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Droni, seconda edizione del Regolamento Enac con una classificazione per peso

È stata pubblicata il 16 luglio scorso la seconda edizione del Regolamento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) sull’uso dei mezzi aerei a pilotaggio remoto. Vengono in esso definite due classi di droni con un limite di peso fissato a 25 kg e una differenziazione che si basa invece su aspetti operativi legati alla capacità del pilota di avere o meno in vista l’Apr; la distinzione è dunque tra operazioni Vlos (Visual Line of Sight, quando il pilota remoto rimane in contatto visivo con il mezzo aereo senza l’aiuto di ulteriori dispositivi) e Blos (Beyond Line Of Sight, quando la distanza non permette il controllo visivo diretto). In merito alla possibilità per un Apr di massa operativa inferiore a 25 kg di sorvolare centri abitati nel contesto delle operazioni specializzate critiche, il Regolamento presuppone che le operazioni avvengano con livelli di sicurezza equivalenti a quelli dell’aviazione generale, che costituisce al momento il segmento maggiormente ad essi assimilabile. Laddove invece i valori di densità di popolazione sono tali da non mitigare gli effetti di una caduta al suolo dell’Apr, quali ad esempio in caso di assembramenti, il Regolamento ne vieta comunque le operazioni. Le operazioni specializzate condotte con Sapr di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate “non critiche” in tutti gli scenari operativi,”a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell’Apr abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall’Enac o da soggetto da esso autorizzato”. Discorso simile per i dispositivi di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h. Per i droni che superano i 25 kg, invece, appare di fondamentale importanza che gli stessi forniscano “un intrinseco elevato livello di sicurezza, unitamente alle prestazioni associate alla capacità di impegnare lo spazio aereo, in modo da garantire la sostenibilità di attività complesse in spazi aerei segregati e in un prossimo futuro non segregati. Per tale ambito il concept of operations riprende il tradizionale impianto regolatorio delle operazioni con aeromobili con pilota a bordo, pur con i dovuti adattamenti”. Il Regolamento introduce inoltre un nuovo titolo aeronautico per i piloti degli Apr riconoscendo che la sicurezza delle operazioni dipende in modo sostanziale dalla capacità di essi. “In tal senso – si legge nelle relazione introduttiva – il riconoscimento del ruolo dei piloti mediante un titolo aeronautico personale che ne attesti il percorso formativo e la capacità di conduzione appare un passaggio fondamentale per costruire un sistema sicuro ed adeguato alle caratteristiche del settore”. Si fa poi riferimento a eventuali sanzioni (Art. 30) e al rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali (Art. 34). Una sezione a parte è infine dedicata agli aeromodelli. Le nuove regole saranno in vigore dal 15 settembre prossimo.

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20 luglio 2015

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