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Conservazione dei dati nel Registro delle imprese: la Cassazione si rivolge alla Corte di Giustizia

di Lorenzo Delli Priscoli Con ordinanza interlocutoria n. 15096 del 17 luglio 2015, la Cassazione ha proposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali ex art 267 TFUE, sospendendo il relativo giudizio. Le questioni involgono il trattamento dei dati personali che possono essere custoditi solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti e successivamente trattati, secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. e), della direttiva 46/95/CE attuata con d.lgs. n. 196/2003. Ci si chiede se tale disciplina debba prevalere sul sistema di pubblicità commerciale istituito con il registro delle imprese, pure di derivazione comunitaria, che prevede anche per le persone fisiche la conservazione dei dati rilevanti senza limiti di tempo e se, dunque, anche tali dati non debbano essere disponibili per un periodo di tempo limitato e in favore di destinatari determinati. Scopo della pubblicità commerciale è infatti quello di rendere noto oppure opponibile un certo fatto giuridico, al fine della sicurezza del mercato. Sulla premessa che solo il nucleo essenziale di ogni diritto fondamentale è insopprimibile, che anche gli interessi del mercato hanno una rilevanza tale da poter determinare una limitazione dei diritti fondamentali, il problema sottoposto alla Corte di Giustizia dalla Corte di Cassazione è dunque quello di come operare il corretto bilanciamento tra trasparenza dei traffici commerciali e il diritto fondamentale alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. 21 luglio 2015

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