ricerca o di studi privati, mettono a disposizione degli utenti, per mezzo di terminali specializzati, le opere della loro collezione. Nella specie, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare la portata di tale facoltà di cui la Germania si è avvalsa. Il Bundesgerichtshof era stato chiamato a pronunciarsi su una controversia sorta tra l’università tecnica di Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) ed una casa editrice tedesca, la Eugen Ulmer KG. La casa editrice cercava di impedire che l’università digitalizzi un’opera che essa detiene nel proprio fondo bibliotecario e edita dalla Eugen Ulmer e che gli utenti della biblioteca possano procedere, da posti di lettura elettronica istituiti nella biblioteca stessa, alla stampa dell’opera ovvero al suo stoccaggio su una chiave USB e/o a portare tali riproduzioni al di fuori della biblioteca. L’università ha infatti digitalizzato il libro, proponendolo sulle sue postazioni di lettura elettronica. Essa aveva rifiutato l’offerta della casa editrice di acquisire e di utilizzare sotto forma di eBook i manuali da essa editi. Nelle conclusioni odierne, l’avvocato generale Niilo Jääskinen considera anzitutto che, ancorché il titolare dei diritti d’autore offra ad una biblioteca di concludere a condizioni adeguate contratti di licenza di utilizzazione delle proprie opere, la biblioteca possa avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati. A parere dell’avvocato generale Jääskinen, la biblioteca non può più avvalersi di tale eccezione solamente qualora un contratto di tal genere sia stato già concluso. Inoltre, l’avvocato generale conclude che la direttiva non osta a che gli Stati membri concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere della loro collezione, ove la messa a disposizione del pubblico per mezzo di terminali dedicati lo richieda. Ciò può avvenire qualora occorra proteggere gli originali delle opere che, pur essendo ancora coperte dal diritto d’autore, siano antiche, fragili o rare. Ciò può avvenire parimenti nel caso in cui l’opera di cui trattasi sia consultata da un elevato numero di studenti e che le copie rischierebbero di provocare un’usura sproporzionata. L’avvocato generale Jääskinen precisa tuttavia che la direttiva consente non una digitalizzazione globale di una collezione, bensì unicamente la digitalizzazione di opere individuali. In particolare, non si deve ricorrere alla possibilità di utilizzare terminali dedicati quando ciò sia unicamente diretto ad evitare l’acquisto di un sufficiente numero di copie fisiche dell’opera. Infine, l’avvocato generale Jääskinen ritiene che la direttiva non consenta agli utenti dei terminali dedicati di stoccare su una chiave USB le opere messe a loro disposizione. Egli rileva, segnatamente, che in favore dei terminali dedicati è prevista principalmente un’eccezione al diritto esclusivo di comunicazione del titolare dei diritti d’autore. A parere dell’avvocato generale, la nozione di comunicazione esclude dall’ambito di tale eccezione, la possibilità di registrare l’opera su una chiave USB, in quanto in tal caso non si tratta di una comunicazione da parte della biblioteca, bensì della creazione di una copia digitale privata da parte dell’utente. Peraltro, tale riproduzione non è necessaria per preservare l’effetto utile dell’eccezione, anche quando risulti utile all’utente. Inoltre, l’eccezione di cui trattasi non può ricomprendere l’atto con cui la biblioteca renda accessibile all’utente una copia digitale affinché quest’ultimo possa creare ulteriormente una riproduzione e conservarla su una chiave USB. L’avvocato generale, pur ritenendo che l’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati non ricomprenda neppure la stampa su carta, osserva che la stampa di un’opera accessibile su terminali dedicati può essere ricompresa in altre eccezioni previste dalla direttiva, quali, in particolare, l’eccezione della copia privata. A tal riguardo, l’avvocato generale non ravvisa alcuna differenza tra una fotocopia di pagine di un’opera fisicamente presente nei fondi della biblioteca e la stampa di pagine di una copia digitale. Il rischio di una distribuzione illecita diffusa, presente nel caso di copie digitali, non esiste nel caso di stampa su carta. Immagine in home page: Sicilia24h.it 5 giugno 2014

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